Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 ottobre 2021| n. 36421.

Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite.

In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità.

Sentenza|7 ottobre 2021| n. 36421. Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite

Data udienza 6 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Confisca di prevenzione – Utilità – Azienda – Incapienza reddituale – Non decisività – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo dell’8 marzo 2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente PATERNO’ RADDUSA Benedetto;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, BIRRITTIERI Pierluigi, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite

RITENUTO IN FATTO

1. Con due diversi decreti, emessi in data 1 ottobre 2014 e 1 giugno 2015, il Tribunale di Trapani ha disposto la confisca di prevenzione di piu’ utilita’ ritenute nella disponibilita’ di (OMISSIS), alcune formalmente ascritte alla sua titolarita’ (taluni rapporti bancari), altre fittiziamente in testa a soggetti terzi, segnatamente ai figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): in particolare, sono state confiscate le quote societarie e il compendio aziendale delle societa’ (OMISSIS) S.n.c. e (OMISSIS) s.r.l.; alcuni libretti a risparmio e altri rapporti bancari; due imprese individuali e i relativi compendi aziendali; alcuni terreni.
2. Interposto appello, la Corte di appello di Palermo, con decreto del 19 febbraio 2018, ha rigettato il gravame del proposto e del terzo interessato (OMISSIS) e dichiarato inammissibili quelli dei terzi interessati (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Proposto ricorso in cassazione, questa Corte, con sentenza n. 37495 del 6 giugno 2019, ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla sola posizione del proposto, dichiarando inammissibili le impugnazioni dei terzi interessati.
Ad avviso della Corte, il giudizio reso dai giudici dell’appello non reggeva l’urto delle censure mosse dalla difesa del proposto quanto alla omessa motivazione in ordine alla correlazione temporale che deve legare gli acquisti dei beni, oggetto del provvedimento di confisca, e l’epoca di manifestazione della pericolosita’ sociale del (OMISSIS).
Cio’ sotto un duplice versante.

 

Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite

3.1. In primo luogo, perche’ il decreto impugnato non chiariva a quale categoria di soggetti pericolosi, tra quelli indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, veniva fatto riferimento nel fondare soggettivamente la confisca: in particolare, il tenore del provvedimento impugnato non consentiva di chiarire se nel caso era stata riscontrata la pericolosita’ qualificata, legata alla appartenenza del (OMISSIS) ad associazione di stampo mafioso, gia’ attestata da un pregresso decreto del Tribunale di Trapani per fatti risalenti al piu’ tardi al 1996 (con il quale era stata applicata al (OMISSIS) una misura personale e disposta la confisca di beni e quote societarie); o se la misura poggiava sulla pericolosita’ generica, testimoniata da un passaggio della relativa motivazione in cui si metteva in evidenza che, rispetto alla detta pericolosita’ qualificata, emersa alla fine degli anni ‘90 e presa in considerazione dal citato decreto del 1998, le ulteriori acquisizioni istruttorie sebbene non potessero “costituire manifestazione di una pericolosita’ qualificata, rappresentavano in ogni caso espressione di una reiterazione sistematica di condotte delittuose economicamente rilevanti, dalle quali il proposto traeva almeno in parte i mezzi per il proprio sostentamento, cosi’ potendosi apprezzare svariati fatti illeciti riconducibili a condotte poste in essere nel contesto di traffici illeciti dai quali il proposto ha tratto in larga parte i mezzi di sussistenza, alla stregua della categoria criminologica di cui all’articolo 4, lettera c) e articolo 1, lettera a) e b)” (in termini la sentenza rescindente che a sua volta riportava la pag. 41 del decreto della Corte d’appello)”. Incertezza, questa, che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, imponeva di precisare a quale tra le categorie considerate dall’articolo 4 la misura risultava legata, dovendosi escludere a priori che l’ablazione potesse riferirsi ai soggetti pericolosi tipizzati ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a), categoria espunta dal sistema proprio per effetto del detto intervento reso dalla Corte Costituzionale.
3.2. Sotto altro versante, nella citata sentenza di annullamento, si rimarcava l’ulteriore integrale difetto di motivazione avuto riguardo alla necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosita’ e il momento di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento di confisca, presupposto imprescindibile della confisca, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosita’ generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosita’ qualificata “ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo (come risulta nel caso di specie) sino a far ipotizzare la possibilita’ di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosita’ qualificata” (cosi’, pedissequamente, la sentenza di annullamento che richiamava altresi’ sul punto Sez. unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606, nonche’ Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710).

