La condotta di “arruolamento passivo”

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 maggio 2019, n. 23168.

La massima estrapolata:

Per ritenere integrata la condotta di “arruolamento passivo” prevista dall’articolo 270 quater, comma 2, del Cp, non è necessaria la prova del “serio accordo” con l’associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione (nella specie, Al Quaeda). Del resto, il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione “individuale”, che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione (articolo 270-bis, comma 2, del Cp), che, invece, presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente. Detto altrimenti, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all’associazione, non è necessario che l’accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un “serio accordo” tra l’arruolato e l’organizzazione, essendo sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l’effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l’imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funzionale al congiungimento con le milizie dell’organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista).

Sentenza 27 maggio 2019, n. 23168

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ZACCO FRANCA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall’articolo 270 quater c.p.. si contestava al ricorrente di essersi arruolato nell’organizzazione terroristica “(OMISSIS)” facente capo alla rete di “(OMISSIS)”.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel corso motivazionale della sentenza impugnata non si dava atto della prova del “serio accordo” tra arruolato ed arruolante, essendo emersa, al piu’, la volonta’ del ricorrente di condividere l’ideologia della rete di integralisti facenti capo alla associazione terroristica denominata “(OMISSIS)” e la sua disponibilita’ a fiancheggiarla; mancherebbe invece l’identificazione del soggetto “arruolante” e non si terrebbe conto della differenza tra l’auto-arruolamento, ovvero della condotta di chi decide di recarsi a prendere parte ad un conflitto in una zona di guerra e l’arruolamento punito dall’articolo 270 quater c.p. che presupporrebbe il serio accordo tra chi gestisce la rete terroristica e l’arruolato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ infondato.
1.1. Il ricorrente contesta la legittimita’ della condanna rilevando che non sarebbe emersa la prova del “serio accordo” tra il ricorrente-arruolato e l’organizzazione arruolante; la mancata rilevazione di tale patto impedirebbe di ritenere integrato il reato contestato, vertendosi in un caso di adesione unilaterale alla ideologia propagandata da (OMISSIS) e contestando dunque la sussistenza degli elementi integrativi del reato previsto dall’articolo 240 c.p., comma 2.
1.2. Il collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la nozione di “arruolamento” e’ equiparabile a quella di “ingaggio”, per esso intendendosi il raggiungimento di un “serio accordo” tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di piu’ atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalita’ di terrorismo e soggetto che aderisce (Sez. 1, n. 40699 del 09/09/2015 – dep. 09/10/2015, PM in proc. Elezi e altro, Rv. 264719).
Si tratta di un approdo ermeneutico non integralmente condiviso dal collegio che ritiene invece che per ritenere integrata la condotta di arruolamento passivo prevista dall’articolo 270 quater c.p., comma 2 non sia necessaria la prova del “serio accordo” con la associazione, ma sia invece sufficiente la prova della integrale disponibilita’ del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati da (OMISSIS); questa e’ un’organizzazione terroristica che presenta un nucleo organizzato in modo omogeneo alle associazioni classiche, diverse cellule delocalizzate ed e’ caratterizzata dalla costante tensione verso l’arruolamento di individui che condividono il progetto eversivo di matrice jihadista e si rendono disponibili alla consumazione di atti con finalita’ terroristica anche a progettazione individuale.
1.3. L’articolo 270 quater c.p., comma 2 e’ stato introdotto dal D.I. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni nella L. 17 aprile 2015, n. 43; la relazione illustrativa motiva questo intervento, tra l’altro, con la “necessita’ di dare attuazione nell’ordinamento interno alla Risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati”. La risoluzione in questione poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell’anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti c.d. preparatori, ossia che precedono la commissione di un atto terroristico. In particolare, il paragrafo 6 (a) della Risoluzione prevede che gli Stati perseguano quanti viaggiano o tentano di viaggiare dal proprio stato di residenza in altro Stato al fine di partecipare o commettere atti terroristici.
L’arruolamento deve essere finalizzato al compimento di atti violenti connotati dalla “finalita’ di terrorismo”. Sono connotate dalla finalita’ di terrorismo, in base all’articolo 270-sexies c.p., le condotte che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonche’ le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita’ di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.
