Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 giugno 2016, n. 2726

Le schede recanti il voto per il candidato alla carica di sindaco ed il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra liste sono da considerare valide per il sindaco e la lista a lui collegata. Il criterio del voto disgiunto vale solo per il candidato sindaco e non anche per il consigliere comunale, nel senso che se il nome del candidato consigliere è indicato nello spazio di una lista diversa rispetto quella propria, è valido il voto di lista e non quello per il candidato consigliere

 

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 21 giugno 2016, n. 2726

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 171 del 2016, proposto da:
To.Ro., rappresentato e difeso dagli avv. Vi.Ce.Ir. e Ma.At.Lo., con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);
contro
Pi.Ma., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Po. e Cl.Pa., con domicilio eletto presso Ol.Po. in (OMISSIS);
nei confronti di
Comune di Vi.Va. e Gi.Gi., non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno e Commissione Elettorale Centrale presso la Corte d’appello di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO:SEZIONE II n. 01911/2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale – elezioni 31 maggio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mariano Piro, del Ministero dell’Interno e della Commissione Elettorale Centrale presso la Corte d’appello di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Sa.Di.Cu., su delega dell’avv. Ma.At.Lo., Ma. Pi., su delega dell’avv. Cl. Pa., e l’avvocato dello Stato Pa. De Nu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- In data 31 maggio 2015 si sono svolte nel comune di Vi.Va.le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.
Alla competizione elettorale hanno partecipato, tra gli altri, i signori Pi.Ma. e To.Ro., in qualità di candidati consiglieri, nell’ambito della lista “De.”, collegata alla candidatura alla carica di sindaco di An. L. Sc..
All’esito dello spoglio delle schede elettorali, con verbale del 3 giugno 2015, è stato proclamato sindaco il Sig. EL.Co., con 10.327 voti; il candidato L. Sc. ha ottenuto 7.574 voti, con l’attribuzione di 10 seggi per i consiglieri comunali; la lista “De.” ha ottenuto due seggi, uno dei quali è stato assegnato al Sig. To., cui sono stati attribuiti 136 voti.
2.- Il Sig. Pi.Ma., che, con 130 voti, è risultato il secondo dei non eletti della predetta lista, con ricorso iscritto al n. ric. 1098/2015, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui è stato dichiarato eletto il Sig. To. e, per l’effetto, la correzione del risultato elettorale, con la sua nomina a consigliere in sostituzione del predetto Sig. To., stante il conseguimento di un maggior numero di preferenze.
In particolare, egli, con un unico ed articolato motivo di ricorso, ha lamentato la mancata attribuzione di 30 voti di preferenza per errori di scrutinio riguardanti le Sezioni nn. 7,14, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34 e 37, evidenziando le seguenti tipologie di contestazioni: 1) schede con croce su contrassegni diversi e preferenza espressa per il candidato Piro, espressa, in alcuni casi, nello spazio della lista “De.”, in altri, invece, in spazi di liste diverse; 2) schede con voto disgiunto e preferenze per il Sig. Pi. nello spazio corrispondente alla lista “De.” ovvero in spazi diversi; 3) schede con tratti anomali e preferenza espressa per il Sig. Pi..
3.- L’adito tribunale, nella resistenza del sig. Ro. To., con sentenza parziale n. 1573/2015, dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva, ha disposto, a cura del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, una verificazione ex art. 66 c.p.a..
All’esito di detto incombente istruttorio, il ricorrente, con motivi aggiunti, ha precisava di insistere solo per la mancata assegnazione di un voto nella Sezione 22 e di 7 voti nella Sezione 27, deducendo contestualmente la mancata attribuzione di ulteriori 4 voti, con riferimento ai quali “al momento della presentazione dell’atto introduttivo non vi erano né elementi documentali idonei, né indizio alcuno dai quali si potesse desumere, con una certa probabilità, la mancata illegittima attribuzione”.
4.- Con sentenza n. 1911/2015 il tribunale, respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dal sig. To., ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al sig. Ma. Pi.136 voti, in luogo dei 130 assegnati in sede di scrutinio, e proclamandolo eletto alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Vibo Valentia.
In particolare, è stata ritenuta fondata la censura relativa alla sezione n. 22, riguardante un voto espresso coi nominativi “Pi.” e “Pa.”, accanto “De.”, con croce anche sulla lista “L. Sc. Sindaco”, giacché la preferenza accordata a due candidati della lista dei “De.” (Pi.Ma. e Pa. Je.) ed apposta nello specifico riquadro accanto alla lista medesima, avrebbe consentito di stabilire con la dovuta certezza l’intenzione dell’elettore di votare la suddetta lista e non altre, esprimendo una doppia preferenza di genere.
Quanto alle doglianze appuntate sullo scrutinio della sezione n. 27, si è riconosciuta la validità di soli due dei voti annullati ed inseriti nella busta delle schede contestate e non assegnate: in particolare, un voto espresso col nominativo “Pi.” ed un altro voto espresso col nominativo “Fo.”, il tutto accanto alla lista “St.”, con croce anche sulla lista “De.” ed un voto espresso col nominativo “Pi.(o Pi. o Pi.)” accanto alla lista “De.”, segnata con croce; in entrambi i casi, ad avviso del tribunale, sarebbe inequivocabile l’intenzione dell’elettore di votare il candidato Pi., posto che, in primo luogo, il nominativo “Fo.” è riferibile a Fo. Gi., candidata di genere femminile appartenente alla lista del ricorrente “De.”, effettivamente votata con segno di croce (doppia preferenza di genere); in secondo luogo, nella lista “De.”, vi era solo un candidato con il nominativo “Pi.”, per cui non sarebbe possibile affermare che l’espressione del voto costituisce un segno di riconoscimento, “essendo ragionevole pensare ad un errore mnemonico o di altra natura”.
Non sono state considerate assegnabili al ricorrente, invece, le altre due schede dichiarate invalide, reperite nella busta delle schede contestate e non assegnate della sezione n. 27, in quanto, ai sensi dell’art. 57, comma 7, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.
Il Tribunale poi, sempre riguardo alla sezione n. 27, ha rilevato che dalla verificazione è emerso che al candidato Pi. sono stati attribuiti 22 voti validi, a fronte di “25 schede in cui viene indicato in vario modo il nome Pi.Ma.”: a tal proposito, pur essendo in contestazione soltanto tre voti, sono state trasmesse quattro schede, le quali, sempre secondo il predetto tribunale, conterrebbero tutte voti validamente attribuibili al ricorrente.
5.- Con ricorso in appello, il Sig. To. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della predetta sentenza, deducendone l’erroneità innanzitutto per non aver dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti (primo motivo) e poi per aver inopinatamente riconosciuto al sig. Ma. Pi.136 voti, in luogo dei 130 attribuitigli in sede di scrutinio, laddove al massimo potrebbero essergli riconosciuti 131 voti (secondo motivo, rubricato “Erroneità e contraddittorietà della sentenza per non aver riconosciuto infondato nel merito – Irragionevolezza – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia elettorale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 4° comma T.U. n. 570/1960, e art. 72, comma 3, quarto periodo, TUEL. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 69, 1° comma T.U. n. 570/1960”).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Commissione Elettorale Centrale, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio, nonché il Sig.Pi. che ha chiesto il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Alla pubblica udienza del 5.05.2016 la causa, dopo la rituale discussione, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

