L’annullamento ministeriale esaurisce il procedimento relativo alla compatibilità ambientale e paesaggistica.

Consiglio di Stato, sezione prima, Parere 8 agosto 2018, n. 2038.

La massima estrapolata

L’annullamento ministeriale esaurisce il procedimento relativo alla compatibilità ambientale e paesaggistica. E, infatti, l’annullamento da parte dell’autorità statale costituisce espressione di un sistema di concorrenza di poteri in cui la partecipazione statale al procedimento regionale o sub regionale si concreta in un’eventuale fase correttiva di secondo grado collegata ad esigenze di estrema difesa del vincolo paesaggistico. Da tale ricostruzione discende che il decreto ministeriale chiude il procedimento relativo alla compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico e ambientale e consuma il relativo potere senza che vi sia la possibilità di un ulteriore esercizio dello stesso da parte dell’autorità regionale o sub regionale.

Parere 8 agosto 2018, n. 2038

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 giugno 2018
NUMERO AFFARE 00858/2018
OGGETTO:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Mo. Mo., nato a (omissis) il (omissis) e residente a Rimini, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 126429 del 15 giugno 2016 dell’Ufficio Condono del Comune di Rimini, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio della concessione in sanatoria per un capannone ad uso ovile, un locale ad uso ricovero attrezzi dell’ovile ed una tettoia con sottostanti box per cavalli, realizzati in via (omissis) – ora civ. (omissis) di via (omissis).

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 24 aprile 2018 n. 11444-P, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 25 ottobre 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
Il signor Gi. Mo., padre del signor Mo. Mo., aveva presentato in data 31 luglio 1986 istanza di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985 per le opere abusive indicate in oggetto. Il Comune di Rimini, con atto in data 2 settembre 2003 n. 158670, disponeva il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 relativamente alle predette opere abusive oggetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, precisando nel dispositivo dell’atto che, ai sensi del predetto articolo 151, “il Ministero per i beni culturali e ambientali, tramite la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, può annullare il presente provvedimento entro 60 gg. dalla ricezione del medesimo”.
Il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Ravenna – Ferrara – Forlì /Cesena – Rimini con decreto del 28 ottobre 2003 annullava, entro il termine di 60 giorni, il predetto provvedimento del Comune di Rimini del 2 settembre 2003.
Il predetto decreto del 28 ottobre 2003 veniva impugnato con ricorso straordinario proposto con atto in data 12 marzo 2004 dagli eredi del signor Gi. Mo., tra cui l’odierno ricorrente. Il predetto ricorso veniva respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2008, sulla base del parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 200502201 reso nell’adunanza del 27 febbraio 2008.
IL Comune di Rimini conseguentemente con il provvedimento impugnato del 15 giugno 2016 disponeva il diniego al rilascio della concessione in sanatoria relativa all’istanza di condono in questione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto il Comune per rispettare l’obbligo motivazionale avrebbe dovuto pronunciarsi sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica provvedendo o a confermare l’autorizzazione già rilasciata oppure a rigettarla, e non basarsi solo sul citato parere del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del MIBAC del 28 ottobre 2003.
II. Eccesso di potere per travisamento e ancora difetto di motivazione, in quanto il Comune di Rimini nel provvedimento impugnato afferma che non risulta pervenuta la dichiarazione di disponibilità dell’area sulla quale insistono i manufatti da condonare ovvero il nullaosta ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, mentre, secondo quanto asserito dal ricorrente, la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 8339 del 31 agosto 2009 ha disposto in favore del ricorrente la “concessione di area del demanio idrico per prato permanente e ricovero animali in sponda su fiume Ma., loc. (omissis) nel comune di Rimini”.
Il Ministero riferente, nel rappresentare che il Comune di Rimini non ha provveduto a fornire le controdeduzioni richieste, ha concluso esprimendo l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, che nel preambolo reca un’articolata ricostruzione degli elementi di diritto e di fatto relativi all’atto, richiama e si basa correttamente sul decreto di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Rimini il 2 settembre 2003, emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna in data 28 ottobre 2003.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia, dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, “l’annullamento ministeriale esaurisce il procedimento relativo alla compatibilità ambientale e paesaggistica. E, infatti, l’annullamento da parte dell’autorità statale costituisce espressione di un sistema di concorrenza di poteri in cui la partecipazione statale al procedimento regionale o sub regionale si concreta in un’eventuale fase correttiva di secondo grado collegata ad esigenze di estrema difesa del vincolo paesaggistico. Da tale ricostruzione discende che il decreto ministeriale chiude il procedimento relativo alla compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico e ambientale e consuma il relativo potere senza che vi sia la possibilità di un ulteriore esercizio dello stesso da parte dell’autorità regionale o sub regionale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 592; TAR Toscana, Sez. III, 22 settembre 2015, n. 4531; in questi termini, TAR Veneto, Sez. II, 19 maggio 2011, n. 1358).
Pertanto il primo motivo di censura è infondato, perché a seguito del citato decreto di annullamento emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2003, il Comune di Rimini non poteva che concludere negativamente il procedimento di condono, senza riattivare la procedura per la valutazione di compatibilità degli interventi oggetto dell’istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, in quanto l’esercizio dei relativi poteri si era esaurito con l’emanazione del decreto di annullamento dell’autorizzazione (parere) comunale.
Anche il secondo motivo di censura va disatteso, in quanto non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, riguardando la circostanza che il Comune di Rimini non avrebbe tenuto conto (in quanto risultante non pervenuta agli atti) della richiamata determinazione dirigenziale del 31 agosto 2009 relativa alla concessione a favore del ricorrente “di area del demanio idrico per prato permanente e ricovero animali in sponda sul fiume Ma., loc. (omissis) nel comune di Rimini”. Infatti, come evidenziato dal Ministero, si tratta di atto non rilevante nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica e di connessa concessione edilizia.
Consegue da quanto sopra che il provvedimento impugnato è stato correttamente istruito ed è adeguatamente motivato e, pertanto, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

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