 

Confisca di prevenzione e la misura ablatoria delle utilità acquisite

Veniva quindi, imposto alla Corte territoriale competente, di rinnovare il giudizio individuando “a quale categoria debba esser riferita la pericolosita’ sociale del soggetto proposto, con le necessarie conseguenze sia in punto di ammissibilita’ della disposta confisca sia di verifica della necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione dell’accertata pericolosita’ e i momenti in cui sono stati realizzati gli acquisti dei beni e gli incrementi patrimoniali, oggetto del provvedimento di confisca”.
4. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, quale giudice del rinvio ex articolo 627 c.p.p., ha nuovamente confermato i decreti in origine appellati emessi in danno del proposto.
5. Avverso detto decreto ha interposto nuovo ricorso il difensore del (OMISSIS), affidando l’impugnazione a due diversi motivi.
5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in riferimento al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera a), c) e articolo 24 nonche’ in relazione all’articolo 1 del Protocollo alla CEDU, 7 della CEDU e articolo 627 c.p.p..
La Corte territoriale non si sarebbe uniformata ai principi in diritto tracciati dalla sentenza rescindente, riproponendo il medesimo percorso argomentativo del decreto originariamente annullato in relazione alla individuazione del termine finale della pericolosita’ qualificata ascritta al proposto, in particolare sostenendo che l’appartenenza mafiosa gia’ attestata dal decreto del 1998 si sarebbe protratta sino al 2005 in ragione di presunti rapporti con altri soggetti mafiosi operanti sul territorio trapanese per poi rimarcare che la confisca sarebbe stata legittimamente disposta perche’ i beni ablati non costituivano altro che diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di accertata pericolosita’ sociale.
Sotto quest’ultimo versante la decisione impugnata non si sarebbe attenuta alle indicazioni della sentenza di annullamento, che imponeva di correlare al periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale le acquisizioni suscettibili di confisca, senza potersi riferire al diverso criterio della derivazione causale, che consente l’ablazione anche al di fuori dei relativi confini di determinazione temporale. In ogni caso, ad avviso della difesa, anche a ritenere legittima tale valutazione, va comunque rimarcato che il provvedimento impugnato lega il giudizio di ulteriore protrazione della pericolosita’ sociale qualificata ad argomentazioni del tutto inconferenti (una operazione immobiliare resa nel 2005 con soggetti assertivamente intranei alla medesima associazione mafiosa). Da tanto ne deriverebbe il difetto di motivazione sul punto, risultando, di fatto, la pericolosita’ sociale qualificata del proposto estesa sino al 2005 sulla base della sola insufficienza di risorse del ricorrente quanto alle acquisizioni rese.

 

