Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 febbraio 2017, n. 809

In sede di concorso a posti di notaio, nel sistema anteriore al decreto legislativo 24 aprile 2006, nr. 166, la Commissione giudicatrice, quand’anche abbia stabilito di motivare, sia pur succintamente, i giudizi di totale insufficienza, non è tenuta a motivare anche la ragione della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo necessario per l’ammissione agli orali al candidato cd. “novantista”, che ha conseguito la sufficienza minima (30 punti) in ciascuna delle tre prove ma non ha avuto i 15 punti aggiuntivi che necessitano per l’ammissione agli orali

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 21 febbraio 2017, n. 809

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2008, proposto da: Al. An., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Sc., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio e altri;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 13557/2006, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prove orali concorso a 200 posti di notaio (dd 10.12.1999)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.An. Al. propose ricorso al Tar avverso il provvedimento che l’aveva esclusa dalla prova orale del concorso notarile (indetto nel 1999), non avendo raggiunto il punteggio di 105 punti nelle prove scritte, ma solo quello di 99 punti (precisamente 34, 32 e 33).

La tutela cautelare, accordata dal Tar, fu negata dal Consiglio di Stato.

Il Tar respinse il ricorso con la sentenza, in epigrafe, ora appellata con due motivi.

2. I motivi sono strettamente connessi: si invoca la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, del R.d. n. 1953 del 1926, eccesso di potere per grave difetto di motivazione.

2.1.Con il primo motivo si deduce l’omessa statuizione del giudice di primo grado sul difetto di motivazione, lamentato in ricorso, relativamente alla attribuzione del punteggio aggiuntivo, superiore a 30, nella valutazione di ogni elaborato.

L’appellante evidenzia: – la mancanza nel verbale di correzione di qualunque giustificazione del punteggio aggiuntivo rispetto al minimo (30 punti) previsto per l’approvazione; – la mancata predisposizione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi; – la conseguente insindacabilità del procedimento di scelta.

Mette in risalto la disparità tra candidati che non hanno raggiunto la sufficienza (90) e quelli che l’anno raggiunta, ma sono stati esclusi per mancato raggiungimento della soglia minima (105) quando la Commissione si sia preventivamente data il criterio di motivare in caso di insufficienza.

Sostiene la natura interpretativa, quindi valevole anche per il passato, della disposizione (art. 11, c.5 del d.lgs n. 166 del 2006) che prevede la motivazione del giudizio di non idoneità.

2.2. Con il secondo motivo censura le argomentazioni del primo giudice, laddove ha ritenuto non imposta dalla legge la predeterminazione di criteri specifici per l’assegnazione di punteggi aggiuntivi al minimo ed ha ritenuto la correttezza dei criteri che la commissione aveva stabilito per pervenire al giudizio di sufficienza.

Sostiene che, invece, i criteri stabiliti sono tali da allargare senza limiti la discrezionalità e sono tali da integrare la mancanza di criteri effettivi.

2.3.Con le memorie l’appellante richiama una recente sentenza del Tar Lazio n. 11237 del 2015, con la quale sarebbe stata censurata la mancata motivazione dei punteggi aggiuntivi in assenza di criteri di correzione preventivi, oltre ad una decisione delle Sezioni Unite (n. 14893 del 2010) in ordine alla non attendibilità di un giudizio emesso senza la previa ostensione di idonei e specifici criteri di valutazione.

3. Il Tar ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni essenziali.

In generale, ha affermato che, nella predeterminazione dei criteri di valutazione, le Commissioni godono di ampia discrezionalità, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità solo per manifesta illogicità ed irrazionalità. Ha precisato che la legge non impone che siano preventivamente determinati criteri specifici per la valutazione con punteggi aggiuntivi alla sufficienza, atteso che, trattandosi di diversi livelli qualitativi che caratterizzano ciascun elaborato, soccorrono i criteri adottati per pervenire al giudizio di sufficienza.

Quindi, ha passato in rassegna i criteri che la Commissione si era data ed ha argomentato puntualmente sulle ragioni per le quali gli stessi non potevano ritenersi generici, contraddittori, o illogici, come preteso dalla ricorrente.

4.L’appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente deve precisarsi che nessun pregio ha la tesi secondo cui la disposizione sopravvenuta, la quale richiede la motivazione dei giudizi di non idoneità alle prove orali, avrebbe natura interpretativa della disciplina previgente, con conseguente suscettibile applicazione retroattiva.

In tal senso questo Consiglio si è da ultimo espresso esplicitamente con argomentazioni che si condividono (CdS n. 3754 del 2013).

In particolare, si è richiamato il principio secondo cui, affinché una norma interpretativa possa qualificarsi tale è necessario: – che si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; – che non integri il precetto di quest’ultima e che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria attività di esegesi della stessa (CdS n. 5875 del 2010; CdS n. 823del 2010; CdS n. 8759 del 2009). Rispetto alla disposizione sopravvenuta, che impone alla Commissione di motivare sempre i giudizi di inidoneità, si è rilevato che costituisce eccezione al principio della ordinaria sufficienza del voto numerico, oramai “diritto vivente” in materia di concorsi ed esami (cfr. C. cost. n. 175del 2011). Con la conseguenza che neanche astrattamente poteva porsi alcun dubbio ermeneutico, nel silenzio del legislatore, in relazione alla normale sufficienza dei soli voti numerici a fondare i provvedimenti di inidoneità. Si è aggiunto che la normativa del d.lgs. nr. 166 del 2006 risulta ictu oculi innovativa rispetto alla disciplina previgente, atteso che il giudizio di inidoneità si collega strettamente alla soppressione della figura del c.d. “novantista” (ossia di quel candidato il quale, nel regime normativo anteriore, poteva non essere ammesso alle prove orali pur avendo riportato la sufficienza a tutte le prove scritte).

