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Il Tribunale ha, inoltre, giudicato inammissibili le censure svolte avverso la delibera giuntale n. 1157/2002, che, “stante la potenziale lesività delle disposizioni” ivi contenute, “necessitava di una tempestiva impugnazione”; il Tribunale ha, infine, ritenuto che “da tale inammissibilità deriva la carenza di interesse all’impugnazione – recata dai motivi aggiunti – della D.G.R. recante approvazione del piano di gestione del SIC Bo. di Me., siccome atto meramente consequenziale ed attuativo rispetto alla perimetrazione (non tempestivamente gravata) del SIC ed alle successive determinazioni regionali in materia, ritenute – per quanto innanzi detto – non inficiate dalle prospettate illegittimità”.
La sola società Ac. Fu. S.r.l. ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure avanzate in prime cure e sostenendo, quanto all’impugnazione della delibera giuntale n. 1157, che essa non fosse ab origine immediatamente lesiva, “atteso che la perimetrazione del SIC” ivi disposta “si esaurisce nella mera soggezione ? ai provvedimenti delle Amministrazioni competenti tesi alla realizzazione degli obiettivi di conservazione e tutela degli habitat”, all’epoca ancora non emessi.
Si sono costituiti il Comune (omissis) e la Regione Puglia, chiedendo, con argomentate memorie di trattazione, la reiezione del gravame, ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che non ha, invece, svolto difese scritte.
Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 27 giugno 2017 e, all’esito della discussione, introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio evidenzia anzitutto, in punto di fatto, che la zona omogenea (omissis) ha, nel vigente P.R.G., finalità turistico-residenziale e non già turistico-alberghiera (propria, di contro, della zona omogenea (omissis)).
Nel merito, si rileva che il parere del Comitato Urbanistico Regionale del 7 luglio 2005 non si esprimeva in ordine agli aspetti di compatibilità ambientale dell’adottato Piano, non solo perché estranei alla propria competenza istituzionale, ma, prima ancora, perché – come espressamente evidenziato nella relazione stessa del Comitato – non era ancora stata predisposta dagli Uffici preposti, benché ritualmente sollecitata, la valutazione di incidenza in ordine al pSIC “Bo. di Me.”.
Peraltro, il Comitato, lungi dal condividere le previsioni del Piano adottato quanto, in particolare, alla destinazione a zona (omissis) di una superficie del “settore 17 – Collone” di mq 512.985 con un volume realizzabile di mc 153.895, ne disponeva lo stralcio “per carenza di motivazioni in ordine all’effettiva necessità al dimensionamento nonché al nuovo e diverso disegno urbanistico rispetto alle previgenti previsioni, fatte salve le aree già tipizzate dal Programma di Fabbricazione vigente ed oggetto di piani attuativi approvati”.
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