Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 gennaio 2017, n. 361

Il risarcimento del danno non può mai essere conseguenza automatica dell’annullamento di un atto amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della P.A.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 30 gennaio 2017, n. 361

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2014, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliato in Roma, via (…);

contro

Ra. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Fi. Ta., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sezione II – n. 6495 del 1 luglio 2013, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento dei danni a seguito del giudizio di inidoneità per arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Ra. Co.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato B. Fi. e l’avvocato Ta.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Co. Ra. partecipava al concorso per n. 900 allievi finanzieri indetto dalla Guardia di finanza per l’anno 1999 e da detta procedura selettiva veniva escluso in quanto giudicato non idoneo dalla Commissione medica per riscontrata “iperbilirubinemia”.

2. L’interessato impugnava il provvedimento di esclusione innanzi al T.a.r. per il Lazio che con sentenza n. 3521/2003 accoglieva il proposto gravame alla luce delle risultanze della verificazione tecnica disposta con precedente sentenza istruttoria, la n. 6293/2002, conclusasi con esito favorevole per il ricorrente.

3. Detta decisione passava in giudicato e il sig. Co. proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio per ottenere l’ottemperanza della pronuncia di accoglimento del ricorso di merito a suo tempo proposto.

4. Il gravame per ottemperanza veniva dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere posto che nelle more, e precisamente il 30 ottobre 2003, il Co. veniva arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza.

5.Successivamente il signor Co., con ricorso notificato il 30 giugno 2008 e depositato il 19 luglio 2008, ha proposto un ulteriore ricorso al T.a.r. per il Lazio per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del comportamento illegittimo e colpevole tenuto dall’Amministrazione.

6. In particolare, dopo aver ripercorso la vicenda del suo arruolamento e rilevato il colpevole ritardo nell’ottemperanza della sentenza n. 3521/2003, ha denunciato il pregiudizievole ritardo (circa quattro anni) nel conseguimento dell’impiego cui aspirava, ed ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito sia per l’aspetto patrimoniale che sotto il profilo morale.

7. L’adito Tribunale, con la sentenza n. 6495/2013 oggetto del presente giudizio, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale, ha accolto in parte il ricorso, limitatamente all’invocato danno patrimoniale con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del medesimo quantificato equitativamente in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte nel periodo decorrente dalla data di assunzione dei vincitori del concorso fino al momento di effettiva nomina del ricorrente, il tutto incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi.

8. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza – ha proposto appello avverso tale decisum deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione delle regole di diritto sulla intervenuta prescrizione (art. 2497 e ss. codice civile) delle pretese risarcitorie – violazione dell’art. 112 c.p.c.- violazione e falsa applicazione dei principi del giudicato- violazione e falsa applicazione dei principi dell’accertamento colposo;

II) violazione e falsa applicazione dei principi in tema di responsabilità per fatto dannoso.

9. Si è costituito in giudizio il sig. Co. che ha contestato la fondatezza dell’appello chiedendone la reiezione.

10. Questa Sezione, con ordinanza n. 796 del 19/2/2014, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza avanzata dall’appellante Amministrazione ritenendo che il gravame presentasse “un fumus di sufficiente spessore sia in ordine al tema della prescrizione che a quello dei profili di colpevolezza”.

11. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

12. Tanto premesso, l’appello si rivela fondato nei sensi di seguito indicati, dovendosi rilevare, in ordine logico prioritario, che l’azione risarcitoria sia stata tardivamente proposta.

13. Presupposto della domanda di risarcimento è la menzionata sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 3521/2013 con cui è stata statuita la illegittimità del giudizio di non idoneità in ragione del quale il sig. Co. è stato escluso dalla procedura selettiva finalizzata al reclutamento come allievo finanziere della Guardia di Finanza.

14.Ora la fattispecie dedotta come fonte di responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione si è perfezionata prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.a., sicché al riguardo deve trovare applicazione la disciplina previgente con la conseguenza che all’azione risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa proposta, come nel caso de quo, in via autonoma dopo l’annullamento degli atti amministrativi, si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, primo comma c.c. (Cons. Stato, Ad. plen., 6/7/2015 n. 6; Sez. VI, 4/2/2014 n. 524).

15. In dette ipotesi il momento iniziale del decorso del termine quinquennale dell’azione di risarcimento va individuato nella data del passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 31/5/2011 n. 3267).

