Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 aprile 2017, n. 1560

L’Amministrazione può richiedere la certificazione antimafia prima di stipulare un contratto anche quando ciò non sia imposto dalla legge, qualora le circostanze suggeriscano l’opportunità di tale iniziativa

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 4 aprile 2017, n. 1560

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in numero di registro generale 7639 del 2015, proposto da:

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Mo. e Fi. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ro. Ma. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via (…);

Comune di Reggio di Calabria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. Sq. e Da. Fa., con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Reggio Calabria n. 00509/2015, resa tra le parti, concernente informazione interdittiva antimafia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria e di Comune di Reggio di Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Fi. Pe. e Da. Fa. e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi, di cui al r.g. 661/2013 e 756/2013, il sig. -OMISSIS- , in qualità di amministratore e rappresentante legale della -OMISSIS- , adiva il Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Reggio Calabria per ottenere:

– con il ricorso r.g. 661/2013, l’annullamento della informazione interdittiva antimafia emessa, ex art. 91, d.lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Reggio Calabria, il 17 ottobre 2013 con prot. n. 66862, delle informative ad essa sottesa e della determinazione n. 2646 del 24 ottobre 2013 del Comune di Reggio Calabria con cui è stata revocata alla -OMISSIS- la concessione in uso e gestione del ca. sp. di Ra.;

– con il ricorso r.g. 756/2013, l’annullamento della nota prot. n. 157500 del 5 novembre 2013 con la quale veniva chiesto alla mandataria della A.T.I., A.C. -OMISSIS- , se intendeva proseguire rapporto di concessione direttamente o mediante altre operatore, della nota prot. n. 169790 del 28 novembre 2013 con cui è stata disposta l’interdizione dell’ -OMISSIS- dall’utilizzo dei campi di calcio, e della nota prot. n. 170135 del 28 novembre 2013 mediante la quale, infine, si chiedeva alla mandataria del raggruppamento di dare esecuzione al provvedimento del Comune.

I ricorsi erano affidati ai seguenti motivi di diritto.

Quanto al ricorso n. 661/2013:

A1. Violazione artt. 91, 83 e 84, d.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, arbitrarietà e sviamento di potere.

La -OMISSIS- , si afferma, non è soggetto qualificabile alla stregua di “società o imprese” di cui all’art. 83, comma 4, d.lgs. n. 159/2001, in quanto associazione sportiva dilettantistica, come tale non rientrante nella nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. né in quella di società di cui all’art. 2247 c.c.

La -OMISSIS- , infatti, è associazione apolitica, non avente scopo di lucro, che svolge attività aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale (art. 2, statuto), ricadente nella previsione di cui all’art. 83, comma 1, secondo cui, la documentazione antimafia ” non è comunque richiesta” per esercenti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, né per i contratti di valore inferiore alla cifra di € 150.000.

A2. Violazione artt. 91, 83 e 84, d.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per erroneità, illogicità manifesta e manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti del provvedimento, arbitrarietà.

Si deve escludere, secondo parte ricorrente, che dai fatti menzionati nell’informazione impugnata possa emergere l’esistenza di possibili ingerenze della criminalità organizzata “tendenti a condizionarne l’andamento”.

A3. Violazione art. 3, l. n. 241/90 per carenza e insufficienza di motivazione della nota prefettizia.

Quanto al ricorso n. 756/2013:

BI. Violazione del d.lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per arbitrarietà, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e sviamento della causa tipica, in quanto l’ -OMISSIS- non può essere annoverata tra le società o le imprese di cui al comma 3 dell’art. 84, d.lgs. n. 159/2011.

B2. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/90 per la carenza e/o insufficienza di motivazione dei provvedimenti del Comune di Reggio Calabria impugnati. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti dei provvedimenti, vizio di motivazione, arbitrarietà. In particolare, il vizio motivazionale dei gravati provvedimenti emergerebbe laddove il Comune vieta, alla ricorrente, l’utilizzo di ogni impianto sportivo di proprietà comunale pur dovendo ancora acquisire il parere della Prefettura di Reggio Calabria.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 509 in data 29 maggio 2015, il Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Reggio Calabria, riuniva e respingeva i ricorsi.

2. Avverso la predetta sentenza -OMISSIS- propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7639/2015, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato e il Comune di Reggio Calabria chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2017.

3. L’appello svolgeva attività sportiva nell’ambito della Federazione nazionale Giuoco Calcio, e una sua rappresentativa ha partecipato a campionati interregionali.

La sua impugnazione riguarda i provvedimenti, meglio specificati al punto 1 che precede.

