Nella vigenza dell’articolo 21-nonies della l. 241 del 1990 – per come introdotto dalla l. 15 del 2005 – l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: i) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevolé per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; ii) che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); iii) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 8
Data udienza 21 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2017, proposto dai signori Vi. No. e Ma.De. Ga., rappresentati e difesi dall’avvocato Ni. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ar. Sf. in Roma, via (…)
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione I, n. 1636/2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Ca. per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia e recante il n. 1740/2008 i coniugi Vi. No. e Ma. De. Ga., premesso di essere proprietari nel Comune di (omissis) (BA) di un’area con soprastanti tre fabbricati, impugnavano – chiedendone l’annullamento – l’ordinanza comunale n. 124 del 26 agosto 2008 con cui era stata annullata la concessione edilizia in sanatoria del 7 ottobre 1999 in relazione all’unità immobiliare adibita a guardiania e ne era stata ordinata la demolizione.
La concessione in sanatoria riguardava una unità immobiliare adibita a guardiania, facente parte di un complesso ex industriale, composto anche da un capannone e da un fabbricato ad uso ufficio, acquistato unitamente alla guardiania. Mediante successivi titoli abilitativi intervenuti sino al 2005, che avevano riguardato anche gli altri immobili del complesso, con connessi mutamenti di destinazione d’uso, l’originario capannone industriale era stato trasformato in cinema/teatro e la ex guardiania in bar/rosticceria.
In esito al riscontro di irregolarità all’esito di un sopralluogo svolto nel corso del 2007, nel 2008 venivano avviati procedimenti per l’annullamento dei titoli edilizi, sia per l’immobile adibito a cinema/teatro, che per quello relativo a bar/rosticceria.
Il procedimento relativo al primo veniva archiviato, in ragione della ritenuta assenza di ragioni attuali di interesse pubblico in raffronto alla esigenze di certezza delle situazioni giuridiche; il secondo sfociava invece nel provvedimento di annullamento in autotutela oggetto del presente giudizio.
Con l’appellata sentenza n. 1636/2010 il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato.
Il primo Giudice ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria dell’ottobre del 1999 risultasse giustificato alla luce dell’illegittimità della sanatoria, per essere stata rilasciata in difetto di istruttoria, sulla scorta di una errata prospettazione dello stato dei luoghi, con conseguente situazione permanente contra ius, rispetto alla quale risultava un interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità violata.
La sentenza in epigrafe, dopo aver esposto le ragioni a fondamento del ritenuto ampliamento del manufatto in pendenza della pratica di condono da parte dei nuovi proprietari e aver collegato lo stesso ad una domanda presentata dalla originaria proprietaria in modo ambiguo, previo accordo con i ricorrenti verosimilmente già in trattative per l’acquisto, così essenzialmente argomenta:
a) l’affidamento riposto dai privati nella legittimità della concessione in sanatoria, invocato nel ricorso, non è degno di tutela in mancanza di buona fede, atteso che la situazione di illegalità è stata determinata dai ricorrenti, ampliando la ex guardiania in epoca successiva all’acquisto;
b) pertanto, l’amministrazione non aveva l’obbligo di verificare se l’interesse al ripristino della legalità violata fosse o meno prevalente sul contrapposto interesse dei privati; né il potere dell’amministrazione di annullamento dell’atto risulta limitato in ragione del lungo tempo trascorso dal rilascio della concessione illegittima;
c) il manufatto, ricadente in zona di inedificabilità assoluta ai sensi della legge regionale pugliese 31 maggio 1980, n. 56 (in tema di ‘Tutela e uso del territoriò), non avrebbe potuto essere condonato o altrimenti sanato;
d) nella fattispecie, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata – che nel caso di abusi edilizi risulta in re ipsa e non richiede una particolare motivazione – è prevalente rispetto all’interesse dei ricorrenti al mantenimento del manufatto abusivo, venendo anche in questione valori ambientali d’importanza prevalente secondo il legislatore regionale.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori No. e De. Ga. i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 – Erronea valutazione della violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – Erronea valutazione dell’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e per motivazione insufficiente ed incongrua – Violazione del principio di proporzionalità;
2) Erronea valutazione dell’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;
3) Erronea valutazione dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione;
4) Violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 3 stessa legge – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta illogicità, sviamento.
Con ordinanza 20 ottobre 2010, n. 4799 la Quarta Sezione di questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata, proposta in via incidentale dai signori No. e De. Ga..
Con ordinanza 19 aprile 2017, n. 1830 la Quarta Sezione di questo Consiglio, ravvisando un contrasto giurisprudenziale circa un punto di diritto centrale ai fini della definizione della controversia, ha sospeso il giudizio e ha rimesso la questione a questa Adunanza plenaria articolando il seguente quesito: “se, nella vigenza dell’art. 21-nonies, come introdotto dalla legge n. 15 del 2005, l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, sub specie di concessione in sanatoria, intervenut[o] ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, debba o meno essere motivat[o] in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico valutato in concreto in correlazione ai contrapposti interessi dei privati destinatari del provvedimento ampliativo e agli eventuali interessi dei controinteressati, indipendentemente dalla circostanza che il comportamento dei privati possa aver determinato o reso possibile il provvedimento illegittimo, anche in considerazione della valenza – sia pure solo a fini interpretativi – della ulteriore novella apportata al citato articolo, la quale appare richiedere tale valutazione comparativa anche per il provvedimento emesso nel termine di 18 mesi, individuato come ragionevole, e appare consentire un legittimo provvedimento di annullamento successivo solo nel caso di false rappresentazioni accertate con sentenza penale passata in giudicato”.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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