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4. Il signor Vi. ha impugnato gli atti del procedimento di formazione del piano proponendo quattro motivi di ricorso che il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sez. I, ha respinto con sentenza 30 luglio 2015, n. 707. Sulla scorta della relazione di accompagnamento al piano, il Tribunale regionale ha ritenuto che l’Amministrazione comunale avesse esercitato in modo non irragionevole la propria discrezionalità amministrativa, con l’obiettivo di valorizzare i terreni non edificati prossimi al centro per “disegnare una sorta di cintura verde cui viene attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano”. Ha poi reputato infondati gli altri motivi del ricorso e compensato fra le parti le spese di giudizio.
5. Il signor Vi. ha interposto appello avverso la sentenza n. 707/2015, riproponendo i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e replicando agli argomenti adoperati dal T.A.R. per respingerli.
6. Il Comune di Ferrara si è costituito in giudizio per resistere all’appello senza svolgere difese.
7. Con memoria depositata il 13 luglio 2017 l’appellante ha ripetuto e ampliato i motivi dell’appello informando che, proprio per l’allegato contrasto del P.S.C., l’Amministrazione avrebbe negato l’autorizzazione al progetto per l’ampliamento dell’attività con provvedimento n. 48543 del 23 luglio 2010, impugnato di fronte al T.A.R.
8. Con memoria depositata il successivo 25 luglio, il Comune ha osservato che il lotto su cui sorge il magazzino frigorifero non sarebbe interessata alla nuova classificazione, ha replicato ai motivi dell’appello e concluso che il P.S.C. non avrebbe inciso su una presunta attività imprenditoriale preesistente del signor Vi., ma solo sulla sua aspettativa – ritenuta di mero fatto – a un’espansione dell’insediamento con destinazioni diverse da quelle legate all’agricoltura.
9. Le parti si sono scambiate ulteriori memorie.
10. All’udienza pubblica del 28 settembre 2017 l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
11. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.
12. Con il primo motivo dell’appello il signor Vi. denuncia l’eccesso di potere, l’errore sui presupposti di fatto e il falso supposto di fatto. Sarebbe incongrua la motivazione del rigetto delle osservazioni presentate in data 11 febbraio 2008 (“la trasformazione dell’area in zona produttiva risulterebbe incongruente con le aree residenziali limitrofe ed inoltre non in continuità con le aree produttive esistenti”) in quanto:
I) si tratterebbe di mantenimento e non di trasformazione dell’originaria zona produttiva poiché – come risulterebbe dalla documentazione prodotta – tutta l’area di proprietà, e non solo il mappale (omissis) su cui insiste il capannone, avrebbe fatto parte del complesso industriale e sarebbe stata destinata ad attività produttiva;
II) le aree limitrofe ospiterebbero edifici industriali e solo tre case isolate di abitazione;
III) vi sarebbe perciò continuità con le aree produttive esistenti. La mancanza in atti dell’autorizzazione all’asfaltatura, rilevata dal T.A.R., non sarebbe decisiva, in quanto risulterebbe dalla tavola di stato di fatto preesistente e comunque la destinazione dell’area di cortile ad attività produttiva sarebbe libera e non richiederebbe alcuna autorizzazione.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Premesso che, per costante giurisprudenza, il Comune non ha neppure un obbligo di risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale, perché queste non costituiscono un rimedio giuridico ma un apporto collaborativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2166), l’ente ha puntualmente replicato di aver preso in considerazione non la destinazione urbanistica ma la situazione di fatto delle aree limitrofe a quelle del signor Vi. e di avere accorpato in un unico gruppo le sue osservazioni e altre di contenuto analogo (il che è legittimo: cfr. Cons. Stato sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2681), sicché il rilievo della mancata contiguità con le altre aree produttive esistenti non necessariamente riguardava tutte le osservazioni dello stesso gruppo e in specie non si riferiva anche a quella dell’appellante.
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