Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 giugno 2017, n. 2982

E’ inammissibile una contestazione delle valutazioni operata dalla Commissione di gara, volta a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito sull’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 19 giugno 2017, n. 2982

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7536 del 2016, proposto da:

Al. Me. s.r.l. in proprio e in Qualità di Mandataria del Costituendo RTI, Fo. Spa in proprio e quale Mandante RTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Fa. Fra., Gi. Co., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Fr. in Roma, piazza (…);

contro

Azienda Sanitaria Locale Novara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Sc., Ci. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Di Ra. in Roma, via (…);

nei confronti di

Centro Radiologico Po. di Te. s.r.l. in proprio e quale Mandataria RTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vi. De. Mo., Fa. Vo., con domicilio eletto presso lo studio Fr. La. in Roma, via (…);

Ra. s.r.l. in proprio e quale Mandante RTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Vo., Vi. De. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Fr. La. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 00737/2016, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica nucleare – risarcimento dei danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Novara e di Centro Radiologico Po. di Te. S.r.l. in proprio e quale Mandataria RTI e di Ra. S.r.l. in proprio e quale Mandante RTI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Fa. Fr., Lu. Di Ra. su delega di Pa. Sc., Fa. Vo. e Vi. De. Mo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame, la società seconda in graduatoria:

— impugna la sentenza con cui il Tar Torino ha respinto il ricorso, e la connessa domanda risarcitoria, diretto all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto indetto dall’Azienda Sanitaria Locale Novara per l’affidamento del servizio di prestazioni diagnostiche di risonanza magnetica nucleare occorrenti alle aziende A.O.U. Maggiore della Carità e ASL NO, per un valore di € 5.928.160,00;

— chiede, in conseguenza, la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto; il risarcimento del danno in forma specifica, con l’assegnazione dell’appalto per la parte di tempo che residua; ed il risarcimento per equivalente per la parte non eseguita, in una misura di cui si riserva la quantificazione.

L’appello, previa una puntuale ricognizione della vicenda, è affidato alla denuncia di due capi sostanziali di doglianza relativi all’erroneità delle motivazioni con cui sono state disattese le doglianze di primo grado concernenti rispettivamente la carenza dei requisiti di capacità tecnica del raggruppamento aggiudicatario e l’irragionevolezza dei punteggi assegnati al RTI aggiudicatario.

Con memoria, cui è annesso un ricorso incidentale, in data 24 ottobre 2016 si è costituito in giudizio il Centro Radiologico Po. di Te. S.r.l., in proprio in qualità di mandataria dell’omonimo raggruppamento controinteressato. In tale atto la controinteressata:

— ha rilevato l’infondatezza e, per alcuni profili, l’inammissibilità di alcuni dei capi di doglianza dell’appello;

— ha impugnato il capo della sentenza con cui il Tar aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rigetto del ricorso principale, il suo appello incidentale con cui contestava la carenza in capo all’impresa mandante dell’Alliance, dei requisiti della Società Fo.. La predetta impresa non avrebbe avuto alcuna autorizzazione a fornire i materiali di consumo offerti, dato che la sua attività avrebbe avuto per oggetto solo il commercio all’ingrosso di prodotti consumabili, radio farmaci, medicinali, parafarmaci, eccetera.

L’azienda sanitaria locale TO3, costituitasi formalmente in giudizio il 24 ottobre 2016, con memoria per la discussione del 31 ottobre 2016 ha confutato analiticamente le tesi della ricorrente ed ha concluso per il rigetto.

Con la memoria del 31 ottobre 2016, l’appellante ha replicato, a sua volta, alle argomentazioni dell’appello incidentale.

All’udienza di discussione il difensore dell’appellante, richiamando le argomentazioni dei propri scritti difensivi sottolinea che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto necessariamente essere escluso perché, in base alla lettera del bando di gara, i requisiti di capacità tecnica devono, come per i lavori, essere posseduti in proporzione alle attività da svolgere, e comunque la Ra., non avrebbe mai svolto attività con propri tecnici laureati.

A sua volta il difensore dell’Azienda Sanitaria, ricordando analiticamente le attività di pertinenza della predetta Ra., sottolineava la perfetta corrispondenza con le attività richieste dalla lex specialis.

Il ricorso veniva conseguentemente ritenuto in decisione del Collegio.

