Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 ottobre 2017, n. 4660. Nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale

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12.3. Inoltre il carattere della planimetria e della documentazione fotografica depositata (l’una con indicazione di “corte asfaltata”, generica e non probante; l’altra non conclusiva nella riproduzione dei luoghi, senza indicazione di data certa e comunque in contrasto con le fotografie allegate alle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di approvazione del P.S.C., che mostrano un terreno incolto e non pavimentato) non giovano a dimostrare che tutta l’area di proprietà dell’appellante – e non solo il mappale n. (omissis), occupato dal capannone – fosse concretamente ed effettivamente adibita ad attività di impresa.

12.4. D’altronde, le osservazioni ricordate non erano giustificate con l’esigenza di mantenere l’assetto attuale delle aree, ma con quella di realizzare un magazzino frigorifero di maggiori dimensioni rispetto al capannone esistente, dunque con la richiesta di poter espandere l’insediamento produttivo.

12.5. Infine, nulla prova in contrario la sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna 16 novembre 2010, prodotta dall’appellante, che riguarda una questione di salute pubblica e non specifica su quali mappali si sarebbe svolta l’attività esercitata, oggetto degli esposti di alcuni cittadini perché considerata fonte di inquinamento acustico.

13. Con il secondo motivo dell’appello il privato denuncia un ulteriore errore sui presupposti, la manifesta irragionevolezza e incongruità e l’insufficienza di motivazione. L’Amministrazione avrebbe radicalmente innovato la preesistente destinazione urbanistiche delle aree dell’appellante senza motivare sulle ragioni di pubblico interesse, così contravvenendo a un onere di motivazione che avrebbe dovuto essere puntualmente osservato per trattarsi di aree su cui erano esercitate attività imprenditoriali consolidate. Il T.A.R. non avrebbe considerato che le aree in questione non sarebbero prossime al nucleo urbano e non comporterebbero ulteriore consumo di suolo rispetto alla precedente destinazione produttiva.

13.1. Neppure questo motivo è fondato in quanto, come appena detto, non è dimostrata l’effettiva e attuale destinazione industriale delle aree (e non solo del mappale n. (omissis)), cosicché non è conferente la giurisprudenza citata dall’appellante a sostegno della propria tesi (pagg. 5 e 6 della memoria depositata il 13 luglio 2017).

13.2. In mancanza di qualcuna delle particolari circostanze enucleate dalla giurisprudenza a fondamento di un onere di motivazione rafforzata, che nella specie non ricorrono, vale il principio comunemente accolto secondo cui le scelte urbanistiche compiute con gli atti di pianificazione generale non richiedono una motivazione puntuale e, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, quali emergono dagli atti del procedimento e particolarmente dalla relazione di accompagnamento (cfr. per tutte, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2017, n. 3237). In particolare, si è ritenuto che, come nella vicenda in questione, il soggetto titolare del potere possa legittimamente imporre la destinazione agricola a determinati suoli per finalità di conservazione ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037). Né, infine, ha avuto risposta la difesa del Comune, là dove ha affermato che i lotti dell’appellante non si trovano in campagna, ma ai margini del centro urbano, con un evidente rischio – ove fosse stata mantenuta la destinazione produttiva – di un ulteriore consumo di suolo.

14. La terza censura dell’appello lamenta la violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica e il vizio di motivazione, perché sarebbe stato lesa l’aspettativa qualificata dell’appellante scaturente dal rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo industriale-artigianale dell’intero compendio immobiliare. La circostanza che l’appellante esercitasse da tempo sull’area un’attività produttiva di conservazione, commercio e distribuzione di prodotti agricoli, in conformità alle previsioni del precedente P.R.G., avrebbe richiesto una adeguata comparazione degli interessi coinvolti e una puntuale motivazione.

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