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La sentenza di primo grado non avrebbe statuito nulla sulla censura secondo cui la Corte dei Conti, essendo stato l’interessato ammesso con riserva alla prova scritta per il profilo di collaboratore amministrativo ed al successivo corso di qualificazione, avrebbe dovuto inserire lo stesso nella graduatoria finale. Infatti, atteso che il candidato ha ottenuto il giudizio di idoneità, la cessazione della materia del contendere dovrebbe risultare implicitamente acclarata. D’altra parte, la procedura in questione non sarebbe giunta a coprire tutti i posti messi a concorso.
c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994. Nullità dei precedenti bandi di corso-concorso per mancata preventiva autorizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Violazione dell’art. 97 Cost.
La sentenza di primo grado sarebbe erronea e contraddittoria sin dalla ricostruzione dei fatti in quanto avrebbe dimenticato di porre in rilievo la circostanza che il bando del 2009 avrebbe potuto essere pubblicato solo per l’intervenuto atto autorizzatorio in data 11 marzo 2008, per cui la data fissata nei precedenti bandi per il possesso dei titoli e per la presentazione della domanda di partecipazione non avrebbe potuto vincolare l’amministrazione, la quale avrebbe dovuto effettuare la riapertura dei termini per la partecipazione al concorso e per il possesso dei titoli richiesti alla data del 18 giugno 2009 (successiva al necessario atto autorizzatorio dell’11 marzo 2008), piuttosto che ad una data risalente a quasi 4 anni prima.
La sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto, in assenza del prescritto atto autorizzativo, il corso-concorso in discussione non avrebbe potuto essere bandito.
d) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. da parte della sentenza gravata, che ha ritenuto erroneamente legittima la previsione di gara che consente il “doppio salto”. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui ammette a partecipare tutti i soggetti collocati nell’area funzionale B del ruolo della Corte dei Conti, indipendentemente dalla qualificazione come B1, B2, B3 e B3S, per conseguire la collocazione nell’area funzionale superiore, mentre la giurisprudenza costituzionale avrebbe più volte escluso il c.d. doppio salto.
2.2 L’Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato profili di inammissibilità dei singoli motivi d’appello e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
2.3 L’appellante ha prodotto ulteriori memorie a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.
3 All’udienza pubblica del 28 settembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4 L’appello è in parte inammissibile e in parte infondato e va di conseguenza respinto nella sua globalità.
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