Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso

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7.2. Del pari destituita di fondamento è la seconda doglianza, dal momento che gli interventi edilizi si differenziano quanto ad incidenza antropica ontologicamente in ragione della tipologia di area in cui vengano realizzati. Pertanto, se è vero che non può predicarsi una stretta inerenza tra il costo degli oneri di urbanizzazione e le opere da realizzare nella specifica area in questione è anche vero che la trasformazione edilizia in una zona di completamento o nuovo impianto va accompagnata fisiologicamente dalla realizzazione di un maggior numero di opere di urbanizzazione anche se le stesse possono non ricadere per ragioni programmatiche all’interno della stessa zona, rispetto all’intervento edilizio realizzato all’interno di un’area interamente urbanizzata quale il centro storico. Quanto, invece, all’affermazione secondo la quale le opere di urbanizzazione realizzate all’interno del centro storico sconterebbero costi maggiori, la stessa nella sua genericità non è assistita dalla logica, atteso il minor costo che in genere si riconosce alla mera manutenzione a fronte della realizzazione ex novo di un’opera di urbanizzazione.
7.3. Quanto al rilievo secondo il quale la nuova delibera comunale sarebbe stata ispirata dal fine di compensare le minori entrate” che era presente nella precedente delibera n. 119/1999, si tratta di una mera affermazione non supportata da alcuna evidenza.
7.4. L’assenza di elementi nuovi non appare rilevante né in se né per sostenere il contrasto tra il provvedimento impugnato ed il citato giudicato. Ciò che la pronuncia n. 6834/2007 chiedeva all’amministrazione era, infatti, di riesercitare il potere discrezionale, senza imporre ulteriori acquisizioni istruttorie e senza che si evinca alcun deficit istruttorio imputabile agli atti impugnati.
7.5. L’infondatezza delle doglianze aventi ad oggetto la delibera n. 20/2008 esclude che possa predicarsi l’illegittimità derivata del provvedimento 27.5.2008 del Responsabile del Servizio del Comune di (omissis) di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti dalle attuali appellanti.
7.5.1. Quanto, invece, ai vizi propri del citato provvedimento del 27 maggio 2008, deve rilevarsi che esso ha fatto corretta applicazione del dettato dell’art. 8 della L.R. del Piemonte n. 19/1999. Il comma 6 del citato articolo, infatti, precisa che: “L’onerosità è commisurata alla differenza fra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell’importo corrispondente al saldo, se positivo”. E’ corretto, pertanto, affermare, inoltre, che il carico urbanistico sull’area in questione risulta superiore, per effetto del passaggio dalla destinazione d’uso direzionale-uffici a quella residenziale e dal fatto che la nuova destinazione residenziale si aggiunge a quella direzionale. Né rileva in alcun modo la circostanza che con l’ultimo cambio di destinazione si tornerebbe alla situazione originaria, in quanto ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 19/1999, ai fini della determinazione dell’eventuale debenza o meno degli oneri concessori, rileva la situazione esistente al momento della domanda.
8. L’appello in esame deve, quindi, essere respinto. Nella complessità e novità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere

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