Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 15 dicembre 2017, n. 5908. Il criterio della vicinitas se e’ idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui e’ subordinata la legittimazione al ricorso

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2. L’odierna parte appellante aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il Comune di Barletta e la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato; la predetta controinteressata società aveva anche spiegato (nell’ambito del ricorso n. r.g. 1787 del 2010) ricorso incidentale volto ad ottenere l’annullamento della delibera n. 51 del 22.12.2011 del Consiglio del Comune di Barletta, avente ad oggetto: “Urbanizzazioni primarie della zona merceologica artigianale di via (omissis). Provvedimenti”, e degli atti e provvedimenti ad essa connessi, con particolare riferimento alla relazione datata 12.12.2011 a firma dell’ing. Er. Be., dirigente del Settore piani e programmi urbani del Comune di Barletta, e, ove occorra, all’art. 1.01, comma 3, delle N.T.A. del P.R.G., già gravata in via principale dai sig.ri St. An. e Pa. con ricorso per motivi aggiunti notificato alla AR. in data 22.3.2012.
4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha riunito i suindicati ricorsi e li ha dichiarati inammissibili (in accoglimento della eccezione di inammissibilità di entrambi i ricorsi introduttivi per carenza di interesse a ricorrere dei sig.ri St. e Pa., sollevata dalla società controinteressata Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c.) deducendo che:
a) il nucleo centrale della controversia era rappresentato dall’atto di cessione n. 64115, stipulato con atto per notar Di Fa. di Barletta in data 5 marzo 1985, e dalla questione della destinazione del suolo di cui all’atto stesso;
b) risultava dagli atti di causa (specificatamente dall’atto di cessione n. 64115 del 5 marzo 1985, regolarmente trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani in data 7 maggio 1985, e dalla delibera del Consiglio Comunale di Barletta n. 152 del 29 giugno 1987, avente ad oggetto “Accettazione cessione suolo da parte della sig/ra St. An. ved. Pa.”) che:
I) la Signora St. An., vedova Pa. (co-ricorrente di primo grado unitamente al proprio figlio, Fr. Pa. cui nel 1995 ha donato il terreno per cui è causa) in qualità di proprietaria di un suolo ubicato nel Comune di Barletta in contrada (omissis) della superficie di mq. 17652, aveva presentato un progetto per la recinzione dei predetti suoli e che tale progetto era stato approvato dalla locale Commissione edilizia in data 19 dicembre 1984;
II) nel suddetto atto di cessione era stato specificato che, “per quanto sopra” si rendeva necessario cedere gratuitamente al Comune di Barletta, come in effetti risulta ceduto con tale atto, la minore superficie di mq. 2194, staccata dalla precedente superficie, “per la formazione della Nuova Strada di Piano Regolatore Generale; ” e che “il possesso legale e materiale delle zone di suolo sopra cedute passerà al Comune di Barletta al momento in cui il Comune stesso dovrà dare materialmente corso alla realizzazione del manufatto stradale”;
III) alla Signora St. An., vedova Pa. era stata rilasciata la concessione edilizia n. 51/85 del 3 maggio 1985 per la recinzione del predetto suolo;
IV) il rilascio della concessione era “subordinato alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del Vincolo di asservimento dell’intera superficie del predetto suolo alla costruzione a realizzarsi”.
4.1. Muovendo da tali dati, non contestati in punto di fatto, il T.a.r. ha quindi espresso il convincimento per cui:
a) detto atto unilaterale di cessione del 1985 integrava un accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo;
b) sussisteva un necessario collegamento fra l’atto unilaterale di cessione delle aree al Comune ed il conseguente procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia,
c) tale accordo, divenendo efficace con il rilascio della licenza, restava insensibile all’eventuale mancata utilizzazione dell’area ceduta in conformità degli scopi programmati (ancorché il cedente avesse interesse alla costruzione di quelle opere);
d) la circostanza che, dopo tale rilascio, la prevista opera di urbanizzazione non era stata attuata da parte dell’Amministrazione non poteva essere, per il proprietario dell’area ceduta, fonte di diritti, e non lo abilitava a rimettere in discussione l’intero rapporto ed a sostenere che sarebbe stata priva di causa giuridica l’attuata cessione dell’area.
