Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 ottobre 2017, n. 4731. Nel processo amministrativo, una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile

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2. L’appellante, in via preliminare, ha esposto che:

– la Corte dei Conti, con decreto in data 23 aprile 2005, ha bandito un corso – concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1;

– l’art. 2 del bando per l’ammissione alla selezione ha richiesto l’appartenenza ai ruoli della Corte dei Conti nelle posizioni economiche B1, B2, B3, B3S ed il diploma di laurea;

– il bando è stato successivamente modificato in data 29 aprile 2005 (precisazioni in materia di requisiti di ammissione) e in data 26 febbraio 2007 (posticipazione del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e per il possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali);

– non ha presentato domanda di partecipazione nel termine del 31 ottobre 2005 in quanto non in possesso dei requisiti prescritti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

Ha soggiunto, tra l’altro, che:

– a seguito della proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, è stata “ammessa con riserva”;

– ha superato il concorso, svoltosi il 14 settembre 2010, unitamente ad un numero complessivo di soggetti inferiore a quelli dei posti di cui al bando;

– con decreto del 13 dicembre 2010, la Corte dei Conti non ha inserito l’interessata nella graduatoria finale, in attesa della pronuncia giudiziaria in esito al contenzioso.

2.1 L’appellante, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata ed il conseguente accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, ha articolato i seguenti mezzi di gravame:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. 165/2001, con simultanea violazione dell’art. 112 c.p.c.

L’appellante era in posizione di comando dal 1996 ed inserita nei ruoli della Corte dei Conti dal 1° ottobre 2007 con il profilo professionale di assistente linguistico amministrativo ex posizione economica B/3/S e la norma in epigrafe stabilirebbe che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità in favore dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo.

b) Illegittimità ed erroneità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento ai motivi aggiunto del 29.12.2010 relativamente alla illegittima esclusione dell’appellante dalla graduatoria dei vincitori in virtù del principio dell’assorbimento. Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 39 d.lgs. 104/2010.

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