Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 luglio 2016, n. 3089

In base alla normativa vigente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 luglio 2016, n. 3089

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2016, proposto dal signor Ra. Zo., rappresentato e difeso dall’avvocato St. Gi., con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, piazza (…);
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della provincia di Trento, n. 366/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per il Ministero appellato l’avvocato dello Stato At. Ba.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Ra. Zo. era titolare di un primo permesso di soggiorno, scaduto il 4 ottobre 2013, quando l’interessato ne ha ottenuto un altro per attesa occupazione, di durata annuale, scaduto perciò il 4 ottobre 2014.
L’interessato ne ha chiesto allora il rinnovo, sempre allo stesso titolo, ma la Questura di Trento, tenuto conto che egli aveva superato il periodo massimo consentito per tale tipologia di permesso, e, in generale, non risultava avere un reddito e un lavoro regolare dal 30 giugno 2009, ha avviato la procedura per il rigetto della domanda di rinnovo, consegnandogli il relativo preavviso a mani il 30 gennaio 2015.
Il signor Zo. ha allora prodotto un certificato dell’Università di Trento, da cui risulta che egli:
– è iscritto alla locale Facoltà di Fisica dall’anno accademico 2013/14, ed ha superato il previsto numero minimo di esami;
– ha percepito, durante l’anno accademico 2014/15, una borsa di studio per € 4.850,00 (e una somma pari alla metà di questa, nell’anno accademico precedente).
2. Con il provvedimento impugnato in primo grado, il questore ha respinto la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno, affermando: – l’impossibilità di un ulteriore permesso per attesa occupazione, essendo ormai decorso il termine massimo previsto; – la non idoneità della borsa di studio assegnata a fungere da fonte di sostentamento; – la mancanza di un rapporto di lavoro in corso per potere ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, del D.P.R. n. 394 del 1999.
3. Con la sentenza appellata, il TAR ha poi respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando che: “la circostanza che lo straniero abbia comunque di fatto conseguito l’iscrizione all’Università, seguendone poi anche diligentemente i corsi, e beneficiando di una borsa di studio, non basta a fargli ottenere tale permesso di soggiorno. Il rilascio dello stesso, infatti, è regolato, quanto all’accesso ai corsi delle Università, dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e dall’art. 39 della l. 286/1998 il quale tra l’altro affida (III comma) al predetto regolamento di stabilire: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero”; e certamente il ricorrente non ha seguito tale procedura, né è possibile qualificare la borsa di studio, per il suo modesto importo e in difetto di disposizioni specifiche, come “garanzia di copertura economica”.
Ha aggiunto il TAR che “tra le ipotesi di conversione – o di diverso utilizzo – dei permessi di soggiorno non è inclusa quella da attesa occupazione a motivi di studio mentre lo è, a precise condizioni (art. 14 cit., VI comma, e art. 6, I comma, l. 286/1998), quella da motivi di studio a lavoro, evidentemente non reversibile”.
4. Propone ora appello il signor Zo., il quale deduce che:
a) contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, la Questura avrebbe dovuto verificare se sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso per proseguire gli studi, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 5, comma 9, per i lungo soggiornanti;
b) in ogni caso l’importo della borsa di studio costituirebbe reddito in concreto sufficiente per vivere, avuto riguardo anche all’alloggio messo a disposizione dall’Università, non potendo ritenersi indefettibile il rispetto del parametro dell’assegno sociale.
5. Nel giudizio resiste l’amministrazione, che ha chiesto la reiezione dell’appello.
6. La causa è stata, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare.
7. L’appello non è fondato e va respinto.
7.1. Il Giudice di prime cure con una motivazione adeguata e condivisibile ha rilevato che, in base alla normativa vigente, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio.
7.2. Non vi sono del resto i presupposti per un’estensione analogica dell’art. 5, comma 9, poiché, sebbene la sua ratio, come correttamente evidenziato dall’appellante, sia quella di consentire la permanenza sul territorio italiano agli stranieri che abbiano i requisiti per altro titolo rispetto a quello revocato, esso sotto il profilo testuale è specificatamente riferito ai titolari di un permesso di lungo soggiorno, in forza della maggiore stabilità che tale titolo garantisce, secondo uno schema di fondo che non lascia intravedere lacune, per gli altri titoli di soggiorno, suscettibili di essere colmate in via analogica.
Ciò non toglie, evidentemente, che l’appellante possa chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e dall’art. 39 della l. 286/1998.
8. Quanto al secondo motivo d’appello, incentrato sull’asserita sufficienza del reddito pur se inferiore all’assegno sociale, il Collegio, nel ribadire il carattere non vincolante del parametro, riferito dalla legge esclusivamente ai lungo soggiornanti ed ai ricongiungimenti familiari, non può che confermare la ragionevolezza del suo utilizzo quale fattore di orientamento della discrezionalità. Pertanto, nel caso di specie la valutazione non appare, in concreto, incongrua.
9. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta infondato e va pertanto respinto.
Avuto riguardo alla specificità della questione, appare equo compensare le spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente decidendo sull’appello in epigrafe indicato n. 2915 del 2016, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere – Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 12 luglio 2016.

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