Conoscenza dello stato di insolvenza e presunzioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13512.

Conoscenza dello stato di insolvenza e presunzioni

In tema di presunzioni è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità di fondare la decisione sullo strumento di prova presuntiva e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13512

Data udienza 10 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Conoscenza dello stato di insolvenza e presunzioni – Fallimento – Art. 67, comma 2, L. Fall. – Inefficacia pagamenti – Conoscenza dello stato di insolvenza – Prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25871/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in forza di procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ditta (OMISSIS), nella persona del Curatore, Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI n. 2346/2018, pubblicata il 22 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Conoscenza dello stato di insolvenza e presunzioni

RILEVATO

CHE:
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13645/2014 del 17 ottobre 2014, ha dichiarato inefficaci, L.Fall., ex articolo 67, comma 2, i pagamenti eseguiti dalla ditta individuale (OMISSIS) il 17 aprile 2009 per Euro 30.000, il 5 maggio 2009 per Euro 24.313,59 e in data 14 maggio 2009 per Euro 24.000,00, condannando la (OMISSIS) alla restituzione del complessivo importo di Euro 78.313,59, oltre interessi legali dal 28 settembre 2012, al saldo, ritenendo sussistente l’elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza sulla scorta delle iscrizioni di ipoteche e delle molteplici iscrizioni di protesti gia’ presenti dal febbraio 2009, della qualita’ professionale dell’accipiens e della circostanza che lo stesso operava nel medesimo settore dell’edilizia della societa’ fallita e nella medesima area geografica ed escludendo l’operativita’ della esenzione di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), per la mancanza di prova sui termini d’uso.
2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto parzialmente il gravame, riformando i primi due capi della sentenza dichiarando inefficaci i pagamenti di Euro 24.313,59 del 5 maggio 2009 e di Euro 24.000,00 del 14 maggio 2009 e condannando la Curatela a restituire la complessiva somma di Euro 48.313,59, oltre interessi dal 28 settembre 2012, al saldo.

 

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3. La Corte di merito ha rilevato che:
– era infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria dovendosi prendere come momento temporale di riferimento la data di pubblicazione della sentenza (30 settembre 2009) e non quella della camera di consiglio (23 settembre 2009);
– doveva essere accolto il secondo motivo di appello, avuto riguardo al pagamento di Euro 30.000,00 avvenuto in data 17 aprile 2009, mancando ogni riferimento all’assegno circolare con cui era stato eseguito e non essendo stato provato detto pagamento nemmeno in primo grado, ne’ era sufficiente il partitario prodotto dalla Curatela privo di sottoscrizione e di riferimenti formali agli organi rappresentativi della societa’;
– la conoscenza dello stato di insolvenza correttamente era stata ricavata dalla decina di protesti iscritti gia’ dal gennaio 2009 e fino all’aprile 2009 e dall’ipoteca iscritta nel marzo 2009;
– non poteva essere applicata l’esenzione prevista dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), per la mancanza di prova di accordi taciti o espressi circa il differimento dei pagamenti a valle della vendita e perche’, in ogni caso, l’esenzione andava riferita alle modalita’ di pagamento proprie del rapporto tra le parti in causa e non alle prassi del settore economico di riferimento.
4. La (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, cui la Curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal Fallimento controricorrente per la violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

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2. Con il primo motivo la societa’ ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi in riferimento al punto della sentenza oggetto di gravame, pagg. 5-6, in cui la Corte di appello ha rigettato il secondo motivo d’appello inerente la carenza di prova della scientia decoctionis a carico del Fallimento L.Fall., ex articolo 67, comma 2, senza avere esaminato i fatti dedotti espressamente dalla ricorrente nel secondo motivo d’appello a fondamento della inconoscibilita’ dello stato di decozione, ovvero la mancata sollecitazione della ditta fallita al pagamento; la mancata sospensione e/o riduzione delle forniture; l’assenza di pagamenti anticipati rispetto ai tempi usuali; l’aggiudicazione della ditta (OMISSIS) di importanti appalti pubblici, l’apertura di dieci cantieri aperti nella sola zona frattese e l’avanzamento dello stato dei lavori, come dimostrato dai futuri acquirenti degli immobili che sceglievano presso lo Show Room i pavimenti e i rivestimenti con cui completare i cespiti.
3. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L.Fall., articolo 67, comma 2, e degli articoli 2727 e 2729 c.c., in riferimento al punto della sentenza oggetto di gravame, pagg. 5-6, in cui la Corte di appello ha rigettato il secondo motivo d’appello inerente la carenza di prova della scientia decoctionis a carico del Fallimento L.Fall., ex articolo 67, comma 2, prescindendo da qualsivoglia analisi circa la gravita’, precisione e concordanza delle presunzioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione in rapporto agli elementi ed ai fatti pacifici dedotti dalla appellante nel secondo motivo d’appello.
4. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullita’ della sentenza per la carenza dei requisiti di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, manifesta illogicita’ degli elementi fondanti la stessa risolventesi in carenza di motivazione, nel punto, pagg. 5-6, in cui la Corte ha rigettato il secondo motivo d’appello inerente la carenza di prova della scientia decoctionis a carico del fallimento L.Fall., ex articolo 67, comma 2, ritenendo la prova per testi articolata dalla ricorrente generica.

