consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione IV
sentenza 12 gennaio 2016, n. 61

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2015, proposto da:

Comune di Potenza;

contro

Br. El. Srl;

nei confronti di

Sa. Ro.;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00630/2014, resa tra le parti, concernente realizzazione di impianti eolici – non eseguibilità’ delle opere

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Br. El. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosa Zaccardo, su delega dell’avvocato Concetta Matera, e Carmine Bencivenga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Br. El. s.r.l. (nel prosieguo, semplicemente Br.) avviava, in data 07.02.2014, la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto minieolico nel Comune di Potenza, in località (omissis), della potenza nominale di 60 Kw.

A tal fine la società,tra la varia documentazione,presentava apposito contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie e inerenti servitù stipulato con la proprietaria del terreno, sottoscrivendo successivamente il relativo atto definitivo.

Con nota del 12.06.2014, tuttavia, il Comune di Potenza comunicava la non eseguibilità delle opere:

– per la mancanza della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/2012;

– per la mancanza, in capo alla richiedente, della disponibilità dell’area coinvolta nella realizzazione dell’impianto;

– per il mancato rispetto delle distanze da edifici, dai confini e dalle strade scaturenti da studi di compatibilità acustica, di Shadow-Fichering e di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, come sarebbe stato prescritto dal P.I.A.R. e dal R.E.

Il provvedimento de quo, unitamente agli atti allo stesso connessi, veniva quindi impugnato dalla Br. dinnanzi al Tar Basilicata e nel relativo giudizio si costituiva il Comune di Potenza, al fine di veder rigettare il ricorso.

Con la sentenza n. 630/2014, resa in forma semplificata, il Tribunale adito accoglieva nel merito le doglianze della ricorrente.

Avverso detta pronuncia il Comune di Potenza ha quindi interposto l’odierno appello,chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la Br., chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 14.07.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo mezzo di censura l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata,laddove ha ritenuto che “per gli impianti eolici di potenza inferiore a 200 KW, ai sensi della L.R. di Basilicata n. 1/2010, non deve essere richiesta l’autorizzazione sismica”, in quanto “tale autorizzazione deve essere conseguita soltanto prima dell’inizio dei lavori”.

A suo dire, infatti, “la denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001….. non può essere assimilata alla autorizzazione antisismica ex artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 per la semplice considerazione che primi (calcoli statici) vanno depositati prima dell’inizio dei lavori (art. 65), laddove, la denuncia ai sensi degli artt. 93 e 94 è propedeutica all’assenso della PAS ed in quanto tale rientra nei casi di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale di cui all’art. 6,comma 5,del d.lgs n. 28/2011. Tale assenso, nel caso in esame, è stato acquisito d’ufficio, con conseguente sospensione del termine di 30 giorni di cui al comma 2 del citato art. 6”.

2. La doglianza non può essere condivisa.

3. Ed invero, come correttamente osservato dal primo giudice:

– in primo luogo, l’autorizzazione sismica in questione è stata rilasciata in data 4 giugno 2014 e pertanto la stessa, alla data di adozione del provvedimento impugnato, era già giuridicamente esistente ed a tutti gli effetti efficace;

– in secondo luogo, il punto 11 dell’Allegato 1 alle Linee Guida ex D.M. 10.09.2010 prevede l’autorizzazione sismica soltanto per gli impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW, mentre il PIEAR, approvato con L.R. n. 1/2010, sancisce l’obbligo del rispetto della normativa antisismica soltanto con riferimento rispettivamente agli impianti di potenza superiore ad 1 MW e/o 200KW per cui, per il impianti di potenza inferiore come quello di specie, non deve essere richiesta l’autorizzazione sismica.

Ne consegue la correttezza sul punto della gravata sentenza.

4. Con il secondo mezzo di censura l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata in quanto, nella sostanza, non avrebbe considerato che a tenore dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, a prescindere dalla loro potenza nominale, sarebbero tenuti al rispetto delle “norme di sicurezza”, tra cui rientrerebbero quelle relative alle distanze.

In ogni caso, sempre secondo l’appellante, nella specie dovrebbe trovare applicazione il 3°comma dell’art. 42 del Regolamento Edilizio comunale che prescrive, per le nuove costruzioni, il rispetto di una distanza non inferiore alla metà dell’altezza massima dell’edificio di nuova realizzazione, distanza – questa – che l’impianto di che trattasi non rispetterebbe.

5. La censura in esame non può essere accolta.

Ed invero, la disciplina delle distanze che devono rispettare gli aerogeneratori si rinviene:

– in via generale e per gli impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW, nella lett. a) del punto 5.3 e nella lett. a) del punto 7.2 dell’Allegato 4 alle Linee Guida di cui al D.M. 10.9.2010, che prevedono, rispettivamente, una distanza minima di ciascun aerogeneratore di 200 m. dalle “unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate” e una distanza di ogni turbina eolica dalle Strade nazionali e/o provinciali “superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m. dalla base della torre”;

– nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale approvato, per la Regione Basilicata, con L.R. n. 1/2010, secondo cui gli impianti eolici con potenza superiore a 200 Kw, devono rispettare: (i) 500 m. dal limite dell’ambito urbano fissato dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999; (ii) 200 m. dagli edifici; (iii) 200 m. dalle Autostrade e dalle Strade Statali; 4) 100 m. dalle Strade provinciali.

