Non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione, da parte dell’extracomunitario, di un determinato livello di reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 3 agosto 2018, n. 4813.

La massima estrapolata

Non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione, da parte dell’extracomunitario, di un determinato livello di reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito.

Sentenza 3 agosto 2018, n. 4813

Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2479 del 2017, proposto da:
In. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Pe., domiciliata ex art. 25 cpa presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA:SEZIONE III n. 01035/2016, resa tra le parti, concernente il decreto del Questore della provincia di Verona, emesso il 24.05.2016 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata il 16 dicembre 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Verona;
Vista l’ordinanza cautelare 8 giugno 2017, n. 2428, che ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avvocato Cl. Pe. e l’Avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 24 maggio 2016 (notificato il 14 giugno 2016) il Questore di Verona respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 16 dicembre 2015 dall’interessato, cittadino indiano (in Italia da vari anni).
Il Questore, prendeva atto che l’interessato non si era presentato per definire la sua posizione, nonostante che con nota 3 maggio 2016 gli fosse stata comunicata la sussistenza di una causa ostativa al rinnovo per carenza della dichiarazione dei redditi e delle buste paga e, quindi, rigettava l’istanza, rilevando “il manifesto disinteresse del cittadino straniero per l’istanza in esame, nonché carenza reddituale”, ed intimava all’immigrato di allontanarsi dal territorio nazionale entro giorni 15 dalla notifica del decreto.
1.1. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso al TAR Veneto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i vizi, tra gli altri, di violazione degli artt. 4 e 5 del D.LGS. n. 286/1998 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, nonché di difetto di istruttoria, dedotti in unico articolato motivo.
Chiamata la causa per la trattazione dell’istanza cautelare, con sentenza semplificata il TAR Veneto decideva il ricorso nel merito, rigettandolo, in quanto il ricorrente, da un lato, aveva ricevuto in data 3 maggio 2016 il preavviso di rigetto (con richiesta di integrazione di documenti), mentre, dall’altro, non aveva dimostrato di possedere negli ultimi anni un redito minimo annuo pari almeno all’assegno sociale (spese a carico del soccombente, liquidate in euro 1.000,00).
1.2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado l’interessato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa sospensione, per violazione degli artt. 4 e 5 del D.LGS.n. 286/1998 e per eccesso di potere, nonché per violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, dedotti con unico articolato motivo.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona, che, con atto di mera forma, hanno chiesto il rigetto dell’appello e poi, nel maggio 2017, hanno depositato copia di documentazione esibita in primo grado.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 2428/2017 questa Sezione sospendeva l’esecutività della sentenza appellata con espresso riferimento alla circostanza che l’appellante aveva instaurato un regolare rapporto di lavoro domestico nel settembre 2015 (prima di presentare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno) e che la mancanza di reddito per il passato non costituiva di per se stessa causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, ove ci fossero i presupposti per una valutazione prognostica favorevole per il futuro.
1.4. Con memoria difensiva, depositata nell’imminenza della trattazione della causa nel merito, il difensore dell’appellante rappresentava che, nelle more del giudizio, l’immigrato aveva instaurato dal luglio 2017 un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (inquadramento al sesto livello) con una società di servizi alle imprese DK. Se. scarl, con sede a (omissis), di cui depositava modello UNILAV e buste paga da luglio ad ottobre 2017.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del decreto 24 maggio 2016 con cui il Questore di Verona ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dall’appellante, cittadino indiano, in data 16 dicembre 2015.
2.1. La sentenza di primo grado, premesso che il preavviso di rigetto era stato regolarmente notificato in data 3 maggio 2016 all’interessato (che ne aveva sottoscritto ricevuta), sotto il profilo sostanziale rileva che l’immigrato, non solo, per il 2015 non aveva dimostrato di possedere un reddito annuo “pari almeno all’importo dell’assegno sociale”, ma che per i precedenti anni 2014 e 2013 non aveva presentato neanche la dichiarazione dei redditi, mentre per gli anni 2011 e 2012 aveva dichiarato redditi di poco inferiori alle soglie minime richieste dalla normativa vigente (cioè poco più di euro 1.000,00 per anno).
