Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20900.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione.
Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell’ambito di operatività, senza accertare l’adesione ad un nuovo “pactum sceleris” ovvero una discontinuità nel programma criminoso).
Sentenza|26 maggio 2021| n. 20900. Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
Data udienza 26 aprile 2021
Integrale
Tag – parola: Associazione mafiosa – Continuazione tra reati – Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione – Necessità di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi e sulla loro operatività – Identità del disegno criminoso – Sussistenza in caso di determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea come nell’ipotesi di reato permanente – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/04/2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. (OMISSIS), che concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16/04/2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio disposto all’esito dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1413 del 26/11/2019, dep. 2020, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex articolo 671 c.p.p., con riguardo:
1) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., commesso fino al mese di (OMISSIS) in (OMISSIS), giudicato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 28 novembre 1997, definitiva il 2 dicembre 1998 (procedimento denominato “(OMISSIS)”);
2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS), giudicato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza emessa in data 1 luglio 2016, definitiva il 4 maggio 2018 (procedimento denominato “(OMISSIS)”).
1.1. La Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva ritenuto che la motivazione della prima ordinanza di rigetto fosse erronea, in quanto fondata sull’erroneo presupposto che il condannato avesse chiesto in sede di cognizione l’applicazione della disciplina della continuazione, e che la richiesta fosse stata rigettata.
1.2. L’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento sulla base di tre considerazioni:
a) lo iato temporale di circa 12 anni tra il fatto associativo di cui alla prima sentenza (fino al (OMISSIS)) ed il fatto associativo giudicato con la seconda sentenza (dal 2004 con condotta fino al 2010), durante il quale l’imputato era stato latitante in Canada, circostanza che aveva determinato una totale cesura tra il primo momento associativo e la ripresa di contatti criminali con il gruppo (accertata alla data della sua scarcerazione, avvenuta in (OMISSIS));
b) la compagine associativa parzialmente diversa nelle due associazioni mafiose oggetto delle due distinte sentenze;
c) il diverso ruolo assunto dal (OMISSIS) nei due sodalizi, che, mentre nel procedimento (OMISSIS) rivestiva un ruolo specifico all’interno dell’organizzazione militare armata della cosca (OMISSIS), quale componente del gruppo di fuoco, nel procedimento “(OMISSIS)” si era trasformato in una dimensione piu’ manageriale della condotta partecipativa.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Sostiene il ricorrente l’erroneita’ dei tre elementi sottolineati dalla Corte territoriale, in quanto la distanza temporale tra le condotte associative non puo’ costituire elemento dirimente per negare la continuazione, soprattutto quando segue ad un periodo di carcerazione e ad un continuo periodo di latitanza favorito proprio dalla cosca di appartenenza; la parziale diversita’ della compagine, cosi’ come la diversita’ del ruolo, non sono elementi indicativi della diversita’ del sodalizio, atteso che le sentenze di merito hanno accertato trattarsi di un unico sodalizio criminale, la cosca (OMISSIS), che non ha subito alcuno scioglimento, e dal quale (OMISSIS) ha aderito dalla fine degli anni 80 senza che si sia registrato alcuna condotta esplicita, coerente e univoca nel senso di un recesso volontario.
Del resto, la giurisprudenza di legittimita’ ha sottolineato, con riferimento al reato associativo, che la condotta criminosa, anche se contestata in tempi diversi, cessa solo con lo scioglimento del sodalizio criminale o per effetto di condotte che denotino l’avvenuto recesso volontario, e che l’esclusione dell’identita’ del disegno criminoso per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si puo’ applicare automaticamente a contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualita’, si’ che in tali casi il vincolo della continuazione non e’ incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
Nel caso di specie lo iato temporale di 12 anni e’ stato caratterizzato dalla detenzione e da un periodo di latitanza in Canada; la Corte territoriale erroneamente ha ipotizzato l’esistenza dei due distinti sodalizi e di due distinte adesioni del (OMISSIS), atteso che le sentenze di merito hanno accertato proprio il contrario, ovvero che l’organizzazione criminale denominata cosca (OMISSIS) era tuttora esistente ed operava con analoghe modalita’ e senza soluzione di continuita’ con il passato, pur nell’avvicendamento di capi e gregari; affermazione ribadita anche con riferimento alla posizione di (OMISSIS), ritenuto partecipe della medesima associazione mafiosa gia’ oggetto di sentenza irrevocabile e nello specifico di segmento di condotta precedente e posteriore allo stato di detenzione per tale titolo di reato; del resto, anche il periodo di latitanza trascorso dal (OMISSIS) in Canada nel periodo di mezzo tra le due associazioni assume in tal senso rilievo, in quanto proprio in Canada e’ stata accertata l’esistenza e l’operativita’ di una importante articolazione della cosca (OMISSIS), promanazione di quella sidernese; si’ che il periodo di latitanza del (OMISSIS) non era un momento di cesura tra i due fatti associativi, bensi’ un formidabile esempio di continuita’, come affermato dalla stessa sentenza nel procedimento “(OMISSIS)”; del resto, che non si trattasse di eventi interruttivi milita la circostanza che il giorno della scarcerazione, avvenuta il (OMISSIS), il (OMISSIS) veniva accolto e prelevato dallo zio, (OMISSIS), associato con ruolo apicale, il quale immediatamente discuteva con il nipote di vicende associative e criminali.