DIRITTO

1.§. Con un primo capo sostanziale di doglianza la società odierna appellante introduce diversi profili di gravame, che tuttavia devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intima connessione logica.

1.§.1. In una prima articolazione si assume che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per la mancanza del requisito di capacità tecnica in capo alla mandataria Centro Ra. Po. di Te. s.r.l. — in quanto questa si era avvalsa dei requisiti della mandante Ra. s.r.l. che però, a sua volta, sarebbe stata anche lei priva del requisito. Infatti la predetta Reaseco, nel contratto precedentemente eseguito avrebbe fornito solo il personale amministrativo per lo svolgimento della attività di supporto ma non personale specialistico medico o tecnico sanitario esperto in radiologia medica.

Il servizio di gestione degli impianti di Risonanza magnetica presso i PP.00. di Rivoli e Pinerolo — richiamato al fine di provare il requisito – era stato svolto da Ra. s.r.l. come mandante del Raggruppamento guidato dalla (odierna appellante) mandataria Al. Me.l s.r.l. con la seguente divisione dei compiti:

a. ad Alliance era affidato il coordinamento tecnico-sanitario e medico, le prestazioni professionali di R.M., le relazione medico-radiologiche, il servizio segreteria a supporto dell’attività e tutti i compiti/prestazioni di carattere sanitario;

b. alla Ra. spettavano i compiti di formazione, forniture materiali di consumo e tutte le migliorie richieste dal capitolato speciale e dal progetto tecnico di fornitura (attrezzature, RIS, arredi, tinteggiatura, eccetera).

Analogamente quello per i P.P. O.O. Di Casale Monferrato Tortona.

Erroneamente la sentenza avrebbe dunque affermato che:

— l’esecuzione in ATI di un contratto, che aveva per oggetto principale la prestazione del servizio diagnostico di risonanza magnetica, avrebbe consentito di maturare il requisito anche se in precedenza sono state svolte solo prestazioni ed attività che non hanno nulla a che fare con la prestazione sanitaria specialistica;

— l’attività di formazione, non era stata affatto svolta da Ra., ma da questa semplicemente organizzata sotto il profilo amministrativo di pura segreteria perché la stessa non ha personale medico o tecnico specializzato in RM;

— il riconoscimento di capacità tecnica in capo a Ra. senza che la stessa avesse docenti medici o tecnici di SRM come è pacificamente documentato in atti dagli stessi contratti indicati ai fini dell’avvalimento.

Anche nella gara qui in discussione la Ra., non avrebbe arrecato alcun apporto di tecnici o sanitari specializzati in SRM, ma solo personale esperto nella gestione amministrativa per il coordinamento delle funzioni amministrative (adozione di regolamenti protocolli, prenotazioni, piani operativi, inserimento programmato dei pazienti interni/esterni, gestionali, aggiornamenti direttive aziendali regionali, controllo tariffazione).

In violazione del principio “in claris non fit interpretatio”, il Tar avrebbe dunque operato una azzardata, e discutibile, operazione ermeneutica affermando che l’espressione “personale sanitario e tecnico”, di cui all’articolo 18 del disciplinare di gara, fosse una formula non strettamente determinata e di estesa latitudine che rivelerebbe l’intento di ampliare il requisito di ammissione oltre lo stretto ambito della prestazione medico-diagnostica.

La sentenza erroneamente avrebbe concluso che l’espressione “tecnico” non fosse associato alle sole prestazioni cliniche ma invece avrebbe dovuto essere estesa anche ai lavori edili, elettrici, impiantistici, radio protezionistici e di sicurezza necessari all’istallazione ed al corretto funzionamento del sistema diagnostico di risonanza magnetica “RM”.

Tale interpretazione, conforme peraltro al chiarimento n. 1 della stessa stazione appaltante, contrasterebbe con la ratio per cui il requisito di capacità deve essere riferito all’oggetto principale e non alle prestazioni meramente accessorie.

Dato che, in base alla lex specialis, l’oggetto “principale” dell’appalto concerneva la prestazione sanitaria specialistica della risonanza magnetica nucleare, ai concorrenti si chiedeva di assicurare innanzi tutto la prestazione specialistica di Medici e Tecnici S.R.M. (oggetto principale dell’appalto) e, solo secondariamente (prestazione meramente accessoria).

Solo in relazione alla prestazione principale, e non a quella accessoria, che si doveva ancorare il requisito specifico di qualificazione tecnica.

