Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 13 giugno 2014, n. 3028
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2013, proposto da:
Ra.Kh.,
rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pi., con domicilio eletto presso lo stesso, in Roma, via (…);
contro
Questura di Pordenone e Ministero dell’Interno,
costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa, in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – SEZIONE I n. 00267/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Vittorio Stelo;
Udito per gli appellati, alla stessa udienza, l’avvocato dello Stato Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione I, con sentenza breve n. 267 del 9 maggio 2013, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dall’odierno appellante, cittadino bengalese, avverso il provvedimento in data 12 maggio 2010, con cui la Questura di Pordenone ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della accertata indisponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, della strumentalità del recente contratto di assunzione come domestico asseritamente solo allo scopo di evitare tale diniego, nonché dell’avvenuto trascorso del periodo previsto dalla normativa in attesa di occupazione.
2. L’originario ricorrente, con atto notificato l’11 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre 2013, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, facendo presente di essere entrato in Italia nel 2007 a seguito di richiesta nominativa tramite flussi e deducendo, con richiamo a pronunce di questo Consiglio, il mancato rilascio di permesso di soggiorno per i sei mesi previsti per l’appunto per l’attesa di occupazione che avrebbe permesso più agevolmente di reperire altro lavoro dopo il licenziamento e comunque l’erronea valutazione di fittizietà, effettuata senza alcuna verifica da parte della Questura, della stipula del contratto con connazionale ai fini dell’impiego come domestico.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Pordenone si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato depositato il 16 dicembre 2013.
4. Con ordinanza n. 340 del 23 gennaio 2014 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
5. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.
Il provvedimento della Questura di Pordenone si fonda, come già evidenziato in sede di giudizio cautelare, su due presupposti: l’uno invero irrilevante e l’altro privo di concreti elementi probatori.
Non rileva infatti l’inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall’art. 22, c. 11, del D.Lvo n. 286/1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l’esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego (cfr., fra le altre, Cons. St., Sezione V, n. 1692/2010), nella fattispecie giustificato anche dal licenziamento da precedente occupazione.
Ne deriva che non rileva a tal fine il periodo di attesa occupazione trascorso in fatto tra la presentazione dell’istanza alla Questura e l’adozione del relativo provvedimento, non potendo peraltro essere poste a carico dello straniero le lungaggini dell’Autorità amministrativa, che nel caso di specie ha impiegato ben undici mesi per evadere la pratica.
E’ chiaro, poi, che i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 286/1998 trovano applicazione solo una volta che sia decorso dalla perdita del posto di lavoro il termine previsto dall’ art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 .
Quanto alla asserita strumentalità dell’ultimo contratto di lavoro prodotto dall’interessato, essa è affermata dall’Amministrazione in modo assertivo ed apodittico e non è supportata da alcun probante riscontro istruttorio idoneo a smentire la effettività del rapporto instaurato.
Il provvedimento questorile va pertanto annullato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione in sede di riesame della posizione dell’interessato, già peraltro indebitamente omesso nel corso del processo, non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla citata ordinanza sospensiva.
6. L’appello quindi va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso in primo grado.
In considerazione del comportamento dell’Amministrazione, che si è anche costituita con mero atto formale, si ritiene di condannare la stessa al pagamento delle spese di giudizio dei due gradi, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna controparte costituita (Ministero dell’Interno e Questura di Pordenone) al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, da liquidarsi in Euro 5000,00 (cinquemila) oltre agli accessori dovuti per legge, a favore della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace – Presidente FF
Vittorio Stelo – Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 13 giugno 2014.
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