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5.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto assoluto di motivazione e violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24.
La Corte ha limitato il giudizio di pericolosita’ solo a quella qualificata, estesa sino al 2005, escludendo ogni riferimento a quella generica; e ha giustificato l’ablazione sulla base del criterio della derivazione causale della provvista dagli estremi della pericolosita’ cosi’ come perimetrata e non su quella della correlazione temporale. Cio’, tuttavia, in termini assolutamente immotivati e attraverso riferimento marcatamente inconferenti.
Cosi’, in relazione alla confisca della (OMISSIS) snc e del relativo compendio aziendale non si e’ considerato che nella formazione iniziale il relativo patrimonio era certamente legato a una provvista lecita e che gli eventuali flussi finanziari illeciti successivi, piu’ che derivare dai fatti espressione della pericolosita’ accertata, andavano correlati alla ritenuta truffa ex articolo 640 bis c.p. operata per la erogazione dei finanziamenti agevolati erogati ai sensi della L. n. 488 del 1992. Tanto al piu’ poteva costituire ragione di pericolosita’ sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera i bis), nel caso non applicabile ratione temporis (perche’ ipotesi di pericolosita’ introdotta successivamente alla stessa instaurazione del procedimento); o espressione di uno dei delitti considerati ai fini della categoria di pericolosita’ sociale descritta dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, comma 1, lettera b). Tutte ipotesi comunque distoniche rispetto a quella, qualificata, considerata alla base della confisca contrastata.
Considerazioni analoghe, infine, valgono in relazione, ai due terreni confiscati in testa al figlio (OMISSIS), pignorati alla (OMISSIS) snc e dal terzo interessato, acquisti all’asta con fondi pacificamente del padre: anche qui le ragioni fondanti la confisca (la violazione dell’obbligo di comunicazione gravante sul soggetto sottoposto a misura di prevenzione ora previsti dall’articolo 80 del citato Decreto n. 159 del 2011) e la ritenuta configurabilita’ degli estremi propri della L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, si rivelano distoniche rispetto alla pericolosita’ evocata a sostegno della misura reale.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure esposte con il ricorso, meritevoli di una disamina unitaria, portano all’annullamento del provvedimento impugnato con nuovo rinvio alla Corte territoriale competente per le ragioni precisate di seguito.
2. La sentenza rescindente imponeva al giudice del rinvio due diversi approfondimenti argomentativi da rendere alla luce di un principio in diritto – quello immediatamente afferente il legame che deve sostenere il perimetro temporale di manifestazione della pericolosita’ sociale e le acquisizioni suscettibili di ablazione per il vero espresso in termini non esattamente corrispondenti a quelli rivendicati dalla difesa con l’impugnazione in esame.
In sintesi, si chiedeva alla Corte territoriale di precisare se l’ablazione trovasse giustificazione nella pericolosita’ sociale qualificata del proposto, in termini di continuativa linearita’ rispetto ai fatti posti a fondamento della prima misura di prevenzione, anche personale, resa ai danni del (OMISSIS); o se la confisca risultasse altrimenti legata alle ipotesi di pericolosita’ generica tipizzate ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) e b), cui pure si riferivano sia il decreto di primo grado sia quello di appello poi annullato.
Risolto tale profilo preliminare, si chiedeva anche di definire l’aspetto relativo alla correlazione temporale, da valutare in ossequio alle indicazioni di principio offerte dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015, Spinelli).
3. Cio’ premesso, il decreto ora impugnato, avuto riguardo al primo dei temi messi in discussione dalla sentenza rescindente, ha risposto riconducendo l’estremo soggettivo della confisca qui contrastata all’ipotesi della pericolosita’ sociale qualificata prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera a).
Depone in tal senso il tenore letterale del provvedimento (il primo capoverso di pag. 52 non lascia spazi al dubbio), letto alla luce del riferimento operato alle risultanze del pregresso intervento di prevenzione (personale oltre che patrimoniale) per fatti sintomatici di una appartenenza mafiosa al piu’ tardi risalenti al 1996, ai quali il ricorrente, secondo la Corte territoriale, avrebbe dato continuita’ intessendo, anche in epoca successiva, rapporti con altri supposti intranei, quantomeno sino al 2005.

 

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In ragione di siffatta estensione temporale, senza mai soffermarsi sulle date delle singole acquisizioni, la Corte territoriale ha finito per ritenere suscettibili di ablazione tutte le utilita’ considerate all’uopo avvalendosi del criterio della derivazione causale (della provvista utilizzata per tali acquisizioni, ricavata da tali fatti espressione della pericolosita’ qualificata), facendo leva essenzialmente sulla sistematica incapienza reddituale del proposto e del suo nucleo familiare, riscontrata dal 1997 (id est, dall’anno successivo a quello considerato dal primo decreto adottato ai danni del (OMISSIS)) sino al 2011.
3.1. Tale conclusione solo apparentemente entra in immediata contraddizione con quanto altrove argomentato, nel medesimo provvedimento (pag. 54, secondo capoverso), laddove per i fatti successivi a quelli gia’ considerati dalla misura resa nel 1998, in termini generali si afferma che gli stessi, senza risultare manifestazione di pericolosita’ qualificata” erano comunque espressione di una reiterazione di condotte illecite economicamente rilevanti, utili a sostenere economicamente il proposto; nonche’ con la parte di motivazione in cui viene fatto specifico riferimento a taluni contegni, ritenuti sintomatici di altre ipotesi delittuose (la truffa diretta ad ottenere i finanziamenti agevolati utilizzati per la costruzione del villaggio turistico gestito dalla (OMISSIS) snc e l’intestazione fittizia legata agli acquisti all’asta resi dal figlio del ricorrente ma riferibili al padre), di certo estranee all’alveo della pericolosita’ qualificata.

