Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 22 gennaio 2016, n. 213

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 10235 del 2015, proposto da:

Ce. Mo.;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonché U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 01955/2015, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ed esplosivi

visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Milano;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per il solo Ministero dell’Interno appellato, l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, Ce. Mo., ha impugnato avanti al T.A.R. Lombardia il provvedimento (omissis), emesso dalla Prefettura di Milano il 13.5.2013, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi e degli esplosivi, emesso il 22.7.1996, sul rilievo che l’interessato non aveva fornito ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già valutati, in senso a lui sfavorevole, dall’Amministrazione nell’esame di precedente istanza di revoca, respinta con provvedimento del 25.8.2010.

1.1. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

1.2. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 1955 del 9.9.2015 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso per la motivazione che esso era stato proposto contro un atto meramente confermativo di altro precedente provvedimento, rimasto inoppugnato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ce. Mo., deducendo due distinti, ma connessi, motivi incentrati rispettivamente sulla violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 773/1931 e sulla violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e sul presupposto, asserito, difetto di istruttoria, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

2.2. Nella camera di consiglio del 21.1.2016 il Collegio, ritenuto di poter decidere unitamente all’istanza cautelare anche il merito della controversia, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla hanno osservato, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

4. Rileva il Collegio, in limine litis, che l’appello è stato irritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, n. 1, e non all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ma la nullità della notifica, comunque, è sanata dall’avvenuta costituzione dell’Amministrazione intimata con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

4.1. Ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, infatti, è nulla la notifica dell’appello al Consiglio di Stato nei confronti di un’Amministrazione statale effettuata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e tale invalidità, che rende inammissibile l’appello, può essere sanata solo se si costituisce in giudizio l’Amministrazione intimata con il supporto dell’Avvocatura Generale, come nel caso di specie è avvenuto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 1.9.2015, n. 4062).

5. Nel merito, tuttavia, l’appello è infondato.

5.1. La sentenza qui impugnata ha ritenuto che il provvedimento emesso dalla Prefettura il 13.5.2013, che ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi perché non forniva ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già esaminati con il provvedimento del 25.8.2010, che aveva già respinto altra precedente istanza di revoca, costituisca un atto meramente confermativo di quello precedente.

5.2. La decisione del primo giudice, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, va immune da censura, perché anzitutto, sul piano fattuale, il provvedimento prefettizio del 2013 ha natura di atto meramente confermativo del precedente diniego su analoga istanza di revoca, non contenendo alcun rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico sulla base di diversa istruttoria, ma limitandosi a ribadire, in modo pedissequo, quanto già stabilito in precedente provvedimento del 2010.

5.3. E tanto appare poi conforme, sul piano giuridico, al consolidato orientamento di questo Consiglio, secondo cui il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento (Cons. St., sez. V, 3.5.2012, n. 2548), dovendosi quindi escludere l’impugnabilità degli atti meramente confermativi attraverso i quali l’Amministrazione si limiti a richiamare, come in questo caso, una determinazione in precedenza adottata, senza effettuare una nuova istruttoria ed una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto, già considerati, ovvero di altri e nuovi provvedimenti medio tempore acquisiti (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 9.7.2015, n. 3462).

5.4. Né certo giova all’appellante sostenere (p. 7 del ricorso), per ovviare a tale insuperabile ostacolo giuridico, che l’atto di diniego emesso dalla Prefettura avrebbe dovuto comportare un’attività istruttoria più completa ed approfondita nel verificare la sussistenza, o meno, dei presupposti e non limitarsi soltanto ad un mero richiamo ad atto precedente, poiché si tratta di argomento generico ed insufficiente, oltre che errato, non essendo l’Amministrazione tenuta a riesaminare in autotutela ogni e qualsivoglia istanza di revoca, soprattutto dopo averne esaminata, in un passato non remoto, un’altra con esito sfavorevole per il ricorrente.

6. Non può che seguirne, quindi, la reiezione del gravame qui proposto, essendo irrilevanti sul piano giuridico, per le ragioni esposte, tutti i motivi addotti dall’appellante per sostenere l’opportunità, se non la necessità, di revocare il divieto di detenzione di armi ed esplosivi sulla base di una pretesa rinnovata istruttoria.

7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna Ce. Mo. a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2016.

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