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4. Con la sentenza gravata il T.a.r., ha innanzitutto risolto talune problematiche in rito ed ha:
a) disposto la estromissione dal giudizio dell’intimata A.R.;
b) rilevato che l’arrotondamento al 65% della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2013 assegnata al comune di (omissis), disposta in corso di giudizio dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 29 del 29.6.2015, non fosse tale da far venir meno l’interesse alla pronuncia di merito sul proposto ricorso, in quanto volto alla determinazione dell’esatta percentuale riferibile allo stesso ente locale, non solo in relazione alle penalità applicabili ma anche alle premialità riconosciute a diversi fini dalla vigente normativa alle amministrazioni comunali più virtuose in materia.
4.1.Nel merito, il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado, ritenendo fondato ed assorbente il dedotto vizio di difetto di istruttoria e ponderazione, premettendo che:
a) con la deliberazione n. 384 del 31.7.2012, la Giunta Regionale della Campania aveva approvato il “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” ed in particolare, l’Allegato 1, all’articolo 3, rubricato “Formazione della frazione Raccolta differenziata (RD)”, stabiliva che, ai fini della corretta applicazione del metodo standard, dovevano essere conteggiate le tipologie di rifiuti ivi indicate, tra le quali, alla lettera b), “la raccolta multimateriale (CER 150106) effettivamente destinata al recupero di materia al netto degli scarti e dei sovvalli stimati al 30%”;
b) ivi era stato previsto che l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) potesse realizzare campagne di verifica che, attraverso l’analisi dei dati MUD o della dichiarazione SISTRI delle piattaforme, “stabiliscano per ciascuna piattaforma di selezione la percentuale di scarto derivante dalla selezione del multimateriale da attribuire, anche in percentuale superiore al 30%, ai quantitativi del CER 150106 conferito dai Comuni”; inoltre era stato ivi precisato che tuttavia, “I Comuni, in possesso di analisi merceologiche eventualmente effettuate sul proprio multimateriale prodotto, potranno presentare all’ORR, entro e non oltre il 31 marzo, una istanza corredata da adeguata documentazione tecnica finalizzata all’applicazione di una percentuale di scarto inferiore”.
c) il Comune di (omissis) aveva dimostrato di aver trasmesso, in data 1.4.2014, una nota con cui il Sindaco aveva dichiarato che l’ente “ha raccolto nell’anno 2013 un quantitativo di multimateriale (CER 150106) pari a Kg. 843.090 e che la quantità di scarti e sovvalli derivanti dalla selezione è stata dell’1,2%”, con allegata la documentazione prodotta dalla ditta La. S.r.l., che gestiva il ciclo integrato dei rifiuti per conto dell’amministrazione comunale, circa i flussi di multimateriale, i certificati di analisi merceologiche ed i rapporti di prova eseguiti dal laboratorio di analisi Po. s.r.l.;
d) come dichiarato dal dirigente della U.O.C. M.O.C.O. dell’AR (nella nota prot. N. 0004777 del 26.1.2016), la suindicata documentazione trasmessa dal comune non era “mai pervenuta all’Agenzia, ma è stata inviata all’O.R.R. ed all’O.P.R. ai quali spettava valutarne i contenuti”.
4.2. A fronte di tali dati documentali, la sentenza impugnata ha posto in luce che:
a) l’AR non aveva potuto tener conto dell’apporto degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dal comune beneventano sicché la sua indagine era restata limitata ai dati statistici generali riferiti all’impianto di conferimento, e l’evidenziato deficit istruttorio non era stato successivamente colmato, coi dovuti approfondimenti, in sede di adozione del decreto regionale impugnato;
b) neppure poteva sostenersi che la documentazione predetta era stata spedita tardivamente dal comune originario ricorrente in quanto, il termine del 31.3.2014 non aveva natura perentoria, ed inoltre lo stesso cadeva di domenica, con conseguente slittamento del termine utile al successivo 1.4.2014;
c) in ogni caso, in base ai principi generali, trattandosi di dati fattuali posti nella disponibilità della Regione (in data anteriore di oltre 8 mesi all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento), l’autorità emanante avrebbe dovuto comunque prenderli in considerazione prima di determinarsi definitivamente.
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