 

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A ben vedere, infatti, si tratta di argomentazioni che, in disparte ogni verifica sulla correttezza giuridica che le sostiene, sono state erroneamente utilizzate, con un evidente salto logico, al fine precipuo di meglio definire il tempo di manifestazione della pericolosita’ sociale del ricorrente, senza tuttavia metterne in discussione il tipo, sempre e unicamente ricondotto all’ipotesi della pericolosita’ qualificata sopra citata.
3.2. Definito, dunque, il profilo tipologico di pericolosita’ sociale cui risulta agganciata la misura patrimoniale in questione, ritiene il Collegio che la decisione ora impugnata meriti le censure esposte dal ricorso quanto al periodo di ritenuta protrazione nel tempo del relativo requisito soggettivo della confisca, esteso dalla Corte territoriale oltre il dato gia’ cristallizzato dal precedente intervento di prevenzione.
3.2.1. Il motivare speso sul punto si lega ad elementi in fatto manifestamente inidonei a sostenerne l’assunto.
Si e’ gia’ detto della marcata distonia logico-giuridica che connota le supposte (perche’ mai accertate penalmente) condotte delittuose sopra richiamate rispetto alla pericolosita’ qualificata ascritta al ricorrente. Un giudizio identico va riferito anche alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nel sostenere che il perimetro della pericolosita’ qualificata del ricorrente andrebbe ricostruito oltre i confini di quella gia’ cristallizzata dalla precedente misura personale, quantomeno sino al 2005, facendo all’uopo riferimento ad una compravendita relativa a un immobile, acquistato da una societa’ riferita al proposto: secondo l’assunto convalidato dalla Corte territoriale, l’alienante, in epoca successiva sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato socio e prestanome di un personaggio vicino a (OMISSIS), il quale ultimo, a sua volta, noto per la sua appartenenza mafiosa, avrebbe sempre intessuto rapporti di natura illecita con il (OMISSIS).
3.2.2. A tacere della marcata evidenza della non immediata intellegibilita’ del percorso logico seguito, segnato da indiretti e per certi versi inestricabili riferimenti soggettivi, resta da rimarcare, con altrettanta fermezza, per un verso che la stipula di un contratto di compravendita, non altrimenti argomentata, con soggetti aventi le medesime condizioni di appartenenza mafiosa, non puo’ ritenersi espressione di pericolosita’ sociale qualificata, ma al piu’ segno di una contiguita’ non necessariamente legata a contegni illeciti di matrice mafiosa perche’ possibili espressione di mere cointeressenze commerciali e/o imprenditoriali; per altro verso, che la motivazione spesa dalla Corte territoriale, replicata dal decreto di primo grado (pag. 54 del provvedimento), mette esclusivamente in risalto gli artifizi contabili e le manovre finanziarie e patrimoniali realizzate all’interno della societa’ acquirente allo scopo di pervenire utilmente alla detta acquisizione, profili in fatto i quali non disvelano tuttavia in alcun modo aspetti logici funzionali al giudizio di pericolosita’ qualificata nel caso resa.
3.2.3. Ne consegue, dunque, che all’esito delle risposte offerte dal provvedimento impugnato con riguardo al primo dei due profili di incertezza riscontrati dalla sentenza rescindente, emendate alla luce dei vizi sopra rimarcati, al (OMISSIS) risulta ascritta la pericolosita’ qualificata prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera a), perimetrata tuttavia all’interno di una egida temporale non diversa da quella gia’ cristallizzata dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale allo stesso applicata nel 1998.
4. Tanto, a ben vedere, non porta aprioristicamente all’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, non potendosi escludere, con le precisazioni rese da qui a poco, che le utilita’ oggetto di ablazione abbiano comunque trovato nella pericolosita’ qualificata del proposto, cosi delimitata, il presupposto soggettivo giustificativo di acquisizioni comunque non proporzionate alle capacita’ reddituali e finanziarie del (OMISSIS) e del suo nucleo familiare.
5. In primo luogo, nulla esclude che possa comunque procedersi alla confisca di quelle utilita’, acquistate, costituite o finanziariamente supportate in modo decisivo attraverso flussi di liquidita’ non altrimenti giustificati messi in circolo lungo l’arco temporale compreso tra la applicazione della originaria misura di prevenzione e la compiuta esecuzione della stessa.