1.§.2. Con un secondo profilo si assume che l’interpretazione del TAR della lex specialis implicherebbe lo stravolgimento dei principi applicati in tema di associazione temporanea d’imprese di tipo verticale con riferimento alla prestazione principale del contratto (articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006 ed artt. 275/276 del d.p.r. 207/2010).

Nel caso di ATI verticali gli operatori non eseguono il medesimo tipo di prestazione ma attività con diverse specializzazioni, per cui è evidente che anche il possesso dei requisiti di capacità tecnica economica vada dimostrate verificata con riferimento alla singola parte del servizio che viene effettuata.

La Ra. aveva fornito solo requisiti di carattere amministrativo e di supporto gestionale ma non avrebbe mai svolto prestazioni specialistiche sanitarie di tipo medico o tecnico di RM. Del resto la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 aprile 2014 n. 27 ha ricordato l’obbligo, per imprese raggruppati, di indicare le parti servizio di fornitura facenti capo alla ciascuna di esse.

Anche ragionando in termini di ATI orizzontali, l’imputazione della cifra in misura del 20% dell’importo, che risulta dall’allegato C, punto 3, comunque non raggiungerebbe l’importo annuale non inferiore ad euro 1.693.760,00 richiesto dal bando.

1.§.3. L’assunto complessivo deve essere unitariamente disatteso.

In linea generale, si rileva che l’abile tentativo della ricorrente di ricondurre le proprie argomentazioni nella prospettiva della disciplina degli appalti di lavori, non possa essere condiviso.

Come peraltro sottolineato fin dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 30 gennaio 2014, n. 7, dopo la novella introdotta dal d.l. n. 95 del 2012 all’art. 37 comma 13, dell’oggi abrogato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — peraltro applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa– “il legislatore, nel circoscrivere la portata applicativa dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione ai soli appalti di lavori, ha mostrato di ritenerlo un precetto vincolante non per l’intero settore dei contratti (comprensivo di forniture e servizi), ma solo per il più ristretto ambito dei lavori pubblici..”.

Successivamente l’obbligo, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, di perfetta corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione è stato definitivamente abrogato anche per i lavori dall’art. 12 comma 8, d.lgs. 28 marzo 2014, n. 47 (conv. In L. 23 maggio 2014, n. 80). In tale scia, la successiva A.P. 28 agosto 2014 n. 27, tra l’altro, ha affermato che, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese, “… in assenza di standard e sistemi obbligatori, la capacità deve essere comprovata dall’offerente in occasione della singola gara, secondo le indicazioni che la stazione appaltante fornisca e tramite la documentazione che essa richieda”.

In questa prospettiva, l’art. 12, comma 1, punto 3, del capitolato speciale — relativamente ad un contratto di durata triennale per un valore stimato dell’appalto, compresa l’eventuale proroga, di Euro 5.928.160,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza esclusi — richiedeva che il concorrente dovesse dimostrare il requisito di capacità tecnica, l'”elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dai quali emerga l’esperienza maturata nel settore nonché risulti di aver effettuato (o di aver in corso di esecuzione) almeno un contratto per l’esecuzione di un servizio di prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica, a favore di una struttura sanitaria pubblica o privata, dell’importo annuale non inferiore ad € 1.693.760,00″.

Inoltre, il capitolato stabiliva che “In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete, il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese di rete nel suo complesso, fermo restando che la mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 60%, sia in caso di RTI orizzontale che in caso di RTI verticale/misto e le mandanti una quota ciascuna non inferiore al 20%…”

Tale prescrizione deve essere interpretata in senso “sostanziale”, con riguardo cioè alle prestazioni di uno, o di più, dei principali servizi ricompresi nell’appalto effettivamente eseguite in concreto dalle singole imprese nell’ultimo triennio.

Il servizio da affidare non si estrinseca infatti in un’unica attività, ma richiede l’espletamento di un insieme di prestazioni eterogenee per le quali ogni concorrente, singolo o associato, doveva disporre complessivamente sia dei requisiti per le prestazioni prevalenti di carattere sanitario e sia di quelli per le attività complementari di front-office, di organizzazione, di formazione continua, di fornitura, di conduzione di sistemi informatici.

