Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 24 dicembre 2015, n. 5837
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 7799/2015 RG, proposto dal Comune di Gaeta;
contro
St.Iz., non costituita nel presente giudizio;
per la riforma;
della sentenza del TAR Lazio – Latina, n. 472/2015, resa tra le parti e relativa al diniego di rilascio d’un permesso di costruire in zona c.d. “bianca”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 3 dicembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito, per il solo Comune appellante, l’avv. Pi.;
Sentito l’appellante ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che, con istanza del 18 marzo 2012, la sig. St.Iz., giovane imprenditrice agricola e titolare dell’azienda Ve., ha chiesto al Comune di Gaeta (LT) il rilascio del permesso di costruire per realizzare un servizio igienico, avente una superficie pari a mq 17,43 ed un volume di mc 44,66, di pertinenza al fabbricato A) (casa colonica), posto all’interno dell’azienda stessa, colà sita, loc. S. Angelo;
Rilevato che l’immobile agricolo della sig. Iz., di cui ella è conduttrice ed oggetto d’intervento, è distinto al NCT fg. 1, partt. 86, 87, 88, 123 e 313 e fg. 5, partt. 1, 9, 12, 13, 14, 387 e 393 e ricade in parte in zona agricola ed in parte a zona c.d. “bianca” per sopravvenuta decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio, inerente alla localizzazione di PRG del realizzando cimitero;
Rilevato altresì che, con nota prot. n. 29390 del 7 luglio 2014, il Comune di Gaeta ha precisato alla sig. Iz. che per vero “la porzione di lotto sul quale l’intervento viene localizzato… è classificata quale Zona Bianca, priva di disciplina urbanistica, per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio derivante dalla classificazione “Cimitero” del vigente PRG”, ma “lo stesso non può dirsi per i lotti acquisiti al patrimonio comunale in virtù del vincolo, per i quali permane la destinazione urbanistica “Cimitero” e di conseguenza la sussistenza di una Zona di Rispetto Cimiteriale da computare nel rispetto delle previsioni di cui al R.D. 1265 del 1934″;
Rilevato inoltre che, ad avviso del Comune, “da verifiche grafiche effettuate l’intervento previsto ricade comunque in Zona di Rispetto Cimiteriale e pertanto ai sensi dell’art 338 del R.D. 1265 del 1934 e dell’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 non è consentita la nuova edificazione e sono consentiti su edifici esistenti “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457″”.
Rilevato che allora la sig. Iz. ha impugnato tal statuizione innanzi al TAR Latina, con il ricorso n. 742/2014 RG, deducendo:
1) – l’ammissibilità dell’intervento anche a seguire l’inquadramento urbanistico propugnato dal Comune, poiché esso è solo una ristrutturazione edilizia e rientra nella previsione ex art. 31, I c., lett. c) della l. 457/1978; 2) – l’illegittima assunzione, da parte dell’atto impugnato, del potere di ribadire il predetto vincolo, in difetto d’una nuova delibera comunale che lo ribadisca espressamente e ne valuti la rispondenza all’interesse pubblico;
Rilevato ancora che, con sentenza n. 472 dell’11 giugno 2015, l’adito TAR ha accolto la pretesa attorea giacché, avendo l’atto impugnato considerato inammissibile il predetto intervento in quanto ricadente in zona soggetta a vincolo cimiteriale e si tratta d’una nuova costruzione (come tale, non consentita ai sensi dell’art. 338, u.c. del RD 27 luglio 1934 n. 1265), è sì corretta questa definizione, ma non sussiste il vincolo de quo essendo da tempo decaduto in toto “… indipendentemente dalla circostanza che il comune fosse riuscito nel periodo della sua vigenza ad acquisire una parte dei suoli destinati ad accogliere il cimitero”, donde non l’automatico assenso del progetto attoreo, bensì l’applicabilità nella specie del regime ex art. 9, c. 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 ove ne ricorrano i presupposti;
Ritenuto quindi che appella il Comune di Gaeta, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata laddove: A) – afferma l’insussistenza d’ogni vincolo cimiteriale al riguardo, poiché l’avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo cimitero ha causato la completa dell’intero comprensorio destinato a quest’ultimo, le cui opere sono state oggetto di dichiarazione di p.u.i.u.; B) – pone a suo intero carico le spese di lite, pur a fronte della soccombenza parziale della ricorrente, per rigetto del primo motivo del di lei ricorso al TAR;
Considerato in diritto che sussistono nella specie i presupposti di cui all’art. 60, I per., c.p.a. per decidere il ricorso in epigrafe nelle forme di cui al successivo art. 74, giacché l’appello è del tutto infondato e va respinto;
Considerato infatti, quanto al primo motivo, che rettamente il TAR riconnette all’inutile decorso del termine per il completamento dell’opera (il nuovo cimitero di Gaeta) l’effetto decadenziale integrale del vincolo preordinato all’esproprio delle aree ad essa occorrenti, non rilevando a tal fine la già intervenuta realizzazione di taluni lotti di questa;
Considerato quindi che tal ultima circostanza di per sé sola è non solo inopponibile alla decadenza del vincolo de quo, ma neppure imprime a tutte le aree non tempestivamente espropriate una sorta di destinazione implicita di zona cimiteriale, poiché esse, finché dura l’assenza d’ogni specifica e nuova delibazione comunale sul loro destino, restano regolate, salvi i rimedi contro l’inerzia del Comune e sotto il profilo urbanistico, dall’art. 9, c. 1 del DPR 380/2001, come stabilito in modo espresso dall’art. 9, c. 3 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
Considerato al riguardo che, al più, tal circostanza sarebbe potuta esser significativa nello specifico procedimento amministrativo inter partes solo se (e nella misura in cui di ciò l’atto impugnato in primo grado ne avesse parlato) il proposto intervento edilizio della sig. Iz. fosse realmente ricaduto nella fascia di rispetto cimiteriale, inerente a quei lotti del nuovo cimitero completati e funzionanti alla data di emanazione del gravato diniego e, ovviamente, sempre che tal intervento non sia già in sé assentibile ai sensi del ripetuto art. 338, VII c. del RD 1265/1934;
Considerato anzi che, dalla serena lettura della memoria conclusionale della sig. Iz. in primo grado non smentita dal Comune neppure in questa sede, s’evince, per un verso (cfr. la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 16 maggio 2011), l’acquisizione al patrimonio comunale di soli mq 31.692 a fronte dei mq 71.936 previsti per la realizzazione dell’opera e, per altro verso ed anche ad ammettere la presenza del vincolo cimiteriale strettamente relativo all’immobile attoreo, il progetto d’intervento occupa una superficie minima rispetto all’area dell’azienda agricola posta fuori dal perimetro del centro abitato;
Considerato inoltre, per quanto concerne il secondo motivo d’appello, che la statuizione sulle spese di lite, disposta dal Giudice di prime cure a totale carico del Comune, è censurabile nella sua misura in appello solo per manifesta illogicità o errore di fatto (cfr. Cons. St., III, 2 novembre 2015 n. 4993) e, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto esse siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del Giudice sull’opportunità di compensarle o di non compensarle, in tutto o in parte, tra le parti (arg. ex Cons. St., 3 novembre 2015 n. 5012) e certo non nella specie, ove l’accoglimento parziale del ricorso di primo grado ha determinato l’integrale annullamento dell’atto impugnato;
Considerato infine che l’appello va rigettato, ma nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, poiché l’appellata non vi s’è costituita;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sez. IV – definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 7799/2015 RG in epigrafe), lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina all’Autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2015, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Giorgio Giaccardi – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Depositata in Segreteria il 24 dicembre 2015.
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