Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 ottobre 2017, n. 4850. La disciplina delle distanze dagli allevamenti rispetto agli altri edifici,

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L’appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe, del tutto inopinatamente, travisato la natura della “vecchia stalla”, ritenendola “stalla di tipo produttivo” e non, come invece – a suo dire – avrebbe dovuto fare, “stalla familiare”, con la conseguenza dell’erroneo computo della distanza da osservare tra gli opposti edifici.

In base al regolamento edilizio comunale (art. 17.18), la distanza da osservarsi dalle case sparse di terzi è pari a metri 50 rispetto ai ricoveri e accessori e pari a metri 30 rispetto agli allevamenti di tipo familiare.

L’approfondimento istruttorio compiuto nel primo grado di giudizio ha consentito di appurare che la distanza tra la vecchia stalla e la costruzione residenziale è pari a metri 33,71.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, anche in questo caso è pienamente condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice nell’operazione, ermeneutica, di qualificazione della natura e della funzione del manufatto denominato “vecchia stalla”.

Il giudice, partendo da una posizione empirica, ha valorizzato le concrete potenzialità del manufatto a prescindere dal concreto uso che, in ipotesi, se ne stesse all’epoca facendo. L’uso di un immobile, infatti, è per sua stessa definizione concetto mutevole e variabile nel tempo, mentre occorre guardare alla natura, all’entità, alle dimensioni e alle fattezze del bene per stabilire se esso configuri una stalla di tipo familiare (rispetto alla quale la distanza è di soli 30 metri data la limitatezza dell’allevamento che se ne potrebbe fare, limitato a pochi capi di bestiame) ovvero di tipo produttivo (nel qual caso, attesa la maggiore intensità dell’allevamento, la distanza aumenta fino a metri 50).

Nel caso di specie la “vecchia stalla” di certo, sul piano fattuale, presentava tali potenzialità (cfr. anche l’ordinanza n. 631/2005 della provincia di Brescia, settore agricoltura) e la mera circostanza che, al momento dell’accertamento, non vi fosse il numero di capi di bestiame che pure, in astratto, la stalla era in grado di ospitare, nulla toglie alla natura giuridica di essa.

Pertanto, trattandosi di allevamento di tipo produttivo, la distanza da osservarsi è quella (maggiore) di metri 50.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello non merita, dunque, accoglimento.

9. Nulla è da statuirsi in ordine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio attesa la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore

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