Inoltre (ad avviso del giudice di primo grado) non poteva considerarsi elemento positivo determinante neanche il rapporto di lavoro domestico instaurato dall’immigrato nel settembre 2015, posto che la effettività di tale rapporto non era corroborata dalla esibizione né delle buste paga per il periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, né delle ricevute dei versamenti di contributi previdenziali; né, tanto meno, l’immigrato aveva fornito gli estremi del documento di identità del datore di lavoro e la sua dichiarazione di conferma dell’assunzione del ricorrente, in tal modo non adempiendo alla nota con cui la Questura il 3 maggio 2016, nel comunicare il preavviso di rigetto, aveva formulato una specifica richiesta di integrazione della documentazione allegata alla domanda di rinnovo del permesso.
2.2. L’appello va accolto.
Infatti, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che l’immigrato, nonostante le difficoltà lavorative incontrate negli anni pregressi, tuttavia all’epoca in cui aveva presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, cioè dicembre 2015, si era decisamente avviato a superare la carenza di un reddito sufficiente per vivere dignitosamente, in quanto, fin dal settembre 2015, aveva instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con un datore di lavoro (connazionale) residente a (omissis) per 26 ore settimanali e con una retribuzione oraria di euro 7,50.
2.3. In particolare, il Collegio, preso atto che il modello UNILAV (regolarmente compilato anche con gli estremi del documento di identità del datore di lavoro) è stato allegato alla domanda di rinnovo nel dicembre 2015, ritiene poco plausibile dubitare della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in questione, nonostante la mancanza dei versamenti di contributi previdenziali (riscontrata dalla Questura), che, più che far sospettare della non veridicità del rapporto di lavoro, verosimilmente andava addebitata al mancato adempimento degli obblighi previdenziali da parte del datore di lavoro.
In tal senso depone sia il deposito delle buste paga dei mesi da marzo a maggio 2016, sia (pur se in sede di ricostruzione complessiva della vicenda) la circostanza che il datore di lavoro (sollecitato dal difensore dell’immigrato a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado) provvedeva nel gennaio 2017 a versare in unica data l’importo dei contributi per l’intero anno lavorativo 2016.
2.4. Pertanto, considerato anche che il diniego è stato adottato solo 21 giorni dopo la notifica della richiesta di documentazione integrativa richiesta all’immigrato, il provvedimento impugnato appare viziato per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 4 e 5 del D.LGS. n. 186/1998 con riferimento sia alla pretesa persistente mancanza in capo all’immigrato del reddito minimo sia alla mancata valutazione dei fatti favorevoli sopravvenuti rispetto alla rilevata insufficienza di reddito rilevata negli anni precedenti la data del 2015, epoca in cui l’immigrato ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.
Infatti, in primo luogo, “non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione, da parte dell’extracomunitario, di un determinato livello di reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito” (vedi ex multis Cons.Stato Sez. Terza n. 4352/205 e 2645/2015).
2.5. Invece, in materia di verifica della disponibilità in capo all’immigrato di un reddito sufficiente per la durata del soggiorno, la Questura deve compiere una valutazione prognostica sulla prospettiva futura dell’immigrato di poter provvedere lecitamente alle proprie esigenze e, quindi, la valutazione favorevole da parte delle competenti autorità sulla capacità dell’immigrato di produrre un reddito sufficiente per vivere autonomamente, non può essere esclusa da difficoltà pregresse, ma deve avere ad oggetto la ragionevole prospettiva della attuale ed immediatamente prossima capacità di reddito dell’immigrato (giurisprudenza consolidata, vedi ex multis Cons.Stato, Sez. Terza, n. 3880/2016 e n. 2730/2016).
2.6. Inoltre “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito del reddito minimo per il sostentamento, la valutazione della Pubblica Amministrazione, più che limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, deve consistere soprattutto in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto e, quindi, consenta una adeguata valutazione delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell’area in cui risiede”(Cons. Stato Sez. Terza, n. 4694/2017).
2.7. Quanto poi alla rilevata mancanza dei versamenti dei contributi INPS nel corso del 2016, valutata dal giudice di primo grado come sintomo di non effettività del rapporto di lavoro instaurato nel settembre 2015, tale carenza, ad avviso del Collegio, più che deporre per la mancata percezione di un reddito da lavoro da fonte lecita, ha una valenza più specifica, cioè dimostra la mancata osservanza degli obblighi previdenziali, che, se da un lato non configura una situazione di per se stessa ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, dall’altro va contrastata con le specifiche procedure di liquidazione ed esazione coattiva del credito previdenziale.
3. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto ed il decreto del Questore di Verona 24 maggio 2016 deve essere annullato con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi alla luce di quanto sopra esposto.
Le caratteristiche di fatto della controversia giustificano la compensazione tra le parti degli oneri di lite per entrami i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Verona 24 maggio 2016 con il conseguente obbligo del medesimo di rideterminarsi alla luce di quanto in motivazione.
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

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