Conformità catastale: produzione ammessa anche in causa

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 24437 del 3 settembre 2025, ha fornito un’importante precisazione riguardo alla produzione in giudizio della dichiarazione di conformità catastale e della planimetria ai fini del trasferimento immobiliare.

La Suprema Corte ha stabilito che la produzione di tali documenti — che sono necessari per la validità degli atti traslativi, come richiesto dalla normativa urbanistica — può avvenire anche in corso di causa. Tale produzione è sottratta alle preclusioni che normalmente regolano l’attività di deduzione e produzione documentale delle parti (ovvero non incontra i termini rigidi di deposito). La condizione essenziale per questa deroga è che la produzione si sia resa necessaria a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione (ad esempio, in un giudizio di rinvio) finalizzata a consentire il definitivo trasferimento dell’immobile.

In sostanza, la Cassazione riconosce la natura speciale di tali adempimenti, legati alla regolarità del bene in vista del trasferimento coattivo o finale, permettendone la sanatoria in corso di giudizio qualora ciò sia imposto dalle necessità del processo e della pronuncia di legittimità.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 settembre 2025| n. 24437.

Conformità catastale la produzione ammessa anche in corso di causa

Massima: La produzione della dichiarazione di conformità catastale e della planimetria può avvenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti, purché tale produzione sia resa necessaria dalla pronuncia della Corte di cassazione per il trasferimento dell’immobile.

 

Ordinanza|3 settembre 2025| n. 24437. Conformità catastale la produzione ammessa anche in corso di causa

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Autenticità della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto – Giudizio di rinvio – Natura di giudizio chiuso – presenza delle menzioni catastali – Condizione dell’azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. – Sussistenza al momento della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Relatore

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23835/2023 R.G. proposto da:

Al.Al., rappresentata e difesa dall’avvocato SA.GI. (Omissis);

-ricorrente-

contro

Va.Do., rappresentato e difeso dall’avvocato RA.NI. (Omissis) unitamente all’avvocato GE.DO. (Omissis);

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5113/2022, depositata il 2/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Conformità catastale la produzione ammessa anche in corso di causa

PREMESSO CHE

1. Nel 2001 Va.Do. ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli Al.Al., chiedendo di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta dalla convenuta in calce alla dichiarazione di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata dall’attore in relazione a un immobile sito in Napoli e, quindi, di accertare la conclusione inter partes di un contratto definitivo di compravendita e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile; in subordine, di accertare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita e, conseguentemente, di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto definitivo. Il Tribunale di Napoli, per quanto interessa il presente giudizio, dichiarava l’autenticità della sottoscrizione apposta da Al.Al. all’accettazione della proposta di acquisto, qualificava il contratto come contratto di compravendita e, per l’effetto, dichiarava trasferita la proprietà dell’immobile oggetto di causa. Proposto appello in via principale da Al.Al. e in via incidentale da Va.Do., la Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza di prime cure, escludendo l’avvenuto perfezionamento di un contratto inter partes, sul rilievo che sia la proposta di acquisto che la conseguente accettazione non erano state scambiate direttamente tra le parti. Il ricorso per cassazione di Va.Do. è stato accolto da questa Corte, che – con la sentenza n. 4745/2014 -ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa dinnanzi alla Corte territoriale, affinché accertasse se fra le parti fosse intervenuta o meno la conclusione del contratto di compravendita.

2. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Napoli ha qualificato il contratto concluso tra le parti non come contratto definitivo, immediatamente traslativo, bensì come contratto preliminare e ha emesso sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell’immobile in favore di Va.Do., subordinatamente al pagamento del residuo prezzo. La sentenza n. 2222/2015 è stata impugnata da Al.Al.

Con la sentenza n. 12654/2020 la Corte di cassazione ha accolto parzialmente il dodicesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale ex art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985″, ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli.

3. Il giudizio è stato riassunto da Va.Do., che ha depositato in data 19 ottobre 2020 l’atto di un tecnico, abilitato alla presentazione degli atti di accertamento catastale, che ha attestato la conformità “allo stato di fatto del sopra indicato immobile dei dati catastali e delle relative planimetrie depositate in catasto”, e in data 9 marzo 2021 la planimetria dell’immobile. Con la sentenza n. 5113/2022 la Corte d’Appello di Napoli, accertata l’acquisizione agli atti delle menzioni catastali di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985, ha accolto la domanda di Va.Do. ex art. 2932 c.c. e ha trasferito in suo favore la proprietà dell’immobile.

4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Al.Al.

Resiste con controricorso Va.Do.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente, quest’ultimo chiedendo alla Corte di condannare controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Conformità catastale la produzione ammessa anche in corso di causa

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 394, comma 3, e 384, comma 2, c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento”: la Corte d’Appello ha violato le disposizioni richiamate, che configurano il processo in sede di rinvio quale “processo chiuso all’attività delle parti, alle quali è preclusa ogni possibilità di sollevare nuove eccezioni, di produrre nuove prove e nuova documentazione”.

La censura non può essere accolta. È vero che il giudizio di rinvio è configurato dal legislatore quale giudizio “chiuso” nel quale, a norma dell’art. 394 c.p.c., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, e non e quindi ammessa la produzione di nuovi documenti (cfr., ex multis, Cass. n. 21587/2009 e Cass. 27736/2022). Tuttavia, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento (in tali termini Cass. n. 17240/2023).

Nel caso in esame, questa Corte ha rilevato come la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto che il disposto dell’art. art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 non trovi applicazione, per essere l’articolo entrato in vigore successivamente alla proposta di acquisto di Va.Do., e ha precisato che il disposto dell’articolo trova invece applicazione a tutti i contratti di trasferimento conclusi (con atto delle parti ovvero con sentenza emanata dal giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c.) dopo la sua entrata in vigore. Questa Corte ha ancora precisato che “la presenza delle menzioni catastali (l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest’ultima sostituibile da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell’azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”.

Il giudice di rinvio ha pertanto correttamente ritenuto ammissibile nel giudizio di rinvio il deposito sia della attestazione di conformità catastale dell’immobile sia della planimetria che riporta i dati di identificazione catastale dell’immobile, trattandosi di documenti il cui deposito si è reso necessario sulla base della pronuncia della Corte di cassazione.

Conformità catastale la produzione ammessa anche in corso di causa

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di mala fede o colpa grave necessari per la pronuncia di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 6.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 1 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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