Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5658. In sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è richiesta

In sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5658
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via (…);
contro
Pi. Mi., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari – Sez. II n. 126 del 9 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione della professione di avvocato per l’anno 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e udito per l’appellante l’Avv.to dello Stato Pi. Ma.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza n. 126 del 9 febbraio 2016, il T.a.r. per la Puglia, accogliendo il ricorso proposto dal dott. Pi. Mi., ha annullato il giudizio finale di inidoneità delle prove scritte e la conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, sessione 2014.
1.1. Il primo giudice, sulla base di una interpretazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 49 della legge n. 247 del 2012, alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 46, comma 5, della stessa legge, ha rilevato la mancanza di ogni esternazione grafica o testuale da parte della commissione esaminatrice, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali di valutazione (stabiliti dalla Commissione centrale e recepiti dalla Commissione esaminatrice) e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.
2. Il Ministero ha proposto appello, ritualmente notificato e depositato, articolando un unico complesso motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché degli artt. 17-bis, 23 e 24 r.d. n. 3722/1934, art. 22, co. 9 r.d.l. n. 1378/1933, artt. 46 e 49 l. n. 247/2012; illogicità manifesta della sentenza; insussistenza del difetto di motivazione in ragione della corretta apposizione del voto numerico.
3. Il dott. Pi. Mi. non si è costituito.
4. Con decreto monocratico n. 1004 del 24 marzo 2016, poi confermato con ordinanza n. 1786 del 13 maggio 2016, questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare dell’amministrazione ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, richiamando l’orientamento della Sezione sulla sufficienza del voto numerico ad integrare la motivazione del giudizio sulle prove scritte.
5. Alla pubblica udienza del 30 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.L’appello è fondato e va accolto.

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