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18. In data 13.4.2017 il comune di Barletta ha depositato un controricorso ribadendo le proprie difese.
19. In data 4.10.2017 e 24.10.2017 la società Ar. ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
20.In data 2.11.2017 il comune di Barletta ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
21. In data 2.11.2017 il Signor Pa. Francesco ha depositato una breve memoria richiamando le pregresse difese.
22. In data 2.11.2017 il comune di Barletta ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese, e deducendo che:
a) i procedimenti civili pendenti erano stati interrotti, non erano stati tempestivamente riassunti, e pertanto erano ormai estinti;
b) essi erano strumentali alla dimostrazione del permanente dominio della parte appellante sul fondo, ma una volta estinti non era contestabile l’atto di cessione n. 64115 del 5.3.1985;
c) le stesse considerazioni involgevano la tutela del possesso, stante la ordinanza collegiale del Tribunale di Trani n. 1958/2011, le cui resultanze erano ormai immodificabili, stante l’estinzione del processo di merito;
d) l’appello era quindi ab origine inammissibile od infondato, e comunque, a tutto concedere doveva essere dichiarato tale per sopravvenuto difetto di legittimazione a ricorrere;
e) in ogni caso, l’atto di cessione n. 64115 del 5.3.1985 era perfettamente valido ed efficace, come desumibile dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 7.12.2016
23. In data 3.11.2017 la società Ar. ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese, ed ha fatto presente che l’appello era improcedibile, in quanto le deliberazioni del comune di Barletta (CC n. 32/2015) e della Giuta regionale (GR 263/2016) di rettifica delle tavole di PRG erano state sì impugnate (ricc. 912/2015 e 646/2016) ma l’appellante aveva rinunciato alla sospensiva: le medesime erano quindi valide, efficaci, ed esecutive;
in ogni caso giammai l’appellante avrebbe potuto ottenere la restituzione del fondo, in quanto per due terzi la strada era stata realizzata.
24. Alla odierna pubblica udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello principale è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue. L’appello incidentale è conseguentemente improcedibile, e la sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma.
1.1. Preliminarmente il Collegio evidenzia che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno del ricorso in appello, e del ricorso incidentale senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015); neppure verranno prese in considerazioni circostanze successive alla proposizione dell’appello (quali quelle prospettate nelle memorie in ultimo depositate dalle parti appellate) in quanto sussistono ragioni assorbenti che militano per la reiezione dell’appello.
1.2. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritaria la disamina del capo di sentenza che ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i ricorsi di primo grado: soltanto laddove detta statuizione venga rimossa sarebbe possibile scrutinare le censure di merito che attingono gli atti impugnati in primo grado (e del pari logicamente successiva sarebbe la disamina della sopravvenuta causa di improcedibilità dedotta dalla parte appellata, a cagione della asserita avvenuta estinzione dei giudizi civili pendenti).
1.2.1. Anticipa il Collegio il proprio convincimento secondo cui l’appello è, in parte qua, certamente infondato, e che pertanto la sentenza debba essere confermata, e debba essere ribadita la originaria inammissibilità dei ricorsi di primo in quanto:
a) la sentenza del T.a.r. ha svolto una accurata disamina nell’ambito della quale ha esplorato tutti i possibili profili in forza dei quali sarebbe stato in via teorica possibile riconoscere la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere in capo all’odierna parte appellante principale, ed in particolare:
I) ha esaminato le vicissitudini di una porzione del compendio immobiliare originariamente di pertinenza della odierna parte appellante, ritenendo, all’evidenza, tale profilo di nodale importanza al fine di accertare il soggetto cui apparteneva, allo stato, la titolarità dell’area;
II) ha poi tenuto conto della circostanza che, comunque, quanto ad una porzione dell’originario compendio immobiliare posseduto dalla odierna parte appellante, non v’era alcun dubbio che essa appartenesse ancora alla medesima, e che questa quindi rivestisse la qualità di confinante rispetto all’area ove avrebbe dovuto avere luogo l’avversato intervento edificatorio;
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