Contesta inoltre l’elemento della parzialmente diversa compagine associativa, atteso che sono presenti, nel secondo procedimento i due terzi dei soggetti imputati nel primo processo, sottolineando che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’identita’ del fatto non dipende, dal punto di vista del soggetto, da eventuali mutamenti nelle modalita’ di partecipazione (attivita’ e ruoli), ne’, dal punto di vista dell’organizzazione, da eventuali mutamenti in ordine all’ampiezza dell’oggetto del programma criminoso o in relazione al numero di componenti; occorre accertare invece se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale, e dunque la diversita’ dell’accordo genetico o la sostanziale modificazione di quello originario.
Deduce inoltre che i giudizi di cognizione avevano evidenziato la continuita’ temporale ed operativa del sodalizio mafioso dei (OMISSIS) di cui il (OMISSIS) ha fatto parte fin dagli anni 90 con ruolo di partecipe e che anche grazie alla latitanza in Canada e’ progredito.
Richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 2018, secondo cui l’articolo 671 c.p.p. trova sempre applicazione nei casi di frazionamento in sede giudiziaria della condotta di un medesimo reato permanente, a prescindere dalla pluralita’ di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento della continuazione tra reati associativi.
2.1. Ai fini della configurabilita’ del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non e’ sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneita’ delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativita’ e sulla loro continuita’ nel tempo, al fine di accertare l’unicita’ del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralita’ di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569); peraltro, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, e’ possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativita’ e sulla loro continuita’ nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguita’ temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneita’ del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106).
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
2.2. E’ stato inoltre chiarito, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, che il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessita’, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualita’ che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attivita’ e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilita’ a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121); invero, il principio secondo cui l’identita’ del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si puo’ automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualita’, sicche’, in tali casi, il vincolo della continuazione non e’ incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo – costituito da fasi di detenzione o da condanne – trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364).
Pertanto, e’ stato affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della liberta’ personale, subi’ta dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non e’ di per se’ idonea ad escludere l’identita’ del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019 Okoronko, Rv. 276842).
3. Al riguardo, la questione va affrontata anche alla luce delle puntualizzazioni recentemente fornite dalla giurisprudenza costituzionale.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 53 dell’8 marzo 2018, pronunciandosi sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sottofattispecie dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore, prevista dall’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2), ha affrontato la tematica, definita “complessa e spigolosa”, della difficolta’ di coniugare la configurazione teorica del reato permanente, come reato unico a consumazione prolungata nel tempo, con una realta’ giudiziaria che conosce ampiamente – e spesso “esige” – giudizi di cognizione frazionati su singoli segmenti temporali della condotta illecita.
Per communis opinio, il reato permanente – figura richiamata a determinati effetti, ma non definita, tanto dal codice penale (articolo 158), quanto dal codice di procedura penale (articolo 8 e articolo 382, comma 2) – si caratterizza come illecito di durata, nel quale l’offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con la cessazione di quest’ultima.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
La giurisprudenza – salvo sporadiche eccezioni – ha sempre riconosciuto al reato permanente natura unitaria, scartando l’opposta teoria pluralistica. La prosecuzione nel tempo della condotta, oltre il momento iniziale nel quale sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, non da’ luogo a tante offese – e, dunque, a tanti reati – quanti sono i “momenti” di cui si compone la permanenza: unica e’ la condotta, unica e medesima l’offesa, unico dunque il reato. Unica dovrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l’illecito globalmente considerato. Concezione, questa, che appare riflessa nella previsione dell’articolo 158 c.p., in forza della quale la prescrizione decorre, per il reato permanente, solo dal momento in cui e’ cessata la permanenza.