16.In applicazione di siffatti principi giurisprudenziali deve convenirsi che nella specie è maturata la prescrizione quinquennale in questione se è vero che parte ricorrente ha avuto cura di notificare all’Amministrazione statale soccombente in prime cure la sentenza di merito n. 3521/2003 in data 24 aprile 2003, senza che detta decisione sia stata impugnata nei termini; conseguentemente, in data 24/6/2003 su di essa si è formato il giudicato.

17. Una conferma delle predette circostanze di tempo è data peraltro dallo stesso ricorrente che in sede di ricorso per ottenere l’ottemperanza della decisione di merito a lui favorevole ha riferito espressamente (pag. 1 del gravame) che ” detta sentenza veniva notificata al soccombente Ministero in persona del Ministro in carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 24/4/2003, come risulta dalla relata di notifica in calce all’allegata sentenza”.

18. Ora si dà il caso che il ricorso avente ad oggetto la domanda risarcitoria è stato notificato in data 30/6/2008 e cioè dopo che, sia pure di poco, erano trascorsi cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, inverandosi così la prescrizione di cui all’art. 2947 codice civile.

19. Il ricorso di primo grado volto ad ottenere quindi la condanna al risarcimento non era utilmente proponibile e non poteva perciò essere delibato nel merito stante appunto la sua tardività e tale condizione preclusiva di ammissibilità dell’azione, pure eccepita, non è stata (erroneamente) colta dal primo giudice che ha proceduto ad esaminare nel merito la proposta domanda risarcitoria.

20. Pertanto, in accoglimento della eccezione di prescrizione espressamente riproposta col primo mezzo d’impugnazione, deve essere riformata l’impugnata sentenza con la conseguente declaratoria di infondatezza del ricorso di primo grado.

21. Nondimeno, al di là degli assorbenti profili di inammissibilità testè illustrati, l’azione risarcitoria proposta in primo grado dall’attuale appellato si rivela nel merito infondata, dal momento che, come esattamente dedotto dall’appellante Amministrazione col secondo mezzo di gravame, nella specie è assente l’elemento soggettivo della colpa quale requisito costitutivo per potersi configurare una responsabilità della P.A suscettibile di risarcimento del danno.

22. Invero, il risarcimento del danno non può mai essere conseguenza automatica dell’annullamento di un atto amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge (Cons. Stato, Sez. IV, 12/2/2013 n. 829) tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della P.A.

23. In particolare, affinchè sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l’emanazione e l’esecuzione dell’atto impugnato siano avvenuto in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

24. Ebbene, nella specie risulta assente proprio il requisito dell’elemento soggettivo.

25. Sul punto è dirimente constatare che l’Amministrazione ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. Co. unicamente sulla base di una istruttoria medica intervenuta in un preciso momento storico costituito dalle viste mediche concorsuali dell’aprile del 1999 esperite dalle apposite sottocommissioni mediche nell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica ampiamente vincolato dalle direttive sanitarie ratione temporis vigenti.

26. E’ accaduto che solo in un momento successivo il candidato, a seguito di una ulteriore istruttoria (disposta al di fuori dei consolidati principi elaborati sul punto dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato), è risultato esente dalla già riscontrata patologia (iperbilirubinemia).

27.Ora tenuto conto che tale affezione è connotata da valori suscettibili di variazioni nel tempo, si può agevolmente dedurre che nel determinato momento che per la prima volta il suindicato candidato è sottoposto alle indagine mediche concorsuali, ben poteva accadere come avvenuto) che il Co. potesse risultare affetto da iperbilirubinemia oltre i valori consentiti.

28. Se così è, non è ravvisabile in capo all’Amministrazione un errore di valutazione e quindi un colpevole comportamento, il che esclude in radice che possa configurarsi una situazione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 codice civile produttiva di danno risarcibile, con conseguente erroneità delle statuizioni del primo giudice lì dove ha ritenuto, oltreché ammissibile, in parte fondata la domanda risarcitoria.

29. In forza delle suesposte considerazioni è giocoforza accogliere l’appello con conseguente riforma dell’impugnata sentenza.

Tenuto conto della novità della questione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone a carico dell’appellato sig. Co. Ra. il contributo unificato relativo ad entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti –

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