Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 gennaio 2018, n. 62. Le diffide in senso stretto consistono nel formale avvertimento – indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) – di ottemperare all’obbligo stesso.

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La Regione ha, quindi, riproposto i motivi di ricorso non esaminati in I grado (v. pagg. 28 – 41 appello).
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Si è altresì costituita in giudizio la società Sy. s.p.a.,, che ha concluso per l’accoglimento dell’appello della Regione Veneto.
2. Il Comune di Venezia ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza del TAR Veneto n. 925/2016, sostenendo l’ammissibilità del ricorso:
– sia in quanto la diffida “presenta un concreto effetto lesivo”;
– sia in quanto tale diffida “costituisce u nesso di presupposizione con il successivo provvedimento con cui il Consiglio dei Ministri darà l’avvio alla fase del commissariamento”, di modo che “l’atto impugnato è l’atto presupposto del successivo provvedimento per la nomina del commissario”.
Il Comune ripropone, inoltre, nella presente sede i motivi non esaminati in I grado (pagg. 11-18 app. inc.).
3. Ha proposto appello incidentale anche il Comune di (omissis), il quale ha sostenuto l’ammissibilità del proprio ricorso instaurativo del giudizio di I grado, precisando che la propria vicenda non è da “accomunare alle altre, stante la singolarità del caso”: ha, a tal fine, evidenziato che la ex discarica comunale “Masarole”, regolarmente chiusa nel 1988, “si è intrecciata con i procedimenti di infrazione europei solo per errore”; errore che si è poi ripercosso “a catena” sui provvedimenti “interni”, quale quello impugnato in I grado.
Di conseguenza, ha riproposto i motivi non esaminati in tale giudizio (v. pagg. 29 – 44 app. inc.).
4. Con ordinanza 17 marzo 2017 n. 1095, questa Sezione – impregiudicata ogni valutazione sulla sussistenza dell’interesse ad agire avverso l’atto impugnato con i ricorsi in I grado, ed in considerazione della già intervenuta fissazione della presente controversia ad udienza pubblica – ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
5. L’appello della Regione Veneto e gli appelli incidentali sono infondati e devono essere, pertanto, respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.1. La giurisprudenza amministrativa distingue tra diffide “in senso stretto” ed atti che, ancorchè formalmente qualificati come diffide, sono tuttavia costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli per i destinatari (come, ad esempio, gli “ordini”).
Più in particolare, le diffide in senso stretto consistono nel formale avvertimento – indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) – di ottemperare all’obbligo stesso.
Esse, dunque, non hanno carattere novativo di tale obbligo e usualmente il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l’intimazione, siano rimasti inosservanti del proprio obbligo.
Ne consegue che le diffide in senso stretto, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli, e, come tali, non sono ritenute atti immediatamente impugnabili (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015 n. 2215; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6257).
A diverse conclusioni si perviene quando l’atto, comunque denominato, sia idoneo a produrre direttamente (immediatamente) effetti giuridici, facendo sorgere un obbligo prima non sussistente o assegnando in modo definitivo ad un bene o ad una condotta una nuova qualificazione giuridica, o vincolando (anche solo per alcuni profili) l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli; tale è, ad esempio, la diffida a demolire opere abusive.

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