4.1.La particolare posizione della candidata, che ha ottenuto la sufficienza, ma con punteggio inferiore (99) al minimo necessario per l’ammissione agli orali (105), va quindi valutata nell’ambito delle prescrizioni della disciplina previgente e della giurisprudenza che si è consolidata in riferimento alla stessa.

4.2. In un concorso in cui la Commissione aveva preventivamente determinato i criteri di valutazione, la candidata, con il ricorso al Tar, ha censurato gli stessi per indeterminatezza, mancanza di effettività e contraddittorietà. Ha sostenuto che sarebbero stati necessari specifici criteri per attribuire il punteggio aggiuntivo. Ha lamentato il difetto di motivazione relativamente alla attribuzione del punteggio aggiuntivo, che resterebbe tanto più esposto alla discrezionalità non controllabile in mancanza di specifici criteri di valutazione predeterminati.

In definitiva, non si è lamenta direttamente dell’utilizzo del criterio di valutazione attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico, ma della mancanza di trasparenza dello stesso in assenza di idonei criteri preventivi e dell’assenza di criteri preventivi anche per i punteggi aggiuntivi.

4.3.Il giudice di primo grado ha partitamente argomentato in ordine alla idoneità dei criteri che la commissione aveva predeterminato, concludendo nel senso della mancanza di genericità, illogicità e contraddizioni, in applicazione del sindacato consentito sui criteri dalla giurisprudenza consolidata (tra le tante, CdS. n. 6155 del 2004).

La sentenza impugnata resiste, quindi, alle non specifiche censure svolte in appello in ordine alla non idoneità ed indeterminatezza degli stessi criteri generali.

4.3.1. Inoltre, il giudice ha ritenuto gli stessi criteri idonei a fondare anche il giudizio nel caso di punteggio aggiuntivo, trattandosi di graduazione dello stesso, legittimamente ritenendo non necessaria la predisposizione di ulteriori criteri preventivi per il punteggio aggiuntivo assegnato ai “novantisti”. In tal senso si è espresso questo Consiglio, rilevando che dal carattere latamente discrezionale di tale valutazione aggiuntiva, tale da sfuggire ad ogni sindacato di legittimità, discende che alla Commissione non incombe alcun onere di fissazione di criteri specifici, che si aggiungano ai criteri di valutazione che essa ha stabilito a monte per le valutazioni (CdS n. 3754 del 2013).

4.4. Quanto alla lamentata omessa statuizione del giudice di primo grado sul difetto di motivazione, relativamente alla attribuzione del punteggio aggiuntivo, deve in primo luogo rilevarsi che, secondo pacifica giurisprudenza l’omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa (CdS n. 5880 del 2010).

Se è vero che il giudice non si è soffermato su tale profilo, è altrettanto vero che la giurisprudenza esclude ogni necessità di motivazione che si aggiunga all’espressione del voto aggiuntivo.

Infatti, è consolidato l’indirizzo, secondo cui in sede di concorso a posti di notaio, nel sistema anteriore al decreto legislativo 24 aprile 2006, nr. 166, la Commissione giudicatrice, quand’anche abbia stabilito di motivare – sia pur succintamente – i giudizi di totale insufficienza, non è tenuta a motivare anche la ragione della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo necessario per l’ammissione agli orali al candidato cd. “novantista”, che ha conseguito la sufficienza minima (30 punti) in ciascuna delle tre prove ma non ha avuto i 15 punti aggiuntivi che necessitano per l’ammissione agli orali (CdS n. 1643 del 2007; n. 1390del 2007; n. 4687del 2006; n. 2127 del 2006; n. 3866 del 2001).

Tanto, in un contesto giurisprudenziale fermo nel ritenere la mera motivazione numerica quale motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, salvo un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (n. 5905 del 2010; n. 2127 del 2006, proprio in tema di concorso notarile; nonché n. 3147 del 2006; n. 110 del 2005; n. 4165 del 2005).

4.5.Non conferente poi, risulta il richiamo alla recente sentenza del Tar Lazio (n. 11237 del 2015) che ha per presupposto la mancanza di criteri di correzione preventivi; in mancanza dei quali, quindi, si è ritenuta necessaria la dichiarazione dei singoli commissari per il punteggio oltre il minimo. Naturalmente, del tutto non influente è la mancata proposizione di appello da parte del Ministero della giustizia. D’altro canto, la sentenza delle Sezioni Unite pure richiamata (n. 14893 del 2010), afferma in generale, la necessità di preventivi criteri valutativi idonei e specifici, presenti nella specie.

5. In conclusione, l’appello è rigettato e la sentenza, come integrata in motivazione, è confermata.

Non essendosi costituito il Ministero, non ricorrono i presupposti per provvedere in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

Giuseppa Carluccio –

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