Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 28 novembre 2016, n. 5008

La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina la immediata estinzione, con conseguente perdita da parte del liquidatore della stessa della capacità di stare in giudizio per la società ed impossibilità per chiunque agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche; inoltre hanno asserito che, qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Con dette sentenze sono stati anche affermati i principi che la cancellazione in questione impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio e che, se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio del quale essa era parte, si determina un intervento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., con possibile eventuale riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti di detti soci.

Consiglio di Stato

sezione IV

Ordinanza 28 novembre 2016, n. 5008

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 6565 del 2006, proposto dalla società ED. Società Cooperativa a. r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. To., Ma. Pr.i e Ma. Fa. Bi., con domicilio eletto presso il primo in Roma, via (…),

contro

il COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Gi. e Pi. Cl., con domicilio eletto presso il primo in Roma, via (…)4,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Seconda, n. 2146/05, su ricorso n. 976/2005, pronunciata in data 18 maggio 2005, depositata in Segreteria in data 24 maggio 2005.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016, il Consigliere Fabio Taormina;

Uditi l’avvocato Do. To. per la società appellante e l’avvocato Pi. Cl. per il Comune appellato;

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 2146/2005 il T.a.r. del Veneto ha respinto il ricorso, proposto dai danti causa della società odierna parte appellante, volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti del Comune di (omissis) con i quali era stata respinta l’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per la ristrutturazione di un edificio per civile abitazione.

2. Il Comune di (omissis) si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha rilevato che i motivi del diniego si fondavano sul parere dell’Autorità di Bacino che aveva individuato l’area ove era previsto l’intervento edificatorio qual soggetta a frane, ed aveva imposto che eventuali nuovi interventi edilizi non aumentassero l’esposizione a rischio: detta eventualità era sussistente nel caso di specie, laddove si prevedeva la realizzazione di sei appartamenti in luogo dell’unico esistente, con incremento del carico urbanistico; la possibilità data dal Piano Stralcio di procedere a ristrutturazioni non implicava la possibilità di aumentare il carico urbanistico; l’impugnazione è stata pertanto integralmente disattesa.

4. La società avente causa degli originari ricorrenti rimasta integralmente soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità: dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del contenzioso ha dedotto che:

a) anche a seguire l’ordito motivazionale del T.a.r. non era stato provato che il progetto proposto aumentasse il carico urbanistico;

b) era anzi, provato il contrario: l’originario plesso era sì un “unico appartamento” ma composto da molteplici unità; e tra esse v’erano anche un negozio, ed una macelleria, all’evidenza produttivi di un carico urbanistico certamente superiore ad unità immobiliari adibite ad utilizzo abitativo;

c) neppure era condivisibile l’affermata equivalenza tra asserito “aumento del carico urbanistico” ed “incremento dell’esposizione a rischio”;

d) in ogni caso il Piano ammetteva espressamente le ristrutturazioni e, quindi, la valutazione sulla “rischiosità” era già stata effettuata a monte;

e) anche l’art. 24 del vecchio Piano prevedeva la possibilità di eseguire le ristrutturazioni ed il vigente Piano era coerente con detta prescrizione (richiamando la definizione di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457/78 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/200);

f) la tesi del T.a.r. collideva anche con l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 180/1998: ove v’era rischio per l’incolumità non erano permessi insediamenti umani: ma giammai alcun Piano aveva previsto la delocalizzazione degli insediamenti esistenti;

g) il T.a.r. aveva omesso di prendere in esame alcune censure prospettate, e segnatamente:

I) non erano state valutate le considerazioni contenute nella relazione geologica di parte versata in atti;

II) non competeva al T.a.r. alcuna valutazione del merito della pericolosità dell’insediamento;

III) non era stato valutato che il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alle competenze della Provincia era errato;

h) era apodittica l’affermazione secondo cui il riferimento alla normativa contenuta nell’antevigente Piano integrava un mero errore materiale;

i) il parere ambientale ex d.l n. 42/2004 era stato illegittimamente motivato con riferimento a problematiche (non paesaggistiche ma) urbanistiche.

5. In data 8 settembre 2006 il Comune di (omissis) ha depositato un articolato controricorso evidenziando che erano state presentate ulteriori istanze autorizzative (ed ognuna di esse implicava rinuncia alla precedente istanza) e chiedendo comunque la reiezione dell’appello in quanto infondato.

6. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2006 fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione su concorde richiesta delle parti la trattazione della causa è stata differita al merito.

7. In data 9 gennaio 2013 l’appellante società in persona del legale rappresentante, amministratore unico geometra Da. Pa., ha prodotto una dichiarazione con la quale manifestava il permanente interesse alla decisione del ricorso

7. In data 6 ottobre 2016 il Comune di (omissis) ha depositato documentazione attestante che:

a) la società originaria ricorrente era cessata dal 29 novembre 2011 (producendo documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate);

b) era stata concessa in favore della S.r.l. Le. Un. provvedimento di sanatoria per i lavori di ristrutturazione (su progetto del geometra Da. Pa.) eseguiti sull’immobile.

6. Alla odierna pubblica udienza del 17 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Alla odierna pubblica udienza la difesa di parte appellante ha depositato in giudizio copia della visura storica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona da cui risulta che quest’ultima società è stata cancellata dal 29 novembre 2011.

2. In base al dato testuale dell’art. 2495 cod. civ., che, a seguito della riforma del diritto societario effettuata con d.lgs. n. 6 del 2003, stabilisce sostanzialmente che alla cancellazione della società consegue ipso iure la estinzione della società stessa, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o rapporti pendenti, la giurisprudenza ha ritenuto ininfluente l’esistenza di tali rapporti ai fini dell’estinzione della società, che consegue in via irreversibile alla sua cancellazione dal registro delle imprese.

Con sentenze 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, al fine di dirimere ogni contrasto giurisprudenziale, hanno riconosciuto valenza innovativa al nuovo testo di detto articolo ed hanno affermato i principi che la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina la immediata estinzione, con conseguente perdita da parte del liquidatore della stessa della capacità di stare in giudizio per la società ed impossibilità per chiunque agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche; inoltre hanno asserito che, qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Con dette sentenze sono stati anche affermati i principi che la cancellazione in questione impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio e che, se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio del quale essa era parte, si determina un intervento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., con possibile eventuale riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti di detti soci.

Detti principi sono pienamente condivisi dalla Sezione, sicché deve ritenersi che l’estinzione della appellante società per sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese in pendenza del giudizio amministrativo in esame ne abbia determinato la perdita della capacità di stare in giudizio, con conseguente interruzione del processo e possibilità di successione dei soci ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.

3. Tanto premesso il Collegio non può che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ., a far tempo dal 17 novembre 2016 (data del deposito in giudizio della prova della cancellazione della appellante dal registro delle imprese).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 299 cod. proc. civ., nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco – Presidente FF

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

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