Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 gennaio 2017, n. 362

L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio unico ed inscindibile per ciascuna delle quattro categorie previste dall’art. 1058 c.m. salvo lo scrutinio degli ufficiali aventi il grado di generale di brigata o divisione, ed equiparati, per i quali il giudizio è unico), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata nel giudizio globale dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla CSA

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 30 gennaio 2017, n. 362

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10213 del 2014, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);

contro

An. Li., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Gi., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sezione I bis – n. 9857 del 19 settembre 2014, resa tra le parti, concernente avanzamento a scelta al grado superiore per gli anni 2011 e 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor An. Lic.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati B. Fi. e Ga. Ba. (su delega dell’avvocato A. Gi.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con un primo ricorso, rubricato al n. 9828 del 2011 e integrato da motivi aggiunti, il Contrammiraglio r.n. in s.p.e. An. Li.i impugnava innanzi al T.a.r. per il Lazio il giudizio espresso dalla Commissione speciale (CSA) in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l’anno 2011, all’esito del quale veniva collocato al 6° posto ma senza conseguire la promozione.

2. Successivamente, con altro ricorso n. r.g. 7557/2012, anche questo integrato da motivi aggiunti, il predetto ufficiale impugnava il giudizio formulato dalla CSA in sede di valutazione per l’avanzamento al grado superiore di Ammiraglio Ispettore per l’anno 2012 in base al quale il Li. era collocato al 4° posto, ancora una volta senza conseguire la promozione.

3. L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 9857/2014 riuniva i due suddetti ricorsi e:

a) dichiarava inammissibile il primo per carenza di interesse in quanto la graduatoria stilata all’esito delle procedura selettiva non aveva dato luogo alla formazione di un quadro di avanzamento (capo non impugnato);

b) accoglieva il secondo ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione competente, in ragione della ritenuta fondatezza del vizio di eccesso di potere in senso relativo dedotto dall’interessato con riferimento all’unico parigrado iscritto in quadro (ammiraglio Al. Ca.) e dei pari grado non iscritti in quadro (Ma. Sc. e Ma. Ma.).

4. Il Ministero della difesa ha impugnato tale decisum deducendone con un unico motivo la erroneità delle rese statuizioni.

5. In particolare l’appellante, all’uopo richiamando i principi giurisprudenziali intervenuti in subiecta materia, ha fatto rilevare che il primo giudice ha omesso di procedere ad un valutazione della personalità e della carriera degli scrutinandi nelle loro globalità ed inoltre nella valutazione comparativa i pari grado scrutinati possono vantare titoli superiori a quelli in possesso dal Contrammiraglio An. Li. sia per numero che per valenza.

6. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto la reiezione.

7. Questa Sezione – con ordinanza n. 181/2015 recante la condanna alle spese di fase (1.500 euro) – ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza sull’espresso rilievo che “paiono condivisibili le osservazioni della difesa erariale sulla parzialità e non completa ponderazione dei curricula operata nella sentenza di prime cure”.

8.All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

9. Preliminarmente il Collegio deve rilevare che sono stati proposti due distinti ed autonomi ricorsi in primo grado, uno avverso il giudizio valutativo per l’anno 2011 e l’altro nei confronti del giudizio per l’anno 2012 e relativamente al primo dei suddetti gravami non risulta impugnato il capo di sentenza che ha dichiarato tale ricorso inammissibile.

10. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di genericità dell’appello sollevata dalla difesa della parte resistente (vedi memoria difensiva depositata il 26/9/2016) dovendosi invece dare atto che il gravame dell’Amministrazione si articola su chiari e precisi profili di doglianza che vanno a contestare le osservazioni e prese statuizioni del primo giudice, dandosi adeguata contezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle ragioni d’appello.

11. Ciò debitamente precisato, si rivela fondato il primo motivo di gravame con cui l’appellante eccepisce la inammissibilità delle censure rivolte dall’originario ricorrente nei confronti dei parigrado Sc. e Ma..

11.1. Costoro, infatti, non risultano iscritti in quadro e questo fa sì che il confronto con i predetti candidati, secondo un preciso orientamento giurisprudenziale (che prende le mosse da Cons. Stato Ad. plen., n. 5 del 1998; successivamente fra le tante Sez. IV n. 485 del 2006; n. 6777del 2002) risulti inammissibile per carenza di interesse.

12. Passando poi alla disamina dei restanti motivi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, parte ricorrente denuncia il vizio all’eccesso di potere in senso relativo dedotto nei confronti del pari grado Ca. sotto vari profili, lamentando, in sostanza, una pretesa disparità di trattamento lì dove il pari grado suindicato non vanterebbe titoli di rilevanza pari a quelli posseduti dal Li..

13. Il T.a.r. ha aderito in pratica a tale tesi difensiva ma l’assunto del primo giudice, come già rilevato da questa Sezione in fase cautelare, è errato perché fondato su una parziale e non completa ponderazione della intera carriera dei due Ufficiali superiori e perché in generale in contrasto con i principi sul punto dettati dalla giurisprudenza.

14. E’ ormai jus receptum che:

a) strettissimi confini circondano la possibilità da parte del giudice amministrativo di sindacare negativamente il giudizio espresso dall’Amministrazione in vicende come quella all’esame nella misura in cui viene in gioco una valutazione complessiva degli elementi emersi che non possono essere considerati in modo separato ed atomistico, ferma restando invece la valutazione unitaria di tutti tali elementi, in particolare per i giudizi di avanzamento concernenti, come nella specie, ufficiali generali (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 3770/2013, n. 1263/2012, n. 926/2011);

b) l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio unico ed inscindibile per ciascuna delle quattro categorie previste dall’art. 1058 c.m. salvo lo scrutinio degli ufficiali aventi il grado di generale di brigata o divisione, ed equiparati, per i quali il giudizio è unico), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata nel giudizio globale dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla CSA (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5505 del 2016);

c) la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito di per sé non sindacabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. 2866 del 2016) ed espressione di discrezionalità tecnica censurabile in sede giurisdizionale unicamente in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti (Cons. Stato Sez. IV n. 2179/2010 e n. 929/2011), vizi nella specie non riscontrabili.

15. In applicazione di siffatti principi il Collegio non ritiene di poter riscontrare nell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di avanzamento un vizio della funzione tale da poter essere apprezzato in questa sede e comunque, una disamina della documentazione personale e di carriera dei due scrutinandi (Li. e Ca.) condotta ab externo, evidenzia un miglior posizionamento del secondo Ufficiale in ragione di una più vasta e prestigiosa possidenza di titoli, sì da farlo senz’altro sopravanzare al ricorrente.

16. In forza delle suesposte considerazioni l’appello si rivela fondato e va accolto, dovendo l’impugnata sentenza essere integralmente riformata.

17. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Regolamento 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila//00 comprensivi delle spese della fase cautelare) oltre gli accessori come per legge.

Pone a carico del sig. Li. An. il contributo unificato relativo ad entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

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