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Da ciò discende, conseguentemente, l’infondatezza delle censure contenute nell’appello incidentale. Infatti, la circostanza che l’utilizzo per fini di edilizia residenziale pubblica accertata dalla sentenza n. 307/1989 del TAR e che la destinazione del bene a tali fini debba precedere l’ordinanza di acquisizione che ha superato indenne il vaglio giurisdizionale impediscono di rimettere in discussione la detta vicenda in occasione della controversia avente ad oggetto il diniego dell’istanza di condono edilizio in omaggio al principio del ne bis in idem.
Per la stessa ragione risulta irrilevante la questione relativa alla lamentata contraddittorietà tra la nota n. 675 del 3 marzo 2006 della Direzione Centrale VI, che attestava la destinazione dell’immobile entro il 1 dicembre 1994 e la nota n. 4932 del 9 novembre 2004 con la quale il Servizio patrimonio assumeva che la destinazione dell’immobile sarebbe avvenuta prima del 31 dicembre 1993. Peraltro, deve notarsi che dalla prima, come correttamente notato dal primo giudice, non potrebbe comunque trarsi un argomento a favore dell’appellante.
Venendo, infine, all’ultima doglianza è evidente che se il bene risultava destinato ed utilizzato a fini pubblici non rileva in alcun modo la questione relativa alla mancata assunzione del parere della commissione edilizia all’interno del procedimento di condono, poiché la stessa andava comunque respinta per difetto del presupposto fondamentale della destinazione del bene a fini pubblici.
7. L’appello principale deve, in definitiva, essere accolto, mentre va respinto l’appello incidentale, con ciò che ne consegue in termini di riforma della sentenza impugnata e di reiezione del ricorso di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e per l’effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso principale.
Condanna Pi. Gi. e Pi. Ge. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Napoli, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
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