Come è agevole ricavare dalla normativa di cui sopra, nessuna disposizione involge gli aerogeneratori aventi potenza nominale inferiore a 200 Kw, sicché il Collegio condivide la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’impianto di proprietà Sa., di potenza ben inferiore e pari a soli 60 Kw, non dovesse soggiacere all’applicazione di alcuna specifica disciplina in materia di distanze.

5.1. Nè, nella specie, può trovare applicazione l’invocato art. 42, comma 3, del Regolamento Edilizio comunale, come dedotto dall’appellante, atteso che tale parametro normativo, oltre a non essere stato neppure richiamato nel provvedimento inibitorio impugnato in prime cure, è in ogni caso del tutto inconferente.

Ed infatti, le distanze dai confini fissata dall’art. 42 di che trattasi si riferiscono unicamente a quelle che devono intercorrere tra “pareti” e/o “fronti di edifici” da un lato e confini dall’altro.

E’ di tutta evidenza, quindi, come un aerogeneratore non possa rientrare nella nozione di “edificio” o “fabbricato”, non consistendo in una struttura coperta così come definita dallo stesso Regolamento Edilizio al precedente art. 34.

A ciò aggiungasi,che il successivo art. 45 del medesimo Regolamento Edilizio espressamente esclude l’applicabilità della disciplina in tema di distanze ad una serie di manufatti, tra cui gli impianti tecnologici, nell’ambito dei quali deve ragionevolmente essere fatto rientrare un aerogeneratore di modesta entità come quello per cui è causa.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha statuito sul punto che l’art. 42, comma 3, del Regolamento Edilizio, poiché disciplina la distanza degli edifici dai confini, non può essere applicato analogicamente agli impianti eolici, non essendo, questi ultimi, “edifici”.

6. Con il terzo mezzo di censura il Comune di Potenza deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto di non poter sommare, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A., la potenza dell’impianto di che trattasi a quella di altri sette aerogeneratori la cui realizzazione era prevista nella stessa area.

Sostiene l’appellante,al riguardo, che da detta sommatoria sarebbe scaturita una potenza nominale del complessivo parco eolico di 480 kw, superiore a quella del valore soglia (200 Kw) stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità.

7. La doglianza non può essere condivisa.

8. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio,che il collegio condivide,ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse (cfr. per tutte: Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780).

Tali presupposti, infatti, hanno l’evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi paesaggistico, ambientale, storico, etc.).

Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione appellante, la circostanza che le procedure P.A.S. siano state formalmente presentate, per gli 8 erogeneratori, dalla stessa associazione professionale Sk. è del tutto irrilevante, essendo viceversa decisivo il fatto che detti aerogeneratori appartengano a soggetti diversi,e che gli stessi non siano stati collegati tutti allo stesso punto di connessione delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha considerato nel complessivo ammontare la singola potenza dei vari aerogeneratori, atteso che nella specie non sussistono i requisiti dell’“unità della posizione decisionale” e dell’“unicità del punto di connessione” sopra specificati.

E ciò, in quanto la citata associazione professionale rappresenta unicamente un “operatore tecnico” di supporto ai (ed a servizio dei) vari e diversi proprietari, che non risultano aver in alcun modo programmato la realizzazione di un unico parco eolico.

9. Con l’ultimo mezzo di gravame l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata, per aver dato rilievo ad un atto definitivo di costituzione di servitù non messo a disposizione dell’Amministrazione.

A suo dire, infatti, del tutto legittimamente la stessa avrebbe inibito alla Br. la realizzazione dell’impianto mini-eolico, avendo quest’ultima allegato alla propria pratica P.A.S. unicamente un contratto preliminare relativo alla costituzione di un diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento.

10. Neppure detto motivo può essere accolto.

11. Ed invero,al riguardo va osservato che:

– in primo luogo, già tale contratto preliminare avrebbe dovuto di per sé consentire il perfezionamento della pratica, avuto riguardo all’esperibilità della eventuale tutela in forma specifica di cui all’art. 2932, c.c., in caso di inadempimento della controparte;

– in secondo luogo, prima di adottare l’impugnato provvedimento di non eseguibilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso formulare apposito rilievo alla società, assegnandole uno specifico termine per l’integrazione della pratica, in applicazione dei generali principi fissati in materia dalla legge 241 del 1990;

– infine,il contratto definitivo è stato successivamente stipulato e, pertanto,il contestato profilo risulta a tutti gli effetti superato.

Anche sul punto,pertanto, la sentenza impugnata risulta corretta e da condividere.

12. Conclusivamente l’appello si appalesa infondato e, come tale,da respingere.

13. Attesa la peculiarità della controversia,sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Diego Sabatino – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2016.

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