Ciò posto il fatturato, nella misura rilevante ai fini della verifica dei requisiti di capacità, doveva essere quello effettivamente prestato per periodo di interesse, e che era stato puntualmente e ritualmente certificato dalla stazione appaltante.

Al riguardo, esattamente le parti resistenti ricordano come la Ternate possedeva di per sé il requisito specifico, avendo dichiarato e comprovato fatturato proprio pari a complessivi Euro 1.479.318,25, per l’anno 2014, che quindi era ben superiore al 60% dell’importo di Euro 1.693.760,00 richiesto alla mandataria per comprovare il requisito di capacità tecnica professionale previsto dall’art. 12, comma 1, punto 3, del capitolato.

Ai fini dell’effettivo possesso dei requisiti da parte del RTI aggiudicatario, era irrilevante l’affermazione per cui, in precedenza, la Ra. non avesse affatto svolto prestazioni sanitarie di risonanza magnetica (prima svolte dalla medesima Alliance), dato che nella presente gara, queste ultime erano affidate alla mandataria Centro Polispecialistico di Teniate (capogruppo) ed alla originaria mandante C.D.C. s.r.l., i cui requisiti di capacità tecnica non sono stati mai posti in dubbio.

Per questo, ma non solo per questo, devono respingersi le affermazioni dell’appellante per cui la Ra. — non avendo personale sanitario alle proprie dipendenze e avendo svolto solo attività amministrativa — avrebbe reso una dichiarazione (allegato C, punto 3), con riferimento alla esecuzione del contratto della ASL T03, che riportava un fatturato maggiore al 20% dell’importo previsto invece nell’originario regolamento di raggruppamento.

Al riguardo, non essendo infatti state specificamente impugnate da Alliance, le indicazioni contenute nelle certificazioni di buona esecuzione dei contratti (pure versate in giudizio in primo grado dall’appellata), le medesime cifre vincolano tutti, ivi compresa la stessa amministrazione che le aveva rilasciate.

Pertanto, come esattamente rilevato dal TAR, il requisito di ammissione non doveva essere limitato allo stretto ambito delle sole prestazioni medico-diagnostiche rese da parte del personale sanitario ma, al contrario, concerneva l’ampio complesso delle attività di carattere organizzativo che sono funzionalmente connesse alle prestazioni a ciò connesse. In tal senso è inconsistente, e comunque irrilevante sul piano sostanziale, anche la pretesa erroneità della distinzione tra personale tecnico e personale sanitario.

E’ vero che nel precedente appalto presso la ASL TO 3 svolto in RTI con la Ra., l’appellante Al. Me.l aveva fornito i servizi sanitari del personale tecnico e medico ed il servizio di segreteria (cfr. pag. 11 appello), tali prestazioni tuttavia non esaurivano il novero delle attività rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica.

In tale prospettiva appare quindi corretta la ricostruzione delle pregresse prestazioni della Ra. contenute nella sentenza gravata che, in concreto, concernevano:

— la formazione ECM degli operatori e dei medici dell’ASL TO 3 impegnati nel servizio: tale attività, comprende sia l’organizzazione amministrativa dei corsi di formazione che le prestazioni di medici e tecnici specializzati sulla tecnologia RM i quali non devono essere direttamente dipendenti dalla società, ma possono benissimo essere professionisti e lavoratori autonomi legati solo contrattualmente alla Ra.;

— la fornitura delle complesse dotazioni informatiche per la risonanza magnetica e la relativa manutenzione;

— la fornitura dei materiali di consumo;

— la realizzazione di tutte le migliorie strettamente funzionali alla messa in opera e alla gestione della strumentazione diagnostica ivi compresa la progettazione, la direzione, l’esecuzione di tutti i lavori edili, elettrici, impiantistici, radio-protezionistici e di sicurezza, necessari all’installazione e al corretto funzionamento del sistema RSM del P.O. di Casale Monferrato;

— la fornitura di sistemi di stampa ed iniettore automatico e relative manutenzioni.

La Sezione non ha dubbi che le predette prestazioni dovevano dunque essere conteggiate in quanto attività concernenti la gestione di impianti e/o attrezzature sanitarie complesse necessarie all’installazione ed al corretto funzionamento di un sistema di RM. Proprio perché servizi essenziali per la produzione del servizio di RSM, questi erano, di conseguenza, necessariamente rilevanti ai fini del possesso del requisito e, per questo, erano state ricomprese nelle certificazioni di buona esecuzione rilasciate dalle ASL committenti.