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4.1 Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente correlate, sono inammissibili.
4.2 In proposito, va evidenziato che la prova della conoscenza dello stato di decozione puo’ essere fornita, oltre che in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, anche in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che “in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualita’ personali e professionali, nonche’ alle condizioni in cui egli si e’ trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (Cass., 15 febbraio 2016, n. 2916).
Questa Corte ha affermato che l’onere probatorio a carico della procedura concorsuale, ove si faccia ricorso a presunzioni, va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo puo’ legittimamente dirsi acquisita non quando la conoscenza dello stato di decozione possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, dal momento che tale prova risulterebbe inutilizzabile perche’ correlata a un parametro, del tutto teorico, di “creditore avveduto”, bensi’ quando la probabilita’ della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovata ad operare, nella specie, la controparte del fallito (Cass., 3 maggio 2012, n. 6686).
La sussistenza del requisito della scientia decoctionis, inoltre, non puo’ essere desunta dalla mera conoscibilita’ dello stato di insolvenza, ne’ puo’ essere ravvisata per il fatto che l’ignoranza dell’insolvenza sia colpevole; cio’ nonostante le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto concorrono a fornire la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza. Dunque tramite il ricorso alla prova presuntiva sono valorizzabili anche elementi di fatto che attengano alla conoscibilita’ dello stato di insolvenza, purche’ gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass., 23 settembre 2009, n. 20482; Cass., 28 agosto 2001, n. 11289).
Ai fini della dimostrazione del presupposto soggettivo dell’azione assume rilievo, dunque, la concreta situazione psicologica della parte nel momento in cui e’ stato compiuto l’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilita’ oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte; tuttavia, poiche’ la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui puo’ essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte della procedura concorsuale, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilita’ possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere, in via presuntiva, la scientia decoctionis (Cass., 13 marzo 2020, n. 7165).

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4.3 Cio’ posto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’accertamento del giudice del merito, in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l’azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass., 17 luglio 2007, n. 15939;Cass., 8 febbraio 2019, n. 3854).
Questa Corte ha, altresi’, affermato che in tema di presunzioni e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunita’ di fondare la decisione sullo strumento di prova presuntiva e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass., 14 maggio 2005, n. 10135).
Piu’ in particolare, questa Corte ha affermato il principio che “Spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass., 2 aprile 2009, n. 8023; Cass., 21 ottobre 2003, n. 15737; Cass., 8 gennaio 2015, n. 101).
4.4 Tanto premesso, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della conoscenza dello stato di decozione dalla decina di protesti iscritti a partire dal gennaio 2009 e fino all’aprile 2009, oltre che dall’ipoteca iscritta nel marzo 2009 e ha, poi, affermato che i suddetti elementi non potevano non allarmare un operatore commerciale esperto, quale la (OMISSIS), che peraltro operava nel medesimo settore dell’edilizia della societa’ fallita e nella stessa area geografica, e a cui la ditta (OMISSIS) aveva chiesto importanti forniture per una somma non indifferente che ritardava a saldare.
4.5 A fronte di cio’ appare infondata la censura di omessa valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi specificati nel secondo motivo di appello: mancata sollecitazione della ditta fallita al pagamento; mancata sospensione e/o riduzione delle forniture; assenza di pagamenti anticipati rispetto ai tempi usuali; aggiudicazione della ditta (OMISSIS) di importanti appalti pubblici; apertura di dieci cantieri nella zona di (OMISSIS) e avanzamento dello stato dei lavori, in ragione degli acquisti dei pavimenti e dei rivestimenti effettuati dai futuri acquirenti degli immobili presso lo Show Room.
4.6 Al riguardo osserva innanzi tutto il Collegio che il vizio di omessa motivazione deve riguardare, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un fatto controverso e “decisivo” per il giudizio.

