Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 dicembre 2017, n. 5727. Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi

Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi; solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Sentenza 5 dicembre 2017, n. 5727
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 7736 del 2015, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Ma. Al., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione II-quater, n. 9369 del 14 luglio 2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione della professione di avvocato per l’anno 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Pi. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione del dott. Ma. Al. alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, in considerazione del punteggio insufficiente ottenuto in tutte e tre le prove d’esame: 25 al parere motivato di diritto civile; 25 al parere motivato di diritto penale; 26 all’atto giudiziario (cfr. verbale n. 3 del 14 febbraio 2014 della XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato costituita presso la Corte di Appello di Napoli).
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione II quater, n. 9369 del 14 luglio 2015 – ha accolto il ricorso reputando, con assorbimento di ogni altra censura, l’illegittimità del procedimento riguardante la valutazione negativa delle tre prove scritte, giacché sugli elaborati non erano presenti né motivazione né segni grafici di correzione, idonei a giustificare il semplice voto numerico ad essi assegnato. Il T.a.r. ha fondato la propria decisione sull’interpretazione della norma transitoria di cui alla legge n. 247 del 2012, che, nel differire l’applicazione dell’art. 46 della medesima, laddove sancisce l’obbligo di motivazione in sede di giudizi valutativi negli esami di Avvocato, “non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica, in considerazione di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato prima dell’inizio delle correzioni”.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un unico complesso motivo di appello (pagine 3 – 20 del gravame) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché degli artt. 17-bis, 23 e 24 r.d. n. 3722/1934, art. 22, co. 9 r.d.l. n. 1378/1933, artt. 46 e 49 l. n. 247/2012; illogicità manifesta della sentenza; insussistenza del difetto di motivazione in ragione della corretta apposizione del voto numerico, deducendo, in sintesi, che:
a) “i criteri normativamente previsti, specificati dalla Commissione Centrale, e recepiti dalla Sottocommissione competente, sono assolutamente adeguati allo scopo di enucleare le carenze idonee alla declaratoria di inidoneità dei candidati”;
b) con la sentenza n. 175/2011 “Il Giudice delle Leggi ha, pertanto, dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, come novellato dal d.l. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico”.
4. Il dott. Ma. Al. non si è costituito in giudizio.
5. Con decreto monocratico n. 1274 del 18 settembre 2015, poi confermato con ordinanza n. 4483 del 30 settembre 2015, questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare dell’amministrazione ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, richiamando l’orientamento della Sezione sulla sufficienza del voto numerico ad integrare la motivazione del giudizio sulle prove scritte.
6. Il Ministero della giustizia ha depositato una memoria difensiva in data 21 ottobre 2017 e alla pubblica udienza del 30 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato e va accolto.

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