‘DIRITTO’
6.- La fondatezza nel merito dell’appello, con particolare riguardo al secondo motivo di gravame, consente di prescindere dall’esame del primo motivo di gravame, con cui è stata contestata la correttezza della sentenza per non aver dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposto in primo grado dal ricorrente sig. Ma. Pi..
7. Passando pertanto all’esame delle censure contenute nel secondo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
7.1. Con riferimento alla questione relativa alla scheda contestata della sezione n. 22 deve invero condividersi la tesi dell’appellante, posto che, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del T.U. n. 570 del 1960, sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata e che, ai sensi dell’art. 72, comma 3, quarto periodo, del D. Lgs. n. 267 del 2000, ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, aggiungendosi che ciascun elettore può votare altresì per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
Conseguentemente le schede recanti il voto per il candidato alla carica di sindaco ed il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra liste sono da considerare valide per il sindaco e la lista a lui collegata, nel caso di specie “L. Sc. Sindaco”, ed inefficaci relativamente al voto di preferenza, ossia nel caso “Pi.” e “Pa.”, in quanto appartenenti a altra lista, non potendo invocarsi, in presenza della puntuale previsione normativa, la necessità di privilegiare l’effettiva volontà dell’elettore (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2015, n. 5384, secondo cui “Il criterio del voto disgiunto vale solo per il candidato sindaco e non anche per il consigliere comunale, nel senso che se il nome del candidato consigliere è indicato nello spazio di una lista diversa rispetto quella propria, è valido il voto di lista e non quello per il candidato consigliere”.
7.2. Anche quanto alle questioni concernenti le schede della sezione n. 27 le doglianze dell’appellante meritano accoglimento.
Se è vero infatti che, come precisato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241), l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”, dovendo pertanto salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore quando le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto (tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto), con la conseguenza che le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono considerarsi come tassativamente previste negli art. 64 e 69 t.u. n. 570/1960 (dovendo limitarsi le ipotesi di nullità ai casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio), non può sottacersi che è da ritenersi nulla la scheda recante il voto espresso col nominativo Pi. ed un altro voto col nominativo Fo. accanto alla lista Start con croce anche sulla lista “De.”, non essendoci elementi indiziari certi, precisi e concordanti sulla effettiva volontà dell’elettore.
Ad identiche conclusioni deve giungersi per la scheda votata sua sul simbolo della lista Start che sul simbolo della lista De., con espressione della preferenza per il candidato consigliere Pi., dal momento che non è desumibile una inequivoca volontà dell’elettore.
In omaggio al principio della preferenza del voto di lista (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2015, n. 5384, secondo cui ai sensi dell’art. 57 comma 7, t.u. 16 maggio 1960 n. 570, se nel corso delle elezioni amministrative gli elettori in alcune schede hanno dato il proprio voto ad una lista e il voto di preferenza ad un candidato di una diversa lista, quest’ultimo è inefficace) non potevano essere attribuite al ricorrente Pi. né il voto espresso col nominativo “Pi.” accanto alla lista “De.”, con croce sulla lista “Partito Democratico” (voto da riconoscere come espresso in favore di quest’ultima lista), né quello pure espresso col nominativo “Pi.” accanto alla lista “De.”, con segno accanto alla lista “Co. Sindaco” (voto da attribuirsi in realtà a quest’ultima).
8. Alla stregua di tali osservazioni che rende superfluo l’esame delle altre due contestazioni sollevate dall’appellante sub b5) e b6), l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. Ma. Pi..
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Ma. Pi..
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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