E’ ammessa l’impugnazione dell’ammissione di una lista qualora vengano dedotte censure di illegittimità fondate sull’astratto pericolo di confusione nell’elettorato determinato dall’uso di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell’elettorato
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 18 maggio 2016, n. 2074
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2016, proposto da:
Ca. Ma. in proprio e in qualità di delegato del “Mo. No Eu. – Li. de. Gr. Pa.”, No. Gi. in qualità di candidato Sindaco del “Mo. No Eu. – Li. de. Gr. Pa.”, rappresentati e difesi dall’avv. St. Co., con domicilio eletto presso St. Co. in Roma, Via (…);
contro
– Commissione Elettorale Circondariale di Torino, U.T.G. – Prefettura di Torino, Comune di Torino; – Bo. Da., rappresentato e difeso dall’avv. Ma. Cr., con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE II, n. 00693/2016, resa tra le parti, concernente ammissione della lista Mo. No Eu. – lista de. Gr. parlante alle elezioni amministrative del Comune di Torino del 5 giugno 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bo. Da.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 18 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati St. Co. e Gi. Co. su delega, Ma. Cr. e l’avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado il delegato di lista e il candidato sindaco del “Mo. 5 st.” di Torino hanno impugnato il provvedimento con il quale la Commissione elettorale del Comune di Torino ha approvato, in relazione alle elezioni del 5 giugno 2016, la lista elettorale n. 2, avente il contrassegno recante la dicitura “Mo. no eu. – li. de. Gr. pa.”.
2. I ricorrenti lamentavano che il contrassegno, in quanto dominato dal termine “Gr.”, altresì elemento grafico caratterizzante del contrassegno utilizzato fino al 14 febbraio 2016 dal Mo. 5 st., fosse con esso confondibile e tale da poter trarre in errore l’elettore, in violazione degli artt. 9 e 10, della legge 108/1968; e che, anzi, detta confondibilità è il frutto di una precisa, reiterata strategia della lista concorrente.
3. Il TAR Piemonte, con la sentenza appellata (II; n. 693/2016), ha affrontato la problematica dell’impugnabilità dell’ammissione di liste elettorali antecedentemente alla proclamazione degli eletti, ed ha ritenuto ammissibile il ricorso (invocando precedenti di questo Consiglio).
4. Ha poi accolto il ricorso nel merito, affermando in sostanza che:
– il simbolo presentato dalla lista contestata si caratterizza per l’assoluta evidenza, al suo interno, del termine “Gr.” accompagnato dall’indicazione “no euro”;
– è pacifico ed indiscusso che Gr. è anche il cognome del leader, fondatore storico e personaggio simbolo del Mo. 5 st.; la circostanza che quest’ultimo, proprio per questa tornata elettorale, abbia scelto di non riproporre nel simbolo il nome del proprio leader storico non esclude l’evidente legame tra detto nome e il Mo. 5 st. stesso; paradossalmente il simbolo contestato finirebbe così per essere l’unico ad evocare chiaramente il leader del Mo. 5 st., oltre tutto abbinandolo ad un aspetto (no euro) che ha rappresentato una ricorrente contestazione di detto leader.
– accedendo quindi ad una lettura non solo grafica ma complessivamente simbolica, alla luce dell’intero contenuto espressivo del simbolo, la natura evocativa e confondente appare esplicita e seria, tale da poter indurre in confusione anche un elettore medio.