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E sul punto questa Corte ha evidenziato che, ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti e dei diversi elementi di fatto e di diritto sottoposti all’esame del decidente, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicita’ della motivazione, alla stregua di tutti gli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, evidenziando la decisivita’, nel contesto della motivazione svolta, degli elementi non valutati, sotto il profilo della incidenza causale del vizio di motivazione sulla decisione adottata, non potendo solo limitarsi ad inficiare uno degli elementi della complessiva valutazione (Cass.,11 luglio 2011, n. 15156; Cass., 7 aprile 2005, n. 7259).
4.7 Anche la doglianza relativa alla genericita’ della prova e’ inammissibile, perche’, in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluita’ e sulla genericita’ di una prova per testimoni e’ insindacabile in Cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che puo’ essere censurata solo se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., 10 settembre 2004, n. 18222) o per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass., 8 gennaio 2015, n. 66).
Il che non si e’ verificato nella fattispecie che ne occupa, avendo la Corte territoriale affermato che il creditore aveva allegato elementi presuntivi di segno contrario in modo generico, perche’ privi di elementi di dettaglio (cosi’ sulle commesse e sui cantieri), di tal che’ anche la relativa prova testimoniale risultava genericamente articolata.
4.8 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari che hanno escluso la sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla societa’ ricorrente non valgono di per se’ a riscontrare la fondatezza delle difese e delle deduzioni espresse dalla stessa, ne’ assumono decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate nel richiamato giudizio (R.G. 27269/2012).
5. Con il quarto motivo la societa’ ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per carenza dei requisiti di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, manifesta illogicita’ degli elementi fondanti la stessa risolventesi in carenza di motivazione, nel punto della sentenza oggetto di gravame, pagg. 6, in cui la Corte ha rigettato il terzo motivo d’appello inerente la non sottoponibilita’ ad azione revocatoria dei pagamenti di cui e’ causa, essendo stati gli stessi effettuati nell’esercizio dell’attivita’ di impresa e nei termini d’uso, non ritenendo provata la dedotta qualita’ dei pagamenti, sebbene le caratteristiche dei pagamenti fossero stati oggetto di una prova per testi, con istanza reiterata in appello e non ammessa dalla Corte.
5.1 Il motivo e’ infondato.

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5.2 Con specifico riferimento all’esenzione di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), va precisato che questa Corte, nell’individuare la ratio della norma citata ha ritenuto che “la soluzione piu’ appagante e’ quella che privilegia il rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalita’ di pagamento. E d’altra parte, a riconoscere valenza dirimente alla prassi del settore economico di riferimento, si finirebbe sostanzialmente con l’equiparare la fattispecie di cui si discute a quella di cui all’articolo 67, comma 1, n. 2 (pagamento anormale), al di la’ della inequivoca diversa previsione normativa; ne’, infine, l’interpretazione che qui si adotta trasmoda nel profilo soggettivo della revocatoria, che riguarda profilo diverso dell’istituto in oggetto” (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25162).
Inoltre, questa Corte ha anche affermato che “Il rinvio della L.Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa, attiene alle modalita’ di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute” (Cass., 18 marzo 2019, n. 7580).
5.3 Cio’ posto, la Corte territoriale, motivando specificamente sul punto, ha affermato, peraltro con una ratio che non e’ stata censurata dalla societa’ ricorrente, la non configurabilita’ dell’esenzione di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), rilevando che non era stato allegato o provato alcun accordo tacito o espresso tra le parti in causa circa il differimento dei pagamenti a valle della vendita, a fronte di una prova genericamente articolata diretta a riscontrare che le modalita’ di pagamento del (OMISSIS) erano praticate da anni ed erano estese, dal (OMISSIS) ad altri imprenditori a causa della crisi del settore; di una prova, quindi, non diretta a dimostrare se esistesse un accordo tacito o espresso sulle modalita’ di pagamento tra il (OMISSIS) e la societa’ ricorrente.
Ed invero, l’esenzione in oggetto attiene non gia’ al contenuto del contratto, ma all’ambito “fattuale” dell’andamento del rapporto e della esecuzione del negozio avuto riguardo alle concrete modalita’ di adempimento della prestazione, con il conseguente corollario che seppure la fonte dell’uso vada ricercata in primo luogo nella convenzione, se gli accordi originari sono stati nella prassi contrattuale esistente tra le parti tacitamente modificati, deve farsi riferimento al concreto atteggiarsi dell’esecuzione del rapporto.
6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Fallimento controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonche’ dichiarato obbligato al pagamento dell’ulteriore importo, ove dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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