Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 8 ottobre 2015, n. 4665
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4179 del 2010, proposto da:
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
contro
-OMISSIS-;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 5337 del 2010, proposto da:
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
contro
-OMISSIS-;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5337 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata Di Brescia: Sezione I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente divieto di fare ritorno nel territorio del comune di -OMISSIS- per anni 3 in difetto di preventiva autorizzazione
quanto al ricorso n. 4179 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata Di Brescia: Sezione I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente divieto di fare ritorno nel territorio del comune di -OMISSIS- per anni 3 in difetto di preventiva autorizzazione
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Wa.Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Questore di Brescia con provvedimento in data 1/2/2008 adottava nei confronti del signor -OMISSIS- il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per anni 3 in difetto di preventiva autorizzazione.
Il provvedimento era motivato dal deferimento in stato di libertà per il reato di atti contrari alla pubblica decenza essendo stato l’interessato sorpreso presso la discoteca De. travestito da donna, dando sospetto di fornire prestazioni sessuali a pagamento. Il provvedimento afferma che egli non risiede a -OMISSIS- né dispone di mezzi di sussistenza, ed in conclusione rientra nell’ambito delle categorie di soggetti contemplati dall’art. 1 della legge n. 1423/56.
2. – Avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo, l’interessato proponeva ricorso avanti al T.A.R. di Brescia.
3. – Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR accoglieva il ricorso in adesione all’orientamento giurisprudenziale cbe ritiene che l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non sia lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell’interessato/a, onde desumerne l’apprezzabile possibilità che lo stesso/a sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’impugnato provvedimento non indica comportamenti socialmente pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica o gli elementi di fatto sui quali si fonda il giudizio di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956. Inoltre la sentenza osserva che l’atto impugnato contiene un’ulteriore inesattezza, nella parte in cui sostiene il mancato possesso di mezzi di sussistenza, dato che il ricorrente ha dimostrato di essere dipendente a tempo indeterminato presso un Ente pubblico fin dal 1991 e di risiedere con la madre nell’abitazione di proprietà.
4. – Con gli identici ricorsi indicati in epigrafe il Ministero dell’Interno – Questore di Brescia hanno impugnato la sentenza del TAR, affermando che il rimpatrio costituisce una misura di polizia volta a prevenire i reati e non a punirli. A tal fine è necessario che il provvedimento specifichi i fatti che lo hanno condotto ad una valutazione negativa. Ai fini della valutazione è riconosciuta all’Amministrazione un’ampia discrezionalità dato che è sufficiente un giudizio di probabilità che il soggetto interessato sia incline a commettere reati o comunque a porre in essere condotte antisociali e contrarie alla moralità pubblica. Nel caso in esame i fatti sono ampiamente e dettagliatamente indicati dal provvedimento e costituiscono una motivazione adeguata per il giudizio di pericolosità sociale che sostiene la misura di prevenzione applicata.
5. – L’appellato non si è costituito nei ricorsi indicati in epigrafe.
6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 20 maggio 2015.
7. – L’appello della Amministrazione è fondato.
7.1. – Il Collegio è consapevole della giurisprudenza di questa Sezione che ha già avuto occasione di notare in passato che il solo esercizio della prostituzione, a seguito della modifica apportata all’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, che ha eliminato il riferimento a quei comportamenti che sono qualificabili solo come disdicevoli o contrari al buon costume, non può ritenersi da solo presupposto sufficiente per l’applicazione della suddetta misura di prevenzione ( Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3451 dell’8 giugno 2011 n. 5479, del 05 ottobre 2011, n. 288 del 22 gennaio 2014 ). Il Collegio ritiene pertanto che, in materia di prostituzione, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione, devono quindi concorrere circostanze ulteriori rilevanti sotto il profilo penale o della sicurezza pubblica. Inoltre, deve precisarsi che la richiamata giurisprudenza segnala altresì che la prostituzione come fenomeno sociale negativo non rientra solo nella categoria del buon costume, dato che si tratta di una attività che, anche quando non costituisce reato, resta un’attività da scoraggiare per il rispetto che si deve alla persona umana secondo i principi costituzionali, soprattutto quando essa è esercitata in forma suscettibile di determinare disagio sociale.
7.2. – Più in generale la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiede sempre, ai fini della legittimità di misure di prevenzione da parte dell’Autorità di polizia, la indicazione di precisi e concreti elementi di fatto rilevanti sotto il profilo della sicurezza pubblica, ma la stessa consolidata giurisprudenza, nella valutazione di tali elementi e del loro rilievo ai fini della sicurezza pubblica, riconosce all’Autorità amministrativa la più ampia discrezionalità salvo incoerenza dell’ iter logico, incongruenza della motivazione e travisamento della realtà fattuale.
7.3. – Nel caso in esame il provvedimento impugnato e la relazione dei carabinieri che lo sostiene fanno riferimento ad una pluralità di elementi di fatto puntualmente indicati riferiti in particolare alle modalità e al contesto in cui l’esercizio della prostituzione si svolgeva.
7.4. – La rilevanza di tali elementi di fatto sotto il profilo della sicurezza pubblica secondo i parametri indicati ai punti 7.1. e 7.2. è in particolare rafforzata in modo determinante dal richiamo nella motivazione del provvedimento impugnato alla forma notoria e abituale in cui l’ attività in questione si svolge e al connesso disagio sociale manifestato attraverso proteste e segnalazioni rivolte in precedenza alle Autorità di polizia, da porre in relazione alla localizzazione, alla frequenza e alle modalità di svolgimento di comportamenti analoghi a quelli attribuiti all’appellato. Deve infatti ritenersi che la discrezionalità amministrativa da esercitare nella valutazione dei profili della sicurezza pubblica attiene in modo particolare al modo in cui la comunità la percepisce.
7.5. – La misura di prevenzione adottata nel caso specifico risulta ragionevole e proporzionata alle circostanze in quanto limitata a vietare il ritorno per tre anni nella località dove i fenomeni in questione si sono concentrati e hanno determinato turbamento sociale e dove l’interessato non abita e non svolge la sua attività lavorativa.
7.6. – Il provvedimento deve pertanto ritenersi adeguatamente motivato secondo i parametri adottati ed esposti nei punti precedenti, che consentono di non considerare rilevanti le inesattezze contenute nel provvedimento in ordine al reddito e alla dimora dell’interessato, che non costituiscono aspetti determinanti della motivazione.
8. In base alle considerazioni che precedono gli appelli dell’Amministrazione riunificati nel presente giudizio devono essere accolti e la sentenza del TAR deve essere modificata nel senso di confermare la legittimità del provvedimento impugnato.
9. – In relazione all’alterno andamento del giudizio le spese per entrambi i gradi possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l ‘appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell’appellante manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria l’8 ottobre 2015.
Leave a Reply