Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 12 maggio 2015, n. 2370

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2015, proposto da:

Fr.Ba., rappresentato e difeso dall’avv. Do.So., con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, p.zza (…);

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia – Sottocommissione Elettorale, U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia;

nei confronti di

Comune di Spilinga, Si.Co.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 00834/2015, resa tra le parti, concernente l’esclusione della lista “Continuità e Sviluppo per Spilinga” dalla competizione elettorale del 31 maggio 2015 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Spilinga.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 12 maggio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito per l’appellante l’avv. Do.So.;

FATTO e DIRITTO

Visto l’art. 129, commi 6 e 9, c.p.a. in base al quale il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali “…è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”;

Preso atto che l’oggetto del presente giudizio è costituito dai provvedimenti, relativi all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31 maggio 2015, di esclusione della lista “Continuità e sviluppo per Spilinga”, avente quale candidato Sindaco l’attuale appellante e n. 10 candidati al Consiglio;

Atteso che il TAR ha respinto compiutamente tutte le censure avverso i contestati provvedimenti;

Considerato che le amministrazioni interessate prima, ed il TAR poi, hanno fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504), in materia di sottoscrizione da parte degli elettori di fogli dei quali non via sia la certezza che siano stati materialmente collegati al foglio contenente la dichiarazione di presentazione della lista al momento della sottoscrizione medesima, in quanto privi di elementi che rendano certa la consapevolezza dei sottoscrittori stessi dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo della lista che appoggiavano;

Rilevato che nella fattispecie concreta emergono dei profili di anomalia i quali escludono la possibilità di individuare un sicuro collegamento tra i frontespizi recanti le indicazioni prescritte dalla legge ed i fogli racchiudenti le sottoscrizioni. Non vi è, in altre parole, alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le proprie sottoscrizioni sui fogli allegati, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati, con conseguente violazione della ratio della norma di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori;

Considerato, in via generale, come è noto, che la rilevazione dell’esistenza, al momento della presentazione della lista, di spillature e timbrature vale pur sempre a condizione che l’apprezzamento della fattispecie permetta di concludere con ragionevole certezza che attraverso tali accorgimenti, appunto, le sottoscrizioni siano state raccolte utilizzando ab origine un modello documentalmente unico, sì che la norma possa ritenersi rispettata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011 n. 81), dovendo emergere nello specifico “indizi gravi, precisi e concordanti” che facciano propendere per l’avvenuto adempimento della prescrizione;

Ritenuto che le modalità di presentazione della lista in questione non consentono alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all’atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto;

Ritenuto, quindi, non sussistente alcun vizio di ultrapetizione della sentenza del TAR, così come dedotto in appello, poiché anche l’Amministrazione ha nella sostanza stabilito, correttamente come si è detto, che non fosse raggiunta la certezza che i fogli fossero stati originariamente (all’atto della sottoscrizione) materialmente uniti; non avendo raggiunto legittimamente tale certezza, i fogli sono stati considerati materialmente disgiunti (ovviamene ab origine);

Ritenuto, comunque, che nel caso di specie la modalità di identificazione di ciascuno dei candidati non sono specificate, non emergendo in alcun modo la circostanza, che deve essere specificata in modo espresso all’atto di autenticazione, che l’identificazione sia avvenuta per conoscenza personale;

Considerato, come è noto, che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della liste o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;

Richiamate e condivise, in conclusione, tutte le argomentazioni svolte dalle autorità emananti nonché dall’impugnata sentenza che conducono alla reiezione dei mezzi posti a sostegno del gravame;

Nulla per le spese di giudizio, in assenza di costituzione degli appellati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2015.

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