Depone in tal senso non tanto e solo il combinato disposto di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 80 e articolo 76, comma 7, quanto, piuttosto, in termini di sistema, la considerazione in forza delle quale siffatte acquisizioni risultano effettuate quando la pericolosita’ sociale del proposto doveva ritenersi per forza di cose ancora attuale, risultando altrimenti suscettibile di revoca del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 11.
Tale situazione lascia inalterati i requisiti costitutivi della confisca di prevenzione siccome letti in termini costituzionalmente e convenzionalmente orientati anche alla luce della valutazioni rese in parte qua dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, tali da consentire l’ablazione e il conseguente sacrificio del diritto di proprieta’ del proposto o del terzo interessato limitatamente ai soli beni acquistati solo in costanza della riscontrata pericolosita’ del soggetto attinto dalla misura.
6. Quanto agli acquisti operati in un periodo di tempo successivo, la frattura tra la verifica del presupposto soggettivo e la data di entrata del bene nel patrimonio del proposto crea un potenziale vulnus di illegittimita’ dell’ablazione: l’eventuale ablazione potra’ tuttavia, ritenersi consentita solo all’esito della puntualizzazione correlata al secondo momento di approfondimento sollecitato dalla sentenza rescindente, quello afferente al principio della necessaria correlazione temporale tra beni confiscati e manifestazione esteriore della pericolosita’ qualificata nella specie ritenuta.
6.1. Nella sentenza rescindente si precisava in particolare che il difetto di motivazione caduto sul punto e riscontrato con riferimento alla prima decisione assunta in appello dava corpo a un “vizio che integra violazione di legge, poiche’ l’accertamento del periodo di manifestazione della pericolosita’, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del criterio della perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell’ambito delle operazioni suscettibili di valutazione… ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosita’ generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosita’ qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo (come risulta nel caso di specie) sino a far ipotizzare la possibilita’ di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosita’ qualificata”.
6.2. All’evidenza, il principio in diritto esposto risultava espressamente perimetrato ricalcando le indicazioni rappresentate dal precedente arresto delle lezioni unite “Spinelli”, gia’ richiamato.
In parte qua va ricordato che secondo quanto precisato in detto precedente la pericolosita’ sociale, infatti, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che se con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.
6.3. Il detto principio in diritto e’ stato nel tempo affinato dai successivi interventi sul tema resi dalle sezioni semplici della Corte, non sempre in termini univoci, avuto riguardo all’ipotesi in cui la pericolosita’ qualificata risulti, come nella specie, delimitata entro un ambito temporale definito nonche’ alla specifica sorte dei beni acquistati dal proposto in epoca successiva al relativo perimetro cronologico.
6.3.1. Secondo un primo e piu’ stringente indirizzo giurisprudenziale, laddove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosita’ sociale qualificata, devono ritenersi suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, ferma restando la possibilita’ per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attivita’ illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710).
6.3.2. Al detto indirizzo, nel tempo, se ne e’ sovrapposto altro, oggi decisamente prevalente oltre che piu’ convincente, ad avviso del Collegio, al quale correttamente, per quanto si dira’, mostra di fare riferimento in tesi la decisione resa in sede di rinvio.
Secondo tale orientamento, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare, come nella specie, il momento iniziale e finale della pericolosita’ qualificata, sarebbe nondimeno legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosita’, ove ricorra una pluralita’ di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attivita’ delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv.272377; Sez. 1, 12329 del 14/02/2020, dep. 2021, Rv. 278700; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280667).
