Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24 novembre 2017, n. 5480. In tema di espropriazione per pubblica utilità

In tema di espropriazione per pubblica utilità l’avviso di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 debba contenere, per essere legittimo, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, avendo lo scopo di essere idoneo a garantire l’effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva.

Sentenza 24 novembre 2017, n. 5480
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8807 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ac. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ro. Ge. Va. Ho., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Be., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Li. in Roma, via (…);
nei confronti di
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. De. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gr. Pu. in Roma, via (…);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda n. 1914 del 2016, resa tra le parti, concernente la riapprovazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità – decreto di esproprio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ro. Ge. Va. Ho., della Regione Calabria e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il consiglire Nicola D’Angelo e uditi, per il comune di (omissis), l’avvocato Mo., per il signor Ro. Ge. Va. Ho., l’avvocato Be., per la regione Calabria, l’avvocato Pu., per delega dell’avvocato De. Ma., e, per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’avvocato dello Stato Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Ro. Ge. Va. Ho. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, i provvedimenti emessi dal comune di (omissis) con i quali si è dato corso alla procedura espropriativa dei ruderi costituenti la ex Chiesa del S.S. Rosario, a lui pervenuti in proprietà dal Patrimonio ecclesiastico, in virtù di due distinti atti: il primo di compravendita del 3 luglio 2015, sottoposto alla condizione sospensiva dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti preposti, ai sensi del d.lgs. 42/2004; il secondo del 1° ottobre 2015, di ricognizione dell’avveramento della condizione sospensiva.
2. Il T.a.r. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.
3. Il comune di (omissis) ha quindi proposto appello, formulando i seguenti motivi di censura.
3.1. Error in procedendo e in iudicando. Inammissibilità del ricorso introduttivo. Carenza di interesse.
Il T.a.r. nella sentenza impugnata ha erroneamente considerato non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che la gravata delibera della Giunta comunale n. 6 del 22 luglio 2016 sostituisse e riapprovasse una precedente delibera del 2014, che invece riguardava il rapporto tra il procedimento preliminare ed il progetto definitivo dell’opera. La delibera della Giunta comunale impugnata, secondo il Comune appellante, sarebbe stata invece di mera riapprovazione del progetto definitivo già inserito nel programma triennale dei lavori. In sostanza, non avrebbe avuto carattere lesivo rispetto all’iter espropriativo già regolarmente svolto dall’Amministrazione e concluso senza che l’appellato lo avesse impugnato.
3.2. Error in procedendo e in iudicando. Assoluta infondatezza del ricorso.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Secondo l’Amministrazione appellante, essendo già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, non sussisteva l’obbligo di comunicare al ricorrente la delibera impugnata. Inoltre, la procedura espropriativa sarebbe comunque intervenuta prima che l’appellato acquistasse il bene di cui è causa.
4. La regione Calabria si è costituita in giudizio il 5 dicembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito il 21 dicembre 2016.
6. Il signor Ro. Ge. Va. Ho. si è costituito in giudizio il 21 dicembre 2016 ed ha depositato una memoria di replica il 27 settembre 2017.
7. Anche il Comune appellante ha depositato ulteriori scritti difensivi, il 22 settembre 2017 e, per ultimo, una memoria di replica il 30 settembre 2017.
8. Con ordinanza cautelare n. 53 del 13 gennaio 2017 questa Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 ottobre 2017.
10. Preliminarmente, va rilevata la tardività del deposito della memoria del comune di (omissis) del 22 settembre 2017 e della replica del 30 settembre 2017, nonché la tardività della memoria di replica dell’appellato signor Va. Ho. del 27 settembre 2017, per violazione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo. Tali documenti non sono quindi esaminati nel presente giudizio.
11. L’appello non è fondato, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dall’appellato nella sua memoria di costituzione del 21 dicembre 2016.

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