Non vi sono dunque dubbi che la Ra., per se ed il relativo raggruppamento possedesse complessivamente i requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto per le quali si era impegnata.

In conclusione tutti i profili della doglianza devono essere respinti.

2.§. Con il secondo motivo si contesta il rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo relativo alle irragionevolezza della valutazione delle offerte:

— sia nella parte in cui, sono stati valutati vari elementi che non sarebbero rientrati nell’oggetto della gara tra cui in particolare il progetto d’offerta ed il programma formativo dell’aggiudicataria che contemplava prestazioni e figure professionali ed eventi non previsti dal disciplinare tecnico;

— nella parte in cui sarebbero state maggiormente valutate “referenze ed esperienza del personale medico e tecnico direttamente impiegato nella gestione del servizio” di un’impresa che, invece, non avrebbe avuto i requisiti per essere ammessa alla gara avesse.

Il Tar non avrebbe realmente compreso il rilievo dell’appellante, per cui non si sarebbe potuto valutare le “migliorie” nell’ambito del “Sub-elemento I” ma si poteva attribuire il relativo punteggio solo per il sub-elemento IV.

L’assunto va disatteso.

Come è noto, nelle gare pubbliche, di norma è inammissibile una contestazione delle valutazioni operata dalla Commissione di gara, volta a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito sull’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2016 n. 3701; Consiglio di Stato sez. V 22 marzo 2016 n. 1168; Consiglio di Stato sez. V 26 maggio 2015 n. 2615).

Nel caso in esame non sono stati forniti in concreto reali elementi dai quali desumere, anche solo sul piano sintomatico, circa la ricorrenza di palesi profili di irragionevolezza o di manifesta iniquità dei giudizi.

L’appellante si limita infatti ad affidare la censura a due mere presunzioni, che tuttavia risultano entrambi inconferenti.

In una prima prospettazione, si assume che sarebbe stata preclusa la valutazione di profili di miglioramento delle prestazioni, in sede di attribuzione dei punteggi per il sub-elemento I°.

Al contrario, come esattamente ricordato dalla sentenza impugnata i partecipanti erano invitati ad una autonoma “elaborazione” del progetto tecnico che come tale non poteva che essere migliorativo della proposta di servizio che era contenuta nel capitolato.

Del tutto suggestivamente si assume dunque che il profilo della variante migliorativa poteva rilevare solo al “Sub-elemento IV°” solo perché la specifica conteneva il riferimento alle “migliorie”. Quest’ultimo item concerneva in realtà esclusivamente le “… altre migliorie offerte…” ma specificamente concernentila”… proposta per rinnovo e/o integrazione arredi, dotazione informatica…”.

Mentre al Sub-elemento I° “modalità organizzative e di espletamento del servizio”, potevano e dovevano, pertanto, essere valutate le implementazioni di personale o le varianti ampliative dell’offerta “minima” suscettibili di favorevole apprezzamento in chiave di maggiore qualità dell’offerta. Alla luce del comune buon senso, del tutto ragionevolmente era stata dunque preferita l’offerta capace di assicurare una più ampia copertura del servizio al pubblico.

Per ciò che concerne poi la seconda presunzione, di per sé anche apodittica e generica, per cui l’ASL avrebbe inspiegabilmente assegnato punteggi nettamente migliori ad un’impresa priva dei requisiti per essere ammessa alla gara, si deve osservare che, una volta acclarata invece la legittimità dell’ammissione dell’ATI odierna appellata, la doglianza risulta assolutamente inconferente.

In definitiva, come esattamente rilevato dal Primo Giudice, in assenza di ulteriori, concreti, specifici e più dettagliati elementi, si deve concludere che le valutazioni operate dalla commissione di gara circa la maggiore idoneità e adeguatezza dell’offerta aggiudicataria a perseguire le finalità del progetto aggiudicatario della gara appaiono esenti da una palese illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

L’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto, unitamente alla annessa richiesta risarcitoria.

3.§. In conseguenza del rigetto dell’appello principale deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

4.§. In relazione alla natura delle questioni le spese possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1. Respinge l’appello principale, come in epigrafe proposto e la relativa richiesta risarcitoria;

2. Dichiara l’improcedibilità del sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale.

3. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore

Giulio Veltri – Consigliere

Oswald Leitner – Consigliere

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