Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 11 maggio 2015, n. 2335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2015, proposto da:

Yi.Zh., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Ca., Eg.Ma., con domicilio eletto presso Eg.Ma. in Roma, Via (…);

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 01865/2014, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Pa.Sa.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino cinese, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scadente il 7 aprile 2013, dichiarando di lavorare presso la ditta W. in Galbiate (LC), e di risiedere in quel Comune.

2. Il Questore di Lecco, con provvedimento n. 20 in data 26 marzo 2014, ha rilevato che:

(a) – la ditta W. non risultava esistente all’indirizzo di Galbiate registrato alla C.C.I.A.A., alla banca dati I.N.P.S. non figurano denunce del rapporto di lavoro né il versamento di contributi;

(b) – la ditta W. sarebbe ubicata di fatto in Carugo (CO); durante una perquisizione presso la ditta in data 17 marzo 2014, nel corso della quale sono emerse gravi irregolarità e sono stati identificati di prima mattina diciotto cittadini cinesi i quali dormivano nei locali attigui, l’appellante non è stato rintracciato (e nemmeno all’indirizzo di Galbiate, autocertificato come domicilio in allegato alla domanda di rinnovo);

(c) – nei confronti del titolare della ditta è stata redatta comunicazione di reato, per violazione dell’art. 5, comma 8-bis del d.lgs. 286/1998, per aver prodotto documentazione e reso dichiarazioni fittizie, in concorso con altri, al fine dell’ottenimento del titolo di soggiorno.

Ha poi sottolineato “l’irreperibilità dello straniero, la mancata dimostrazione di un alloggio, di redditi provenienti da fonti lecite”, affermando infine “che appare probabile che la condotta posta in essere rientri in un ampio fenomeno per cui gli stranieri interessati, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, vivono di fatto in luoghi diversi da quelli dichiarati non escludendo che ciò avvenga presso ditte in cui lavorerebbero, quindi in condizioni di irregolarità”, e l’impossibilità di valutare la situazione familiare attesa la falsa certificazione allegata all’istanza di rinnovo.

Su tali basi, ha negato il rinnovo.

3. Il TAR Lombardia, con la sentenza appellata (IV, n. 1865/2014), ha respinto il ricorso avverso il diniego, sottolineando che il ricorrente non ha dimostrato il possesso di redditi adeguati, né versamenti contributivi in suo favore, né di aver provveduto a denunciare il proprio datore di lavoro in relazione a tali omissioni.

4. Nell’appello, con riferimento a vizi di erronea ricostruzione dei fatti, falsa applicazione degli artt. 5 e 22, d.lgs. 286/1998, e 13, d.P.R. 394/1999, eccesso di potere per travisamento dei fatti, e violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10-bis, della legge 241/1990, si sostiene, in sostanza che:

(a) – riguardo agli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale nella sede di Carugo, la presenza dell’appellante è stata rilevata in data 29 novembre 2013 (non anche in occasione di altri accertamenti, in data 5 novembre 2013; e in data 17 marzo 2014 – trovandosi in transito alla frontiera aeroportuale di Malpensa), e questo è sufficiente a dimostrare che non si tratta di lavoro fittizio;

(b) – per contro, non possono provare la simulazione le irregolarità addebitate al datore di lavoro (assenza di reddito presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, omessa apertura della posizione lavorativa presso l’I.N.P.S., omessa comunicazione alla C.C.I.A.A. della variazione della sede operativa – invece non vi sarebbe, a suo dire, l’omesso versamento, in quanto i versamenti previdenziali sarebbero regolari );

(c) – il reddito estrapolato dall’estratto conto previdenziale integra quello minimo richiesto dall’art. 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. 286/1998 (senza contare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22, comma 11, d.lgs. cit.);

(d) – è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito di dare chiarezza, fin dalle fasi procedimentali, della sede di lavoro, del reddito percepito e del luogo di domicilio.

5. L’Avvocatura si è costituita formalmente.

6. Il Collegio osserva che la sentenza appellata ha concentrato l’attenzione sul requisito reddituale.

Quanto a tale requisito, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, l’orientamento consolidato di questa Sezione è nel senso che: (a) – il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687); (b) – la misura di detto requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, III, 2 luglio 2014, n. 3342; 11 settembre 2014, n. 4652), e per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. 286/1998, e dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999 (cfr. Cons. Stato, III, 19 gennaio 2015, n. 117).

7. Il reddito, se correttamente considerato – come fa la sentenza – sulla base del CUD per l’anno 2013, raggiunge un importo (di poco) al di sotto della soglia minima stabilita dall’art. 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. 286/1998 (vale a dire un importo “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare” e, per “due o più figli di età inferiore agli anni quattordici (…) non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale”, considerando anche che “Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”).

Tuttavia, non è dato sapere quante persone compongano il nucleo famigliare dell’appellante, e ciò, in presenza di soli familiari a carico, potrebbe rendere il requisito largamente insufficiente.

8. Va aggiunto che, se dette soglie possono essere applicate pedissequamente in caso di (primo) rilascio, viceversa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del d.lgs. 286/1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso di soggiorno (cfr., Cons. Stato, III, 10 dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596).

9. Tuttavia, nel caso in esame, una considerazione prospettica favorevole all’appellante non può essere effettuata, non avendo egli prospettato, neanche in giudizio, elementi in ordine ad un atteso incremento del reddito, presumibilmente idoneo a consentirgli di raggiungere la soglia prevista dalla legge.

10. Inoltre, nel provvedimento la Questura ha contestato anche la mancanza di un alloggio idoneo.

E non sembra dubbio che, dagli artt. 5-bis, 22, comma 2, e 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. 286/1998, nonché 8-bis, comma 1, e 9, comma 4, lettera c), del d.P.R. 394/1999, si possa desumere che la disponibilità di un alloggio idoneo, vale a dire conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali, costituisca altresì requisito per la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano.

11. A ben vedere, la mancanza di elementi informativi in ordine alla situazione reddituale e alloggiativa dell’appellante (e della sua famiglia), si inquadra nella condizione di “irreperibilità” dell’appellante (intesa nel senso di non attendibilità del domicilio dichiarato, e conseguente non conoscenza del domicilio reale, quanto meno al momento dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento), che risulta contestata nel diniego di rinnovo.

Tale condizione giustifica la mancanza di comunicazioni a fini di partecipazione procedimentale.

Peraltro, neanche in giudizio l’appellante ha indicato, e tanto meno documentato gli elementi che, a suo dire, avrebbero potuto condurre ad un provvedimento a lui favorevole.

11. In conclusione, il provvedimento impugnato e, limitando l’esame, la sentenza appellata, hanno rilevato con argomentazioni condivisibili la mancanza di presupposti necessari per la positiva valutazione dell’istanza di rinnovo.

12. L’appello deve pertanto essere respinto.

13. Considerata la natura formale delle difese dell’Amministrazione (e la non tempestiva esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 789/2015), le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria l’11 maggio 2015.

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