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2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Lombardia – Milano, Sezione III, n. 3119 del 19 dicembre 2012 – ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, in quanto, respinta ogni censura articolata con l’atto introduttivo della lite (tali capi non sono stati impugnati e sono coperti dalla forza del giudicato interno), ha reputata l’illegittimità, dedotta in sede integrativa, del procedimento riguardante la valutazione negativa della prova orale, giacché “Dal verbale non risulta essere stato predisposto un congruo numero di argomenti per ogni materia né, tantomeno, l’avvenuta effettuazione di operazioni di sorteggio. La circostanza, del resto, non è specificamente contestata dalla amministrazione resistente”.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un unico complesso motivo di appello (pagine 3 – 6 del gravame) deducendo, in sintesi, che:
a) la sotto commissione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si è autovincolata al rispetto dei suggerimenti della Commissione centrale, ma solo ai criteri di valutazione dalla stessa predisposti, come da verbale del 7.2.2011;
b) la disciplina vigente in subiecta materia (art. 17 bis del R.D. n. 37/34) non indica le concrete modalità di svolgimento della prova orale, che pertanto sono rimesse alla discrezionalità della Commissione;
c) secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i suggerimenti resi dalla Commissione Centrale non hanno carattere vincolante;
4. La signora Ma. Gr. Pa. non si è costituita in giudizio.
5. Con decreto cautelare n. 280 del 28 gennaio 2013, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 19 febbraio 2013.
6. Con ordinanza n. 599 del 19 febbraio 2013, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “Considerato il pericolo di danno per l’interesse pubblico che potrebbe derivare dall’esecuzione della sentenza impugnata prima della definitiva risoluzione della controversia nel merito, per la possibile applicabilità alla vicenda della disposizione recata dall’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, per effetto della quale l’eventuale superamento delle prove orali da parte dell’appellata, a seguito della ripetizione disposta dal Tribunale territoriale, sarebbe suscettibile di assorbire e rendere irrilevante l’eventuale valutazione negativa definitivamente intervenuta all’esito del giudizio di merito; “.
7. Dopo il deposito di ulteriore memoria difensiva nell’interesse dell’appellante, all’udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.
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