Dunque, secondo la lettera della norma, deve essere punito “chi si arruola per compiere atti con finalita’ di terrorismo”, anche nei casi in cui l’arruolato non sia ne’ “associato” ai sensi dell’articolo 270 bis c.p., ne’ “addestrato” al compimento di atti terroristici ai sensi dell’articolo 270 quinquies c.p. (reati entrambi piu’ gravi di quello in esame, in quanto puniti con la reclusione da 5 a 10 anni).
L’articolo 240 c.p., comma 2 punisce cioe’ le condotte prodromiche alla consumazione di atti terroristici che, esprimano la disponibilita’ a compiere atti terroristici, ma non indichino tuttavia ne’ la partecipazione all’associazione, ne’ la dedizione alli attivita’ di “addestramento”, indicativa di una militanza strutturata che segue logicamente la condotta di arruolamento qui in esame.
Si tratta di una norma che innesta nel sistema un reato di pericolo che amplia in modo significativo il perimetro delle condotte penalmente rilevanti, e che trova la sua ragione nello straordinario allarme generato dalla diffusione di una associazione “liquida”, come (OMISSIS), e dalla correlata necessita’ di contrastare l’incessante “assorbimento” nella rete terroristica di individui che, condividendo le finalita’ dell’associazione, si rendono disponibili alla consumazione di atti stragisti, non necessariamente progettati e delegati dagli organi dell’associazione centrale, ma spesso ideati e realizzati isolatamente dall’arruolato, che li percepisce come un necessario tributo alla causa jihadista ed alla militanza nella rete facente capo ad (OMISSIS).
Quello che caratterizza la condotta di arruolamento sanzionata dall’articolo 270 quater c.p., comma 2 e’ pertanto la incondizionata messa a disposizione dell’arruolato per la commissione di atti funzionali al raggiungimento degli obiettivi della jihad: il segno distintivo della condotta in esame e’, dunque, la sua connotazione “individuale” che segna la sua netta differenziazione rispetto alla condotta di partecipazione che invece presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata, e dunque la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018 – dep. 11/09/2018, Afli Nafaa, Rv. 274217; Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017 – dep. 29/03/2018, P.M. in proc. Messaoudi, Rv. 272730; contra sulla non necessaria accettazione da parte del gruppo: Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017 – dep. 03/11/2017, Bekaj e altri, Rv. 271647).
L’articolo 270 quater c.p., comma 2 punisce invece la mera “adesione” alla “richiesta di arruolamento” proveniente dalla rete terroristica e non presuppone ne’ il compimento di specifici atti terroristici, ne’ di azioni che rendano palese la militanza, come l’addestramento punito dall’articolo 270 quinquies c.p.; ma soprattutto non presuppongono la prova della “accettazione” dell’adesione da parte dell’organizzazione, che e’ necessaria per la configurazione del reato di partecipazione all’associazione.
Per meglio inquadrare la condotta di arruolamento deve essere chiarito che la “richiesta di adesione” proveniente da (OMISSIS) o dalle sue cellule delocalizzate non e’ assimilabile alle proposte di reclutamento che provengono da associazioni criminali “classiche”: la rete terroristica arruolante, sebbene presenti una organizzazione centrale strutturata in modo ordinario, si caratterizza per la sua capacita’ di accrescimento con modalita’ “liquide”, ovvero attraverso una richiesta di adesione, diffusa in modo globale e capillare, per lo piu’ attraverso canali telematici. Tale campagna di persuasione (prima) ed arruolamento (poi) ha la capacita’ di generare l’assorbimento nella rete terroristica, di individui pronti al compimento di gesti estremi funzionali alla causa jihadista e posti in essere in nome del raggiungimento delle finalita’ eversive propagandate dall’associazione. Pertanto la “richiesta di adesione” sebbene presupponga una attivita’ di proselitismo funzionale alla massima diffusione e condivisione del progetto jihadista, non si limita alla richiesta di condivisione dell’ideologia jihadista ma si
sostanzia nella richiesta della concreta disponibilita’ a compiere atti eversivi, seppure a progettazione individuale; la accettazione di tale proposta – ed e’ questo il punto che rileva – non richiede quindi il necessario contatto del nuovo adepto con gli organi della associazione (“madre” o “delocalizzata” a seconda dei casi): ne segue che non e’ necessario che l’accettazione della richiesta di arruolamento, avvenga attraverso la stipula di un “serio accordo”, essendo sufficiente, la “messa a disposizione incondizionata” del neo-arruolato alla consumazione di atti terroristici finalizzati al perseguimento degli obiettivi jihadisti propagandati da (OMISSIS).
