Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4592.

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l’immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all’autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono.

Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4592. Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Circonvenzione di incapace – Abuso dello stato di deficienza psichica della vittima da parte dell’imputato – Consapevolezza – Induzione a compiere atti pregiudizievoli – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente
Dott. BORSELLINO M.D – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, e del difensore di parte civile avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali come da nota che deposita;
Sentito l’avv. (OMISSIS) in difesa dell’imputato che ha insistito nel ricorso.

Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 6 marzo 2019 che ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato continuato di circonvenzione di incapace in danno di (OMISSIS).
Si addebita ai due imputati di avere in concorso fra loro con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso abusato dello stato di deficienza psichica di (OMISSIS) inducendola a compiere diversi atti dispositivi con effetti per lei pregiudizievoli. La corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilita’ formulato dal Tribunale e respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, precisando le date di consumazione delle singole condotte contestate alla stregua della ricostruzione in fatto della vicenda provata dalle emergenze processuali.
2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il solo (OMISSIS) deducendo, con l’unico motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo del reato: l’oggettiva riconoscibilita’ della situazione di minorata capacita’ della persona offesa.
Il ricorrente osserva che la corte di appello ha desunto la consapevolezza da parte dell’imputato dello stato psicologico della persona offesa non da motivate e obiettive condizioni della stessa, ma dal potere di suggestione che egli stesso avrebbe esercitato sulla persona offesa, sottolineando che ad una superficie di normalita’ e adeguatezza era sottesa una profonda fragilita’ psichica della (OMISSIS), cosi’ implicitamente escludendo la oggettiva riconoscibilita’ della condizione psicologica di quest’ultima.
Cosi’ facendo la corte applica un orientamento giurisprudenziale risalente ad una isolata pronunzia di questa Corte, la n. 6782 del 1977, secondo cui non sarebbe necessario che tutti siano consapevoli dello stato di infermita’ o di deficienza psichica della persona offesa, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all’autore del reato, e trascura di considerare che, secondo una piu’ recente e maggioritaria giurisprudenza, lo stato di deficienza psichica quale elemento costitutivo del reato di circonvenzione di incapace e’ una condizione del soggetto passivo che deve essere riconoscibile ad opera di tutti gli autori della condotta penalmente rilevante. Cita al riguardo un arresto giurisprudenziale di questa sezione, la pronunzia n. 19834 dell’1/3/2019 che si richiama ad una pronunzia risalente al 1987.
La corte ha, di contro, omesso di motivare in ordine alla sussistenza di questo elemento costitutivo del reato, ritenendo sufficiente ad integrare la fattispecie contestata la sola personale consapevolezza in capo al (OMISSIS) di tale situazione.
Il 7 dicembre 2021 l’avv. (OMISSIS) nell’interesse della parte civile (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 121 c.p.p., con cui chiede il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.

 

Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
Va ribadito che l’unico motivo di censura formulato con il ricorso attiene alla mancata riconoscibilita’ da parte di chiunque dello stato di fragilita’ e debolezza psicologica della persona offesa.
E’ vero che secondo consolidata giurisprudenza ai fini della configurabilita’ del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilita’ di manipolare la volonta’ della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacita’ critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilita’ che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a se’ o ad altri un profitto; d) l’oggettiva riconoscibilita’ della minorata capacita’, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. (Sez. 2 -, Sentenza n. 19834 del 01/03/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 276445 – 01).
Gia’ da tempo questa corte ha precisato che lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all’articolo 643 c.p., e’ una condizione del soggetto passivo, che deve sussistere in termini obiettivi, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacita’ psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato. (Sez. 2, Sentenza n. 4747 del 21/01/1987 Ud. (dep. 15/04/1987) Rv. 175682 – 01).
E tuttavia non e’ necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oltre che oggettiva, riconoscibile ictu oculi da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma e’ sufficiente che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la stessa una relazione significativa, ed abbiano la possibilita’ di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva che costituisce uno dei presupposti del reato in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti. (Sez. 2, Sentenza n. 45327 del 10/11/2011 Ud. (dep. 06/12/2011) Rv. 251219 – 01).
In termini ancora piu’ significativi, questa sezione ha avuto modo recentemente di precisare, in relazione ad una vicenda analoga, che lo stato di fragilita’ e debolezza psichica deve essere oggettivo, ma non e’ tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli ictu oculi, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all’autore del reato, consapevolezza desumibile anche dalla particolare arrendevolezza del soggetto circonvenuto. (Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 2017).

 

Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che nel caso in esame il tribunale ha dettagliatamente esposto le dichiarazioni delle testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno concordemente sottolineato la debole personalita’ e la significativa vulnerabilita’ della persona offesa la quale manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita e tra questi il cugino dell’odierno ricorrente. Il tribunale ha dato atto che la fragilita’ cognitiva della persona offesa non appariva ictu oculi e non era immediatamente percepibile all’esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da chi entrava con la donna in un contatto piu’ personale. Inoltre, con particolare riferimento alla vicenda da cui e’ scaturita l’imputazione contestata al capo B della rubrica, ha osservato che il teste (OMISSIS) il quale ha ricordato le difficolta’ e la condizione di disorientamento della persona offesa. In conclusione la corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’ e, dando atto della difficolta’ di rilevare la fragilita’ psichica della (OMISSIS), ha ribadito che la riconoscibilita’ da parte di terzi dello stato di infermita’ o deficienza psichica non va intesa in senso assoluto, cioe’ da parte di qualunque estraneo ma come una condizione personale apprezzabile da chi instauri con la persona offesa una relazione significativa.
La suddetta condizione, unitamente al requisito dell’induzione, integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di circonvenzione di incapace.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni. Dalla soccombenza del ricorrente deriva la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si ritiene congruo liquidare in Euro 3510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3510,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

Configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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