6.4. Cio’ premesso, ad avviso del Collegio, tale ultima soluzione interpretativa deve ritenersi per un verso non ostacolata dal principio in diritto espresso sul punto dalla sentenza rescindente, che, come detto, nella sostanza ha finito per ribadire i termini delle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza Spinelli, senza affrontare, con la dovuta analiticita’, gli ulteriori sviluppi ermeneutici messi in luce dalla successiva evoluzione giurisprudenziale: in particolare, il riferimento reso tra parentesi alla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2017, espressione del citato orientamento minoritario, non altrimenti argomentato, non consente valutazioni disegno diverso. Per altro verso, siffatta opzione ermeneutica appare anche quella preferibile: il parametro della “ragionevolezza temporale” non preclude infatti la possibilita’ che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuti in un momento successivo a detta perimetrazione ad accumulazioni patrimoniali precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ed ad assolvere ad una funzione scriminante (in termini, Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278328).
6.4.1. Tali indicazioni vanno tuttavia ulteriormente dettagliate.
Il concetto di derivazione causale e l’onere probatorio a esso sotteso mutano contenuti a seconda dello iato temporale che corre tra la data dell’acquisizione e la data finale del periodo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale: la valenza dei molteplici “indici fattuali” infatti dovra’ assumere un portato sempre piu’ incisivo, quanto maggiore e’ il lasso di tempo che intercorre tra i detti momenti. E cosi’, rispetto all’acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosita’ sociale, la possibilita’ di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva immediata. Diversamente, la confiscabilita’ di un bene acquistato a distanza di un tempo – anche considerevole-dal momento di cessazione della manifestazione della pericolosita’ sociale e’ subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l’acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza, cioe’ nel periodo in cui il soggetto e’ appartenuto al sodalizio mafioso.
In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non puo’ dunque essere fondato su accertamenti empirici, fondati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosita’ sociale cesserebbe, infatti, di fungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dal periodo di manifestazione del requisito soggettivo, l’unica verifica operata a supporto si risolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto.
6.4.2. Piuttosto, in siffatti casi, la legittima adozione della confisca di prevenzione presuppone a monte un indispensabile approfondimento argomentativo sulle connotazioni specifiche delle condotte ascritte al proposto, valorizzate nell’ottica della ritenuta appartenenza mafiosa, mettendone in risalto, in modo non solo implicito, la relativa potenzialita’ lucrativa utile ad una accumulazione patrimoniale tale da consentire capacita’ di provvista, acquisite nel periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale, destinate a mantenersi e a espandersi nel tempo sino a consentire, in epoca successiva, l’acquisto non tutelato dall’ordinamento, perche’ comunque legato al verificato requisito soggettivo e in quanto tale non altrimenti supportato da lecite e comprovate fonti reddituali o finanziarie.
6.5. Tanto premesso, il provvedimento impugnato solo in tesi si mostra ossequioso di siffatte indicazioni di principio.
6.5.1. Il decreto qui contrastato manca, in primo luogo, di precisare il punto di partenza essenziale del ragionamento logico utile a sostenere la legittimita’ della confisca, id est quello afferente la puntuale individuazione dei momenti di acquisizione delle diverse utilita’ sequestrate, diversamente declinati a secondo delle connotazioni ontologiche dei beni coinvolti; passaggio, questo, imprescindibile del relativo motivare, perche’ segna anche i termini della consistenza probatoria che dovra’ guidare il giudizio di derivazione causale nei termini sopra precisati, sempre che si tratti di acquisiti operati oltre la data di esecuzione della misura di prevenzione in precedenza disposta ai danni del (OMISSIS).
6.5.2. Il provvedimento assunto in sede di rinvio, inoltre, risulta unicamente fondato sulle emergenze inerenti l’incapienza reddituale e finanziaria del proposto e del suo nucleo familiare accertate nel tempo, quando per contro, come gia’ detto, tale risvolto in fatto assume valenza utile ma non decisiva rispetto allo sforzo argomentativo che deve sostenere l’ablazione quanto piu’ sia marcato lo iato temporale tra data di acquisizione del bene e momento di definizione temporale della pericolosita’ sociale ascritta al proposto.
7. Si impone in coerenza l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte territoriale competente chiamata a colmare detti vuoti argomentativi alla luce delle indicazioni di principio esposte in premessa.

P.Q.M.

Annulla con rinvio il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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