1.4. Diversamente opinando, ovvero ritenendo necessaria la prova di un serio accordo tra l’arruolato e l’associazione arruolante si giunge a sovrapporre la condotta in esame a quella di partecipazione all’associazione, tradendo l’obiettivo del legislatore che e’ evidentemente quello di ampliare l’area del penalmente rilevante comprendendovi anche condotte non assimilabili a quella della partecipe “organico”, ovvero dell’individuo che struttura l’associazione. La scelta di riservare una tutela penale anche alle condotte di adesione che non si traducono nell’inquadramento dell’arruolato nell’organigramma associativo e’ stata infatti dichiaratamente generata dalla necessita’ di contrastare l’elevato pericolo che deriva dalla natura “liquida” dell’organizzazione terroristica globale facente ad (OMISSIS), ovvero alla sua capacita’ di assorbire individui e di funzionalizzarli al raggiungimento degli obiettivi stragisti senza che agli stessi siano assegnati ruoli specifici nell’organigramma dell’organizzazione criminale, come avviene nella associazioni classiche. Si legge infatti nella relazione illustrativa del D.I. 18 febbraio 2015 n. 7″ il provvedimento mira ad intervenire selettivamente per rendere punibili quelle specifiche condotte, contemplate dalla ricordata risoluzione dell’ONU, che non trovano ancora una completa considerazione nella vigente legislazione penale. In questo senso, vengono attualizzate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270-quater e 270-quinquies c.p. che puniscono, rispettivamente, l’arruolamento e l’addestramento per finalita’ di terrorismo”; si chiarisce inoltre che “l’opportunita’ di un aggiornamento degli strumenti di contrasto del terrorismo deriva anche dalla necessita’ di dare attuazione nell’ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. Tale atto dell’ONU obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero, e consistenti anche nelle attivita’ che i foreign fighters mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica. In particolare, l’articolo 6 dell’atto di diritto internazionale prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo”.
1.5. In sintesi si ritiene che le condotte coperte dall’articolo 270 c.p., comma 2.
debbano essere identificate effettuando la diagnosi differenziale con la partecipazione all’associazione terroristica. Deve pertanto essere verificato se l’individuo abbia un preciso ruolo nell’organigramma dell’associazione terroristica, centrale o delocalizzata che sia (nel qual caso si verte nell’ipotesi prevista dall’articolo 270 bis c.p.), oppure abbia scelto di aderire al programma di (OMISSIS) e di rendersi disponibile al compimento di atti connotati da finalita’ terroristiche, anche a progettazione individuale, ma comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’organizzazione (nel qual caso si verte nell’ipotesi prevista dall’articolo 270 quater c.p., comma 2).
2. Resta da verificare se tale disancoramento della condotta penalmente rilevante dalla prova dell’esistenza un serio accordo dell’arruolato con l’associazione risponda alle richieste costituzionali correlate al rispetto del principio di offensivita’.
2.1. La Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 1991 ha affermato che “le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale”, la Corte ha puntualizzato tuttavia che “e’ riservata al legislatore l’individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosita’ alla quale fare riferimento, purche’, peraltro, l’una e l’altra determinazione non siano irrazionali o arbitrarie, cio’ che si verifica allorquando esse non siano collegabili all’id quod plerumque accidit”.
A cio’ si aggiunge che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di offensivita’ costituisce un criterio ermeneutico rivolto essenzialmente al giudice, cui e’ affidata l’interpretazione delle fattispecie costruite sulla base di presunzioni di pericolo: e’ il giudice che deve infatti accertare se il comportamento astrattamente pericoloso abbia raggiunto, in concreto, una soglia minima di offensivita’, fermo restando che la scelta legislativa di sanzionare condotte che si limitano a porre in pericolo i beni protetti resta sottoposta al sindacato della Corte costituzionale quanto a rispetto del principio di offensivita’ (Corte Cost., sent. n. 225 del 2008; n. 62 del 1986; ord. n. 437 del 1989, in tema di reati tributari, sent. n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 360 del 1995, n. 296 del 1996, in materia di stupefacenti; n. 172 del 2014 in tema di atti persecutori) (in termini: Sez. 6, n. 51218 del 12/06/2018 – dep. 09/11/2018, EI Khalfi Abderrahim, Rv. 274290).
