Nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale il Comune non ha neppure un obbligo di risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati, perché queste non costituiscono un rimedio giuridico ma un apporto collaborativo.
Sentenza 6 ottobre 2017, n. 4660
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10763 del 2015, proposto dal signor Fa. Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Da., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. & as. s.r.l. in Roma, corso (…);
contro
Comune di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ed. Na., Ma. In., Ba. Mo. e Gu. Fi., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via (…);
Provincia di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sezione I, 30 luglio 2015, n. 707.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Da. e Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Fa. Vi. è proprietario di un compendio immobiliare nel Comune di Ferrara, in aree che il P.R.G. classificava come zona industriale (omissis) – insediamenti produttivi esistenti.
2. In data 25 maggio 2006 ha ottenuto il permesso di costruire per ristrutturare un capannone preesistente (insistente sul mappale n. (omissis) del foglio n. (omissis) del catasto fabbricati) e adibirlo a magazzino frigorifero e, con atto n. 29617 del 12 dicembre 2006, ha ottenuto l’autorizzazione S.U.A.P.
3. Nell’approvare il nuovo P.S.C. con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2009, il Comune ha modificato la precedente urbanistica delle aree, inserendole in “ambito ad alta vocazione agricola” e così compromettendo – in tesi – l’esercizio dell’attività imprenditoriale del privato, dopo averne respinto le osservazioni presentate nel corso di procedimento di formazione del piano.
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