Le valutazioni dell’Amministrazione in punto di dipendenza di infermità da causa di servizio sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 12 luglio 2018, n. 4250.

La massima estrapolata:

Le valutazioni dell’Amministrazione in punto di dipendenza di infermità da causa di servizio sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa e che, comunque, siffatte valutazioni non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Sentenza 12 luglio 2018, n. 4250

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2010, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di eredi di-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Al. Di Pi., domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 111 del 10 febbraio 2010, resa tra le parti, concernente diniego di riconoscimento della dipendenza di infermità e di successivo decesso da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Al. Di Pi. e l’avvocato dello Stato Gi. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rispettivamente padre, madre e sorella di-OMISSIS-, hanno impugnato avanti il T.a.r. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara il provvedimento del 1 settembre 2004 con cui la competente struttura medico-sanitaria dell’Amministrazione della difesa ha negato la riconducibilità a causa di servizio delle patologie manifestatesi durante la prestazione del servizio militare di leva che hanno, in seguito, determinato il decesso del giovane.
1.1. I ricorrenti hanno, in particolare, lamentato la carenza di motivazione del provvedimento.
2. Costituitasi l’Amministrazione della difesa, il T.a.r. ha rigettato il ricorso.
2.1. I Giudici di prime cure, premesso che “si controverte su di un giudizio rientrante nella discrezionalità tecnica, che può essere sindacato solo per illogicità e contraddittorietà” e che grava su “chi sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti all’attività svolta”, hanno ritenuto che “parte ricorrente non riesce a dimostrare che sia stato lo svolgimento del normale servizio di leva a causare il decesso di-OMISSIS-, tra l’altro avvenuto a congedo concluso”.
3. I ricorrenti hanno interposto appello, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure.
4. Si è costituita l’Amministrazione della difesa.
5. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24 maggio 2018, in vista della quale la sola Amministrazione ha depositato difese scritte.
6. Il ricorso non può trovare accoglimento.
7. In punto di fatto, il Collegio rileva che il giovane-OMISSIS-, classe 1982, ha prestato servizio militare di leva nella Marina Militare dal 30 agosto 1999 al 30 giugno 2000, nel corso del quale ha accusato alcuni disturbi, tra cui una “faringotonsillite acuta”.
7.1. Inoltre, una volta congedato gli è stata riscontrata una “cardiopatia dilatativa” che, in data 13 maggio 2002, ne ha causato il decesso, ascritto dai sanitari a “miocardiopatia dilatativa primitiva complicata da scompenso cardiaco ed insufficienza multiorganica”.
7.2. Già nel marzo 2001, peraltro, l’interessato aveva rivolto all’Amministrazione istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, fra l’altro, della patologia cardiaca, che è stata rigettata con il provvedimento in questa sede gravato, con il quale l’Amministrazione ha negato il nesso eziologico fra la prestazione del servizio e l’insorgenza della malattia che ne ha, poi, causato il decesso.
8. I ricorrenti lamentano, in proposito, la mancanza di adeguata motivazione, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte in una consulenza di parte.
8.1. In particolare, i ricorrenti osservano che, all’atto dell’arruolamento, il giovane era stato giudicato di sana e robusta costituzione fisica e, per di più, gli era stata riconosciuta la piena funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio: pertanto, la patologia cardiaca non poteva essere insorta che durante il servizio di leva, anche alla luce della gravosità delle mansioni espletate, connotate da “particolari disagi ambientali, climatici ed emotivi”, nonché in conseguenza della faringotonsillite sofferta nel corso del relativo svolgimento, che, secondo la letteratura medica, favorirebbe l’insorgenza ovvero l’aggravamento della patologia cardiaca.
9. L’Amministrazione della difesa sostiene, di contro, che non vi è alcun elemento che dimostri il nesso eziologico fra il servizio e la malattia cardiaca, tanto più in considerazione del fatto che il giovane non sarebbe stato adibito a compiti connotati da particolare gravosità e che, oltretutto, il decesso è occorso due anni dopo il termine del servizio militare.
10. Le considerazioni svolte dall’Amministrazione della difesa si palesano convincenti.
10.1. Il Collegio premette che le valutazioni dell’Amministrazione in punto di dipendenza di infermità da causa di servizio sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, § 9) e che, comunque, siffatte valutazioni non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, § 10 e 6 giugno 2917, n. 2718, cui si fa rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.).
10.2. Il Collegio osserva, altresì, che compete all’interessato dimostrare lo svolgimento di prestazioni connotate da un’intrinseca gravosità tale da rivestire efficacia esclusiva o, comunque, preponderante nell’insorgenza della malattia.
10.3. Nella specie, di contro, risulta dagli atti che il giovane svolse, nel corso del servizio di leva, compiti ordinari, il cui carattere disagevole (sostanzialmente dovuto allo scarso numero di ore di riposo) non presenta profili di eccezionalità né soggettiva (trattandosi di esperienza comune alla gran parte dei ragazzi chiamati a prestare servizio militare), né oggettiva (giacché la contrazione delle ore destinate al riposo non ha, in sé, efficacia patogenetica).
10.4. D’altra parte il giudizio negativo dell’Amministrazione si basa sul fatto obiettivo che il decesso è avvenuto a distanza di due anni dal congedo; di converso, l’astratta potenzialità patogenetica della faringotonsillite non è suffragata, nel caso di specie, da evidenze concrete di alcun tipo.
10.5. Infine, non può trascurarsi la circostanza che il decesso è stato ascritto dagli organi medici ad una patologia “primitiva” complicata da una “insufficienza multiorganica”, caratteri con ogni evidenza non ascrivibili alla prestazione del servizio.
11. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
12. Possono compensarsi le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e dei sottesi interessi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere

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