Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 ottobre 2017, n. 4660. Nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale

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14.1 Il Collegio ritiene che tale doglianza sia in sostanza una diversa formulazione di quella appena illustrata e che pertanto, come quella, non abbia pregio e debba essere rigettata.

15. Con il quarto motivo, l’appellante sostiene la violazione del principio di imparzialità e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alle proprietà confinanti e attigue, che avrebbero mantenuto la precedente destinazione industriale-artigianale. La tesi del primo giudice quanto alla mancata prova del vizio dedotto sarebbe smentita dal confronto fra P.R.G. e P.S.C.

15.1. Anche questo motivo va respinto in quanto la documentazione prodotta non appare chiara nel senso indicato dall’appellante e neppure in questo caso ha avuto risposta la replica del Comune, a detta del quale il P.S.C. non avrebbe limitato ai terreni di proprietà del signor Vi. il mutamento di destinazione in oggetto, applicandolo invece a tutte le particelle catastali non edificate. In definitiva, la contestazione si mostra generica e non provata.

16. Dalle considerazioni che precedono discende che, come detto, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

17. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

Giuseppa Carluccio – Consigliere

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