Condono edilizio e l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 28 febbraio 2019, n. 1397.

La massima estrapolata:

Incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio.

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 1397

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7332 del 2013, proposto da
Ed. Ch., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. De Sa. ed An. Mi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Le. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 505/2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Fa. Lo. in sostituzione dell’avvocato An. Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante è proprietaria di un immobile nel comune di Firenze in via (omissis).
2 – In data 1 marzo 1995, ha presentato richiesta di sanatoria ex art. 39 L. 724/1994, relativamente a due locali consistenti in un manufatto ad uso ripostiglio di circa 18 mq. e ad un piccolo locale adiacente e collegato all’abitazione adibito a guardaroba di circa 4 mq.
Il Comune con il provvedimento n. 437 del 1996 ha respinto l’istanza, in quanto i manufatti sarebbero stati realizzati in epoca successiva al 30 marzo 1994.
2.1 – L’appellante ha presentato una istanza di riesame, allegando documentazione fotografica comprovante, a suo avviso, l’esistenza delle opere in questione già nel 1992, rimasta, però, senza alcuna risposta.
3 – La stessa ha quindi impugnato avanti al T.A.R. per la Toscana tali provvedimenti, deducendo che l’amministrazione intimata avrebbe erroneamente ritenuto le opere oggetto della domanda di sanatoria come realizzate oltre i termini previsti dalla normativa pro tempore in vigore, pur in assenza di prove contrarie rispetto a quanto dichiarato, anche con apposita autocertificazione, dalla ricorrente.
3.1 – Con la sentenza n. 505 del 2013, il T.A.R. per la Toscana ha respinto il ricorso.
4 – Con l’appello si deduce che la sentenza impugnata, così come il diniego di sanatoria, si basano esclusivamente sul contenuto della comunicazione di notizia di reato n. 95/W/17-01 del 10 gennaio 1996.
L’appellante osserva che – diversamente da quanto affermato dal T.A.R. – in essa non si rinverrebbero elementi tali da mettere in dubbio quanto dichiarato dalla ricorrente circa l’epoca di realizzazione dell’abuso di cui si discute.
In particolare, la Polizia municipale nel sopralluogo il cui esito è stato riportato nella citata notizia di reato non avrebbe accertato alcunché in via diretta.
5 – L’appello è infondato, muovendo da un presupposto errato, ovvero che sia l’amministrazione a dover provare l’epoca di completamento delle opere.
Circa il regime dell’onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono, la giurisprudenza, alla quale si intende aderire, è orientata nel senso che incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio (cfr. Cons. Stato n. 2949/2012, Cons. Stato n. 772/2010); in quanto, mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista (cfr. Cons. di St., sez. VI, 5 agosto 2013, 4075).
5.1 – In un caso similare a quello all’esame del Collegio, la giurisprudenza ha ritenuto che anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso, non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato n. 6548/2008).
6 – Alla luce dei principi esposti, non può riconoscersi alcuna valenza alla dichiarazione proveniente dalla stessa interessata ed allegata alla domanda di condono.
6.1 – Dal momento che l’onere della prova circa l’epoca di ultimazione dei lavori incombe sull’interessata, appaiono irrilevanti le questioni circa il mancato accertamento da parte della Polizia locale e l’attendibilità a meno di quanto dichiarato nell’atto di compravendita dell’immobile, in cui i manufatti oggetto di causa, in ogni caso, non sono menzionati.
6.3 – Non risulta utile ad assolvere l’onere della prova la fotografia aerea prodotta in causa, dalla quale, come rilevato anche dal T.A.R., non risulta possibile distinguere compiutamente l’immobile dell’appellante.
7 – In definitiva l’appello non deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in Euro2.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere

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