5. Nell’appello, il delegato ed il candidato sindaco della lista esclusa ribadiscono che:
– quanto all’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. amm., fra i provvedimenti che vanno direttamente impugnati, non sono inclusi quelli di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente (Cons. Stato, V, n. 5069/2015; TAR Lombardia, III, n. 1450/2014); il TAR (riferendosi agli orientamenti maturati in materia di procedure di evidenza pubblica) ha travisato il contenuto della censura ed il richiamo a detta giurisprudenza;
– nel merito, i due simboli – del Mo. 5 st. e del Mo. no eu.-Li. de. Gr. Pa. – non appaiono per nulla confondibili, in quanto:
— non esiste alcun legame giuridico tra il sig. Gi. Gr. ed il Mo. 5 st. (meno di un mese fa il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza secondo la quale il predetto non è titolare di alcun diritto sul nome, sul simbolo e su tutto ciò che sia collegato ad essi);
— il predetto ha sempre sostenuto pubblicamente di non essere il leader di nessun movimento politico, ma solo il garante/portavoce;
— gli attivisti/membri del Mo. hanno sempre sostenuto che il termine di “gr.” con cui vengono chiamati non fosse corretto e risultasse fuorviante, preferendo farsi chiamare “Ci. a Ci. St.”;
— posto che nel simbolo del Mo. 5 st. attuale non vi è alcun riferimento alla persona di Be. Gr., sostenere che la presenza della parola “Gr.” possa evocare il preteso leader del Mo. 5 st. e ingannare l’elettore medio, appare un ragionamento viziato alla radice, in quanto non tiene conto della rilevanza grafico/simbolica dei due contrassegni e della portata dell’endiadi significato/significante espressa dagli stessi, che risultano, ictu oculi, completamente differenti;
— la dicitura “No Eu.” non è stata introdotta recentemente per togliere enfasi alla parola “Gr.”, facendo parte del contrassegno autorizzato nel 2003, ed utilizzato nelle elezioni comunali di Torino del 2011 (peraltro, senza contestazioni), in esito alle quali ambedue le liste hanno avuto degli eletti;
— il contrassegno degli appellanti ha anche, sopra la scritta “Gr.”, “un bellissimo Gr. stilizzato”, e gli elettori medi possono perfettamente comprendere che quel simbolo non si abbina con il Mo. 5 st.;
— anche alle elezioni comunali di Roma le due liste si presentano con gli stessi simboli di Torino, e a Roma non è stato proposto alcun ricorso;
6. I ricorrenti in primo grado si sono costituiti in appello ed hanno controdedotto in udienza.
7. Il Collegio, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, osserva che l’orientamento di questo Consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (V, n. 5069/2015) è effettivamente nel senso che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.
Tuttavia, occorre tener conto di altro, complementare orientamento, sviluppatosi sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010 (che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83-undecies del D.P.R. 570/1960, nella parte in cui escludeva un’autonoma immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente lesivi, circa i principi di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive immediatamente lese – atteso che “…l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale”, così che “…ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia nel frattempo prodotto pregiudizio”). Secondo tale orientamento, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, è ammessa l’impugnazione dell’ammissione di una lista qualora vengano dedotte censure di illegittimità fondate sull’astratto pericolo di confusione nell’elettorato determinato dall’uso di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell’elettorato (cfr. Cons. Stato, V, n. 2551/2011 e n. 2145/2012).
8. Nel merito, appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata.
A ben vedere, la questione della confondibilità tra i contrassegni delle parti odierne è stata in sostanza già valutata da questo Consiglio in relazione ad altra tornata elettorale.
In quell’occasione, si è ritenuto che “per come descritti, i due contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l’assoluta evidenza che nella lista del GR. Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine GR., che corrisponde al cognome del leader della lista del Mo. 5 st. Be. Gr..It. Da ciò la possibilità di indurre gli elettori in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto, considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del Partito. Conclusivamente il contrassegno della “Li. de. Gr. Pa.”, risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista “MO. be. Gr..it”.”(cfr. Cons. Stato, V, n. 2145/2012).
L’elemento distintivo enfatizzato dagli appellanti, consistente nella scomparsa del nome Gr. dal contrassegno attuale del Mo. 5 st., e tanto meno altri aspetti grafici o testuali secondari, pure mutati nei contrassegni attualmente a confronto, non mettono in discussione l’indiscutibile consolidato legame tra detto nome e il Mo., come rimarcato dal TAR. A diversa conclusione non può condurre la considerazione della posizione formale rivestita all’interno del Mo. 5 st., così come i rapporti esistenti circa la disponibilità del nome e del simbolo del Mo.; e nemmeno i comportamenti tenuti in altri contesti elettorali dai movimenti politici in causa.
Infatti, ciò che conta, nella stessa prospettiva indicata dagli appellanti, è che la configurazione del contrassegno sia idonea ad ingannare l’elettore medio, proprio alla luce della “rilevanza grafico/simbolica dei due contrassegni e della portata dell’endiadi significato/significante espressa dagli stessi”, che, ad avviso del Collegio, correttamente il TAR ha ritenuto confondibili.
9. L’appello deve conseguentemente essere respinto.
Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Depositata in Segreteria il 18 maggio 2016.
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