4.2. Applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, il T.a.r. ne ha fatto discendere i seguenti corollari:
a) in considerazione della circostanza che la Signora St. aveva ottenuto in data 3 maggio 1985 la concessione edilizia n. 51/85 per la recinzione del suolo ubicato nel Comune di Barletta in contrada (omissis) della superficie di mq. 17652, per la quale aveva ceduto gratuitamente al Comune di Barletta la superficie di mq. 2194, con atto di cessione n. 64115 del 5 marzo 1985, regolarmente trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani in data 7 maggio 1985 e considerato che la cessione della area era correlativa al rilascio della licenza edilizia, la circostanza che, dopo tale rilascio, la Nuova Strada di Piano Regolatore Generale non fosse stata attuata da parte dell’amministrazione comunale, non legittimava gli aventi causa della cedente ed originarii ricorrenti a rimettere in discussione l’intero rapporto, né a proporre gli odierni ricorsi, non avendo più titolo ad interloquire sulla sorte del bene, che risultava definitivamente ceduto;
b) peraltro la Signora St. al momento del perfezionarsi della fattispecie complessa dell’atto di cessione gratuita e del procedimento amministrativo di concessione edilizia non aveva manifestato alcun dubbio in ordine a una tale interpretazione della legge e del sistema, tanto che, all’atto di richiedere la licenza edilizia, cedette volontariamente e gratuitamente al Comune una parte della propria area;
c) tale atto di cessione non era stato mai annullato per vizio del consenso;
d) neppure gli eredi della Signora St. potevano dolersi della circostanza che, per l’intervento effettuato (recinzione), non occorresse la concessione bensì una semplice autorizzazione, in quanto (in disparte la questione che per alcune tipologie di recinzioni era necessario il permesso di costruire), essa aveva prestato acquiescenza al titolo edilizio rilasciato in suo favore né poteva avere in concreto alcun interesse a che venisse messo in discussione l’atto di cessione in quanto tale circostanza si sarebbe riverberata sul titolo concessorio n. 51/85 di cui essa era in possesso, comportandone la relativa caducazione, attesa la unicità ed inscindibilità del titolo edilizio medesimo.
4.3. Escluso quindi che la legittimazione a ricorrere potesse discendere dalla pregressa qualità di cedente dell’area, il T.a.r. ha esplorato il ricorrere di una legittimazione della parte originaria ricorrente ed odierna appellante principale fondata sulla “ordinaria” vicinitas, escludendone la sussistenza, in quanto:
a) la parte originaria ricorrente non aveva dedotto, né documentato, alcuna specifica lesione o pregiudizio che in via diretta e immediata incidesse sulle facoltà dominicali;
b) l’unico pregiudizio rappresentato era riconducibile unicamente alla proprietà o al possesso di cui all’atto di cessione n. 64115 del 5 marzo 1985;
c) la parte originaria ricorrente aveva proposto in via principale azioni giudiziarie a tutela della proprietà e del possesso della medesima area oggetto del suddetto atto di cessione dinanzi al giudice ordinario.
5. L’originaria parte ricorrente rimasta soccombente ha impugnato (ricorso in appello depositato il 18.10.2013) la suindicata decisione criticandola sotto numerosi angoli prospettici, chiedendone la riforma e riproponendo integralmente le censure disattese in primo grado.
Più in dettaglio, l’appellante ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato taluni principi generali astraendosi dal caso concreto e richiamando elementi distonici rispetto alle censure proposte.
6. In data 22.11.2013 il Comune di Barletta ha depositato un controricorso chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.
7. In data 27.11.2013 la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c si è costituita depositando atto di stile e chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.
8. In data 27.11.2013 la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c ha depositato un articolato appello incidentale riproponendo le censure già incidentalmente proposte in primo grado e dichiarate improcedibili dal T.a.r..
9. In data 19.11.2016 la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c ha depositato atto di nomina di nuovo difensore.
10. In data 19.11.2016 la parte appellante principale ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie doglianze.
11. In data 19.11.2016 la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
12. In data 29.11. 2016 il Comune di Barletta ha depositato una articolata memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
13. In data 29.11. 2016 la parte appellante principale ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie doglianze.
14. In data 29.11. 2016 la controinteressata società Ar. Ac. di Mu. Ca. s.n. c ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie doglianze.
15.In data 17.12.2016 la odierna parte appellante ha depositato una nota nell’ambito della quale ha fatto presente che la co-ricorrente signora St. era deceduta in data 4 dicembre 2016 ed ha conseguentemente chiesto che il processo venga interrotto.
16. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione e la Sezione ha emesso l’ordinanza collegiale n. 47 dell’11.1.2017, mercè la quale ha dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., a far tempo dal 17.12.2016 a cagione della circostanza che la originaria co-ricorrente signora St. era deceduta in data 4 dicembre 2016 ed ha al contempo precisato che non poteva essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa della società appellata ed osteggiata da controparte, di differenziare la posizione dell’altro co-appellante (onde consentire la prosecuzione della causa nei suoi soli confronti dal momento che non ha subito alcun evento interruttivo), ostandovi ragioni di economia processuale che depongono nel senso di assicurare l’unitarietà del giudizio.
17. In data 16.3.2017 il Signor Pa. ha depositato atto di riassunzione del processo esi è costituito con un nuovo difensore.

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