In particolare sono oggetto di impugnazione, unitamente agli atti presupposti, il decreto con il quale il Prefetto di Reggio Calabria ha reso informazione antimafia negativa nei suoi confronti e l’atto con il quale conseguentemente il Comune di Reggio Calabria le ha interdetto l’uso dei campi di calcio comunali.

La relativa impugnazione è stata respinta dal primo giudice con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’appellante ha proposto il gravame ora all’esame del Collegio.

L’appello è infondato.

3.a. L’appellante sostiene in primo luogo che i fatti addebitati risalgono a un periodo nel quale essa operava come associazione sportiva dilettantistica, e che la trasformazione in società di capitali è stata posta in essere solo quando è divenuta obbligatoria per disputare un campionato semi professionistico per il quale aveva conseguito il necessario titolo sportivo.

L’appellante sostiene quindi che l’informativa antimafia non doveva essere chiesta nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 91, 83 e 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L’appellante contesta la sentenza di primo grado, affermando che questa si è soffermata sulla sua qualificazione come società di capitali, senza considerare la particolarità della sua vicenda, che rende non rilevante il fatto.

La tesi non è fondata.

Deve in primo luogo essere osservato come l’Amministrazione possa richiedere la certificazione antimafia prima di stipulare un contratto anche quando ciò non sia imposto dalla legge, qualora le circostanze suggeriscano l’opportunità di tale iniziativa (in termini C. di S., III, 20 luglio 2016, n. 3300).

Tale osservazione consente già di superare l’argomentazione con la quale l’appellante sostiene che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 100 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale l’acquisizione dell’informativa antimafia è obbligatoria in relazione a tutti i contratti del comune nei cinque anni successivi allo scioglimento del consiglio comunale, in quanto i fatti addebitati risalgono a periodo precedente il commissariamento del Comune di Reggio Calabria.

Deve infatti essere rilevato che il provvedimento comunale oggetto dell’impugnazione riguarda un rapporto contrattuale allora in corso fra l’appellante e il Comune appellato per la gestione di un bene di proprietà di quest’ultimo.

Sulla base dell’orientamento, condiviso, appena richiamato afferma il Collegio che legittimamente l’Amministrazione ha voluto accertare l’affidabilità della soggetto cui aveva affidato un bene di rilevante importanza.

Sostiene l’appellante che nel caso di specie l’acquisizione dell’informativa era, di fatto, palesemente inutile in quanto non ha mai operato con fini di lucro e non ha mai distribuito utili, nemmeno in forma indiretta, per cui la criminalità organizzata non poteva avere interesse a infiltrarsi al suo interno.

L’argomentazione non può essere condivisa in quanto costituiscono fatto notorio i numerosi tentativi della criminalità organizzata di infiltrarsi in società sportive, per ragioni di acquisizione di consenso sociale o altro; è inoltre notorio che nell’ambito sportivo si movimentano importanti quantità di denaro per scommesse, compravendite di atleti e altro.

L’argomentazione deve quindi essere complessivamente disattesa.

3.b. L’appellante sostiene l’insussistenza di elementi sufficienti per affermare di essere stata oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata; afferma che il provvedimento prefettizio impugnato non è adeguatamente motivato e così anche la sentenza di primo grado, che non ha adeguatamente tenuto conto delle censure dedotte.

Neanche questa argomentazione può essere condivisa.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato l’orientamento secondo il quale l’interdittiva antimafia costituisce estremo baluardo della legalità e si basa sulla valutazione di elementi diversi i quali singolarmente considerati possono non dimostrare il tentativo di infiltrazione ma presi in esame congiuntamente rendono verosimile, e anzi probabile (più probabile che non) l’esistenza del suddetto tentativo.

Lo stesso, pacifico, orientamento riconosce poi la discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare la rilevanza del complesso degli elementi di fatto accertati.

Tali principi sono applicabili anche per la soluzione della presente controversia in quanto l’appellante non contesta l’esistenza degli elementi sui quali si fonda l’interdittiva, sostenendo solo la loro insufficienza.

La tesi non può essere condivisa in quanto anche solo il numero degli elementi tenuti presenti dall’Amministrazione, elencati nella sentenza di primo grado, giustifica l’adozione del provvedimento, e l’appellante non ha dimostrato l’illogicità del giudizio conclusivo, essendosi limitata a proporre la sostituzione di un proprio criterio a quello seguito dall’Amministrazione.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7639/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilaconquecento/00), oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellante e il suo rappresentante legale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore

Raffaele Greco – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari –

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