Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 ottobre 2017, n. 4731. Nel processo amministrativo, una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile

Nel processo amministrativo, una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile, quale conseguenza logica che discende dall’onere di specificità delle censure dedotte in primo grado nei confronti degli atti in tale giudizio gravati e, quindi, in applicazione del principio del divieto di jus novorum.

Sentenza 12 ottobre 2017, n. 4731
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2012, proposto da:

signora Ca. Ro., rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Ta. e Gi. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Va. in Roma, viale (…);

contro

Corte dei conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 114/2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Corte dei Conti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Co., su delega dell’avvocato Va. e l’avvocato dello Stato Ur. Ne.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il TAR Lazio, Prima Sezione, con l’impugnata sentenza 5 gennaio 2012, n. 114, ha respinto il ricorso (corredato da motivi aggiunti) proposto dalla signora Ca. Ro. per l’annullamento del provvedimento di “modifica del corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C – posizione economica C1, di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano”, del 19 giugno 2009, contestato nella parte in cui:

a) non ha previsto la riapertura dei termini per il possesso dei requisiti di partecipazione e per la proposizione delle domande partecipative;

b) ha riconosciuto la possibilità di un “doppio salto” dall’area funzionale B (B1, B2, B3, B3S) all’area funzionale C.

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