2.2. Dunque il rispetto del principio di offensivita’ deve essere valutato sia in astratto valutando la struttura della fattispecie, sia in concreto, analizzando il potenziale offensivo della condotta contestata.
Con riguardo alla compatibilita’ “astratta” con il principio di offensivita’ dell’articolo 270 quater c.p., la relazione illustrativa al Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7 ha chiarito che la condotta di chi si arruola non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalita’ terroristiche, rispetto al quale puo’ trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all’articolo 115 c.p..
Piuttosto, la condotta in questione consiste nel “mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, anche a prescindere dalla assunzione di un ruolo funzionale all’interno di una compagine associativa”. Segnatamente e’ stato chiarito che “il mettersi in viaggio, o l’apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la Risoluzione ONU richiede la repressione, altro non sono che l’esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una “milizia”, votata al compimento di azioni terroristiche. L’applicazione del nuovo articolo 270-quater c.p. sia al “reclutatore” che all’arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio – sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie – assume i tratti oggettivi dell’estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento”.
Anche la relazione illustrativa conferma dunque la dimensione individuale della condotta sanzionata dall’articolo 270 quater c.p., comma 2: l’arruolamento non richiede cioe’ la prova del patto con l’arruolante, ma solo l’accertamento della disponibilita’ concreta ed incondizionata del neo terrorista a compiere atti eversivi, anche a progettazione individuale.
Tale dimensione concreta della condotta di arruolamento impedisce la persecuzione delle persone che condividono la ideologia jihadista, ma che non hanno manifestato la concreta disponibilita’ a compiere atti con finalita’ terroristica: il che garantisce la compatibilita’ dell’articolo 270 quater c.p., comma 2 con il principio di offensivita’, che deve essere rispettato anche quando si comprendono nell’area del penalmente rilevante condotte che, come quella in esame, non generano danno, ma solo pericolo. Deve essere chiarito che l’arruolamento” sanzionato presuppone la condivisione della ideologia jihadista, ma non si risolve nella accettazione del suo messaggio eversivo, richiedendo un quid pluris, ovvero la manifestazione concreta della disponibilita’ a compiere atti terroristici. La condotta penalmente rilevante e’ infatti integrata dalla manifestazione della “disponibilita’” ad impegnarsi in concreto nella consumazione di atti con finalita’ terroristica, ovvero nella espressione della incondizionata disponibilita’ al compimento di atti eversivi, anche di natura stragista, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di (OMISSIS); per integrare il reato e’, invece, insufficiente la mera adesione alla ideologia jihadista, essendo necessaria la prova della incondizionata disponibilita’ dell’arruolato a porre in essere atti con finalita’ terroristica.
Devono ritenersi pertanto non rilevanti la condivisione della ideologia jihadista non accompagnata dalla manifestazione di una adesione seria ed incondizionata alla strategia del terrore, e della correlata diponibilita’ a compiere atti con finalita’ terroristica.
2.3. La ritenuta compatibilita’ astratta della condotta di arruolamento con il principio di offensivita’ non esime il giudice dalla sua verifica “in concreto”, attraverso il vaglio giudiziale di tutti gli elementi raccolti a e della loro idoneita’ a dimostrare la effettiva pericolosita’ della condotta contestata.
3.Nel caso in esame la Corte territoriale, in coerenza con tali linee ermeneutiche, rilevava che il ricorrente all’esito di un percorso di progressiva radicalizzazione ideologica, si era messo concretamente a disposizione dell’organizzazione terroristica come emergeva da plurimi indizi, e segnatamente dal viaggio in Siria risalente al 2015, dal tenore della conversazioni intercettate in ambito familiare nel corso delle quali lo (OMISSIS) non negava che il secondo viaggio progettato in Siria fosse funzionale al congiungimento con le milizie di (OMISSIS), circostanza che veniva confermata anche dalle dichiarazioni dell’imam (OMISSIS); a cio’ si aggiungeva il reperimento nei dispositivi in suo possesso di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista (pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di emergenze processuali univoche valutate in modo conforme dai giudici dei due gradi di merito come indicative della integrale disponibilita’ del ricorrente al compimenti di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi propagandati dall’associazione terroristica e dunque dimostrative del suo “arruolamento”.
Si tratta di una motivazione coerente con le prove raccolte nel corso del processo, immune da vizi logici ed in accordo con le linee ermeneutiche sopra tracciate che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
4. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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