Di fatto, tuttavia, puo’ accadere che il reato permanente venga giudicato in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antigiuridica, dando cosi’ luogo ad una pluralita’ di giudicati di condanna. Si tratta di una evenienza che puo’ dipendere – e di consueto dipende – da fattori in se’ del tutto “fisiologici”.
Per un verso, infatti, e’ ovvio che – essendo il reato permanente gia’ perfetto con la realizzazione di tutti gli elementi tipici della fattispecie – l’azione penale puo’ essere promossa anche se la permanenza e’ ancora in corso (diversamente, la protrazione della condotta antigiuridica sottrarrebbe il reo alla punizione). Ma in una simile ipotesi la condanna puo’ riguardare, comunque sia – altrettanto ovviamente – solo la condotta ad essa anteriore, non essendo concepibile una condanna per il futuro. Di conseguenza, ove il reo persista nell’illecito anche dopo la condanna, potra’ essere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale al fine di reprimere la condotta successiva. Si tratta di ipotesi non infrequente nei procedimenti per reati di tipo associativo (e, in particolare, di associazione mafiosa), nei quali l’azione penale viene spesso esercitata quando il sodalizio criminoso e’ ancora in attivita’, mentre la protrazione della condotta tipica non e’ preclusa – per consolidata giurisprudenza – nemmeno dallo stato di detenzione dell’associato.
Per altro verso, puo’ anche accadere che il pubblico ministero acquisisca in modo graduale la prova della commissione del reato permanente da parte del soggetto: dapprima, cioe’, in relazione ad un certo periodo di tempo limitatamente al quale viene, quindi, inizialmente promossa l’azione penale – e poi in relazione ad altri periodi, anteriori o successivi, per i quali vengono instaurati ulteriori giudizi.
Tanto premesso, la Corte Costituzionale, oltre ad avere affrontato la questione sotto il profilo della compatibilita’ costituzionale con la disciplina degli articoli 649 e 669 c.p.p., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralita’ di condanne per un medesimo fatto – chiarendo che lo sbarramento del ne bis in idem opera, nel caso di contestazione di tipo “chiuso”, con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo di imputazione, salvo che sia intervenuta una contestazione suppletiva, mentre, nel caso di contestazione di tipo “aperto”, in rapporto alla condotta realizzata dalla data iniziale indicata nel capo di imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo grado -, ha affermato, con riferimento all’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione, ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., che, nella specie, si sarebbe al cospetto di “un unico reato permanente, giudicato “per tranche” in sede cognitiva”.
In tal senso, la Corte Costituzionale ha chiarito che “occorre, in effetti, considerare che l’istituto dell’interruzione giudiziale della permanenza e’ stato elaborato, sin da tempi remoti, dalla giurisprudenza in precipuo collegamento con la problematica cui si e’ fatto riferimento in precedenza: ossia proprio al fine di giustificare, sul piano teorico, la possibilita’ di giudicare in modo separato singoli segmenti temporali del reato permanente senza incorrere nella violazione del divieto di bis in idem, evitando effetti di “immunita’ penale”. In questa ottica, e’ del tutto logico che le meccaniche operative del fenomeno dell’interruzione giudiziale vadano di pari passo con quelle del ne bis in idem, rimanendo percio’ collegate alle modalita’ di formulazione (“chiusa” o “aperta”) dell’accusa, nei termini dianzi ricordati. Sarebbe, del resto, singolare, se non anche contraddittorio, che (…) un segmento del reato permanente debba essere considerato fatto diverso e autonomo, ai fini dell’esclusione dell’operativita’ del ne bis in idem, malgrado il principio di unitarieta’ di tale categoria di reati, e, al contrario, porzione del fatto gia’ giudicato – in nome di quello stesso principio quando si tratti di stabilire se si sia al cospetto di un reato unico o di una pluralita’ di reati. Se si riconosce alle modalita’ dell’accertamento giudiziario (fattore di tipo processuale) la capacita’ di frantumare l’unita’ sostanziale del reato permanente – in risposta alle esigenze pratiche cui si e’ fatto cenno, giudicate ineludibili – cio’ non puo’ non valere su entrambi i versanti. (…) Superando iniziali esitazioni, la giurisprudenza di legittimita’ appare, d’altro canto, ormai costante nel ritenere che, nel caso di interruzione giudiziale della permanenza, e’ bene applicabile ai vari segmenti di condotta autonomamente giudicati la disciplina del reato continuato, anche in sede esecutiva (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838; sezione prima penale, sentenza 19 maggio-25 ottobre 2011, n. 38486; sezione prima penale, sentenza 3 marzo-8 aprile 2009, n. 15133; sezione prima penale, sentenza 17 novembre-20 dicembre 2005, n. 46576). L’identita’ del disegno criminoso, richiesta dall’articolo 81 c.p., comma 2, al fine di cementare i vari fatti di reato, e’ d’altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuita’, quale quella integrativa del reato permanente. Al riguardo, la Corte di cassazione ha posto specificamente in risalto come l’operazione considerata – ossia l’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato – consenta di ripristinare anche quella pena per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione (in questo senso, con particolare riguardo al caso di contestazione “chiusa”, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479). Tutto cio’ porta a concludere che (…) la previsione dell’articolo 671 c.p.p. risulta pianamente riferibile anche all’ipotesi in discussione”.
Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione
4. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione sulla base di tre considerazioni:
a) lo iato temporale di circa 12 anni tra il fatto associativo di cui alla prima sentenza (fino al (OMISSIS)) ed il fatto associativo giudicato con la seconda sentenza (dal (OMISSIS) con condotta fino al (OMISSIS)), durante il quale l’imputato era stato latitante in Canada, circostanza che aveva determinato una totale cesura tra il primo momento associativo e la ripresa di contatti criminali con il gruppo (accertata alla data della sua scarcerazione, avvenuta in (OMISSIS));
b) la compagine associativa parzialmente diversa nelle due associazioni mafiose oggetto delle due distinte sentenze;
c) il diverso ruolo assunto dal (OMISSIS) nei due sodalizi, che, mentre nel procedimento (OMISSIS) rivestiva un ruolo specifico all’interno dell’organizzazione militare armata della cosca (OMISSIS), quale componente del gruppo di fuoco, nel procedimento “(OMISSIS)” si era trasformato in una dimensione piu’ manageriale della condotta partecipativa.
L’ordinanza non appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla giurisprudenza costituzionale, in precedenza richiamati.
Con riferimento allo iato temporale tra i due fatti associativi, infatti, va ribadito che il vincolo della continuazione non e’ incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo – costituito da fasi di detenzione o da condanne – trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364).
Del resto, e’ pacifico, in tema di reato associativo, che l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicche’ la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento puo’ essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D’Alessandro, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l’imputato eccepiva l’insussistenza della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativi al medesimo sodalizio ed oggetto di separate pronunce di condanna, ritenendo che, in difetto di prova del suo recesso nel periodo temporale di riferimento delle due sentenze, si trattava di un unico reato permanente).
Con riferimento agli altri due elementi ritenuti ostativi al riconoscimento della continuazione – la parziale diversita’ soggettiva della compagine associativa ed il differente ruolo operativo assunto dal (OMISSIS) -, va invece rammentato che, in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuita’ nella vita dell’organizzazione criminosa: a) l’eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all’accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l’estensione dell’attivita’ criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l’ampliamento dell’ambito territoriale di operativita’ (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416, che ha precisato che, una volta individuata l’esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuita’ nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione).
Nel caso in esame, risulta, dagli atti nella disponibilita’ cognitiva e valutativa di questa Corte – il ricorso ed il provvedimento impugnato – che (OMISSIS) e’ stato condannato, in entrambi i procedimenti, per la partecipazione alla medesima cosca di âEuroËœndrangheta denominata (OMISSIS), ed operativa nell’area di (OMISSIS), con articolazioni in Canada; naturalmente, le due diverse condanne sono delimitate, nella loro efficacia giurisdizionale, ai segmenti delle condotte partecipative contestate nei due diversi procedimenti; tuttavia, la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento puo’ essere valutata quale presupposto proprio per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le diverse condotte associative (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D’Alessandro, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138).
Non risulta che la cosca (OMISSIS) sia stata disarticolata e si sia sciolta, ne’ che (OMISSIS) abbia receduto dalla stessa con condotte univoche; anzi, e’ emerso che il periodo intercorso tra le due condotte associative oggetto delle due diverse condanne sia stato trascorso dal (OMISSIS) in stato di latitanza (in Canada, zona dove la cosca (OMISSIS) ha insediato articolazioni operative del sodalizio) o in stato di detenzione, in esecuzione della condanna per il primo reato associativo; ne’ risulta, del resto, che la seconda condotta partecipativa costituisca l’esito di un diverso pactum sceleris, o di una diversa programmazione criminosa.
5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria, affinche’ rivaluti, in conformita’ ai principi affermati e richiamati, se ricorra “un unico reato permanente, giudicato “per tranche” in sede cognitiva”, nei confronti del quale sia applicabile la disciplina della continuazione in executivis.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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