Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2016, n. 2689

La regola stabilita dall’art. 2, comma 7, dpr 487/1994, in base alla quale “i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso” è espressione di un “principio generale, strettamente connesso ai princìpi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati”. La sentenza ha poi precisato che tale principio “può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quelle di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni”, ragioni che il Consiglio di Stato non ha riscontrato nel caso di specie

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 17 giugno 2016, n. 2689

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2016, proposto da:
Al. Fe., rappresentato e difeso dall’avv. Gi. La., con domicilio eletto presso Ma. Te. La. in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 00277/2016, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al Corso di specializzazione denominato Spe.s 2014 – mcp;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Gi. La. e l’avvocato dello Stato Ma. Le. Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Collegio, avvisate le parti ed in mancanza di contrarie esigenze difensive da esse rappresentate, ritiene di poter definire direttamente l’appello nel merito, stante l’applicabilità alla causa di quanto affermato dalla Sezione nella sentenza n. 965/2016.
2. Anche nel caso in esame, infatti:
– l’appellante, iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia C, si duole che il bando del corso di specializzazione Spe.S. 2014 e lo schema di domanda allegato, abbiano previsto come requisito di ammissione una anzianità di servizio nella fascia di appartenenza di due anni, maturata alla data del 31 agosto 2014, anziché alla data del 4 dicembre 2014, stabilita per la presentazione delle domande (e che gli consentirebbe di partecipare alla selezione);
– il TAR del Lazio, dopo aver disposto la partecipazione con riserva al corso di specializzazione (ord. I-ter, n. 376/2015), con la sentenza appellata (I-ter, n. 277/2016) ha poi respinto il ricorso;
– a seguito del deposito della sentenza, il Ministero dell’Interno – con un provvedimento in data 14 gennaio 2016 – in prossimità del loro svolgimento ha escluso l’appellante dagli esami finali del corso di specializzazione (che tuttavia ha potuto sostenere grazie alla tutela cautelare concessa da questa Sezione);
– nell’appello, vengono riproposte le censure proposte col ricorso originario, formulando critiche alle argomentazioni del TAR e deducendo, tra l’altro, che l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 trova applicazione alla procedura, e che, anche se il principio che la disposizione esprime non è in sé inderogabile, per il concorso in questione in concreto non si possono ravvisare (come non vi erano per il corso analogo del 2013, e comunque non sono state indicate) esigenze di interesse pubblico che possano giustificare una deroga;
– il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con memoria di stile, chiedendo che l’appello sia respinto.
3. Può pertanto ribadirsi, nel solco della citata sentenza n. 965/2016, che:
– non è condivisibile la precedente giurisprudenza di questo Consiglio, concernente ricorsi analoghi (Sez. I, n. 2789/2015, n. 2154/2015, n. 2133/2015 e n. 2028/2015), secondo la quale alla selezione in questione non sarebbe applicabile l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 e l’individuazione della data “rilevante” (di maturazione del requisito del biennio di anzianità) sarebbe stata giustificata in ragione dell’articolazione che ha avuto il relativo procedimento;
– al riguardo va osservato che l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale “i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”) testualmente riguarda l’”accesso” agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, ma deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati;
– infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione; mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento;
– pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni;
– tuttavia, nel caso in esame esigenze di questo tipo non sono riscontrabili, e, comunque, non sono state esternate dall’Amministrazione; anzi, l’unica esplicita considerazione, evidenziata nel corso del procedimento riguardo al termine di maturazione dei requisiti, risulta di segno contrario alla tesi accolta dal TAR, avendo il Consiglio Direttivo dell’Albo, nella seduta del 10 giugno 2014, proposto lo spostamento al 31 agosto 2014 della data in questione (originariamente stabilita al 30 maggio 2014, e quindi all’epoca già decorsa), proprio “al fine di venire incontro alle aspettative degli istanti” dopo aver sottolineato che “comunque, il requisito deve essere posseduto prima dell’inizio del corso”.
4. Dall’accoglimento dell’appello discende, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento della previsione del bando impugnata e le conseguenti ammissione dell’appellante al corso in questione (non essendo contestato che egli ha maturato il requisito del biennio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) e la caducazione del provvedimento di esclusione sopravvenuto.
5. Considerata la novità di alcuni aspetti della questione, le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti.
L’Amministrazione appellata dovrà rimborsare all’appellante il contributo unificato che ha anticipato per la proposizione dei gravami, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1., del d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la previsione del bando, nei sensi indicati in motivazione, con conseguente caducazione del provvedimento di esclusione sopravvenuto.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 17 giugno 2016.

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