Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 15 dicembre 2017, n. 5908. Il criterio della vicinitas se e’ idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui e’ subordinata la legittimazione al ricorso

[….segue pagina antecedente]

1.3.4. La parte odierna appellante principale contrasta poi l’approdo del T.a.r. sotto altro angolo prospettico, ed ipotizza che, in virtù della clausola contenuta nel negozio di cessione (“il possesso legale e materiale delle zone di suolo sopra cedute passerà al Comune di Barletta al momento in cui il Comune stesso dovrà dare materialmente corso alla realizzazione del manufatto stradale”) e della circostanza che non si sia poi dato corso alla edificazione della strada, a tutto concedere l’atto di cessione non avrebbe prodotto gli effetti cui era preordinato, e che, pertanto, essa sarebbe rimasta proprietaria dell’area e potrebbe oggi opporsi alla iniziativa del comune e della parte controinteressata, da ciò facendo discendere la propria legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere.
1.3.5. Anche tali argomenti critici non possono essere favorevolmente scrutinati in quanto:
a) a fronte della espressa previsione contenuta nella delibera consiliare n. 152 del 29 giugno 1987 e nell’atto abilitativo n. 51/85 del 3 maggio 1985 per la recinzione del suolo di pertinenza della parte appellante (“che il rilascio della concessione era subordinato alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del Vincolo di asservimento dell’intera superficie del predetto suolo alla costruzione a realizzarsi”.”) il richiamo al perdurante “possesso” in capo all’appellante medesima appare innanzitutto atecnicamente riferirsi al concetto di mera detenzione;
b) ma in ogni caso, né tale circostanza giova a parte appellante, né le è utile l’insistito richiamo alla mancata realizzazione della strada da parte del Comune (ed alla supposta irrealizzabilità della medesima) in quanto, per la giurisprudenza di legittimità (si veda nuovamente Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1988 n. 4715 prima menzionata) “il privato che nel vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765 abbia ceduto gratuitamente al comune un suolo quale condizione del rilascio (in seguito regolarmente avvenuto) della licenza edilizia, non può pretendere la restituzione dell’area ove la p.a. non ne abbia fatto l’uso che era stato originariamente previsto.”;
c) la condivisibile decisione dianzi richiamata, è perentoria nell’affermare che “se si ritiene, allora, che la cessione della area è correlativa al rilascio della licenza edilizia, la circostanza che, dopo tale rilascio, la prevista opera di urbanizzazione non venga attuata, da parte della P.A. che ha ricevuta l’area predetta, non può essere, per il proprietario, fonte di diritti, ed in particolare non lo abilita certo a rimettere in discussione l’intero rapporto, cioè, in definitiva, a sostenere che sarebbe priva di causa giuridica l’attuata cessione dell’are. In senso traslato e a solo titolo esemplificativo, si potrebbe dire che se il rilascio della licenza ha avuto come “corrispettivo” la cessione dell’area, il titolare della licenza non può pretendere la restituzione di quel “corrispettivo” solo perché la P.A. ricevente non ne ha fatto l’uso ch’era stato originariamente previsto “: la premessa maggiore da cui muove la Corte di Cassazione nella richiamata decisione, è certamente traslabile alla fattispecie: per le parti in causa, la cessione dell’area era correlativa ad rilascio del titolo abilitativo edilizio; muovendo da tale caposaldo, è evidente che anche alla controversia in esame vada applicato il corollario di tale presupposto, e che, quindi, la parte odierna appellante né è rimasta proprietaria dell’area, né lo è ridiventata, ed in conseguenza di ciò non ha legittimazione né interesse a dolersi dell’utilizzo che ne voglia fare il comune, né dell’attività edilizia intrapresa dal vicino su area limitrofa a quest’ultima;
d)la giurisprudenza di merito civile, condivide tale approdo, ed addirittura lo trasla all’ipotesi di inadempimento da parte dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire opere di urbanizzazione a seguito di concessione, (Tribunale Chieti, 24/02/2006, n. 90 “la cessione gratuita di un’area all’Amministrazione concedente per l’esecuzione di opere di urbanizzazione trova il suo corrispettivo nel rilascio della concessione edilizia, ma non anche nella effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per tale motivo, il privato stipulante non potrà pretendere l’annullamento dell’atto di cessione qualora l’Amministrazione concedente decida una diversa utilizzazione dell’area.”).
2. Conclusivamente, alla stregua delle superiori assorbenti considerazioni, l’appello principale va respinto, e l’appello incidentale va dichiarato improcedibile, dal che consegue l’integrale conferma dell’impugnata decisione.
3. Quanto alle spese processuali del grado, esse seguono la soccombenza, e pertanto la parte appellante deve essere condannata a corrisponderle in favore del comune e della società appellata nella misura che appare equo determinare in euro millecinquecento (E. 1500//00) per ciascuna, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale, e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado, in favore del comune e della società appellata nella misura di euro millecinquecento (E. 1500//00) per ciascuna, oltre oneri accessori, se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *