Conseguenze processuali dell’omessa lettura del dispositivo in udienza

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7669.

La massima estrapolata:

Il tema delle conseguenze processuali dell’omessa lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui essa sia dovuta, per l’inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non prevede alcuna sanzione sicche’ la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l’effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell’articolo 545 c.p.p., comma 3, e di impedire la decorrenza dei termini per l’impugnazione”; tale principio, sostanzialmente ribadito dalla giurisprudenza successiva, per cui, posto che la lettura del dispositivo in udienza, pur dovuta, ha mera funzione di notifica, “nessuna nullita’ della sentenza e’ configurabile nel caso in cui la stessa, pur non essendo stata letta in udienza, sia stata pero’ notificata”.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7669

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso per l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) ed ha parzialmente riformato, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS), la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di L’Aquila nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al
reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p. e articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, per essersi impossessati, in (OMISSIS), in concorso tra loro, di 16 pannelli metallici per ponteggio presso il cantiere della (OMISSIS) s.r.l. esposti per necessita’ alla pubblica fede.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:
a) violazione degli articoli 545, 136, 142, 134, 480, 481 e 483 c.p.p. in quanto il verbale di udienza di primo grado era privo dell’indicazione dell’orario di apertura e chiusura del dibattimento, dell’orario in cui il giudice e’ rientrato in aula dalla camera di consiglio e dell’orario in cui e’ stato letto il dispositivo, ove fosse stato letto. La mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione, ma la Corte territoriale ha ignorato tale censura limitandosi a ritenere che l’omessa lettura del dispositivo fosse una mera irregolarita’;
b) violazione degli articoli 545 e 587 c.p.p. in quanto l’omessa lettura del dispositivo avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a valutare l’interruzione del decorso dei termini per impugnare, conseguendone la tempestivita’ dell’appello del (OMISSIS); il gravame sarebbe stato, comunque, tempestivo ove si fosse considerata la notifica, successiva, al difensore. In ogni caso, l’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’articolo 587 c.p.p. avrebbe comportato l’estensione degli effetti dell’annullamento della sentenza anche nei confronti del coimputato che non aveva presentato alcuna impugnazione o che non aveva partecipato al giudizio di impugnazione;
c) violazione dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 110 c.p., omessa valutazione di un plausibile decorso alternativo degli eventi, inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del teste oculare (OMISSIS) in relazione alla quasi flagranza del reato ed alla identificazione dei ricorrenti in relazione alla sentenza SS.UU. n. 39131/2016.
Secondo i ricorrenti, nella sentenza non e’ rinvenibile alcuna argomentazione in ordine alla condotta delittuosa posta in essere dagli imputati; per la sussistenza del concorso nel reato e’ necessario che sussista un contributo causale, nel caso di specie mancante. La Corte territoriale ha trascurato la presenza di due furgoni identici che viaggiavano sulla strada statale di L’Aquila, attribuendo valore dirimente alla deposizione della persona offesa (OMISSIS) senza tenere conto della pronuncia delle Sezioni Unite, che avrebbe reso inutilizzabile la deposizione dell’inseguitore;
d) violazione dell’articolo 131 bis c.p. e questione di legittimita’ costituzionale in relazione agli articoli 25 e 27 Cost.. Il limite posto dalla legge all’applicabilita’ dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis c.p. sulla base della pena massima edittale viola il principio di uguaglianza e quello di necessaria offensivita’ dell’azione penale nella parte in cui non considera quale elemento per l’operativita’ dell’istituto anche il minimo edittale e il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
1.1. Un’importante decisione che ha affrontato il tema delle conseguenze processuali dell’omessa lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui essa sia dovuta, risale al 1991 (Sez. 6, n. 12203 del 19/06/1991, Mauro, Rv. 18899801) ed ha enunciato il principio secondo il quale “per l’inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non prevede alcuna sanzione sicche’ la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l’effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell’articolo 545 c.p.p., comma 3, e di impedire la decorrenza dei termini per l’impugnazione”; tale principio, sostanzialmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (per lo piu’ a proposito della sentenza resa in appello nel giudizio abbreviato, Sez. 1, n. 15551 del 22/01/2009, Pagnozzi, Rv. 24372801; Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, Di Pasquale, Rv.24169601), era stato subito integrato dall’ulteriore precisazione (Sez. 6, n. 3097 del 26/09/1991, Ben Mohmoud Kamel Ben Maohfouch, Rv.18829501) per cui, posto che la lettura del dispositivo in udienza, pur dovuta, ha mera funzione di notifica, “nessuna nullita’ della sentenza e’ configurabile nel caso in cui la stessa, pur non essendo stata letta in udienza, sia stata pero’ notificata”.
1.2. I giudici di appello hanno, dunque, correttamente rilevato che l’estratto contumaciale della sentenza fosse stato regolarmente notificato all’imputato (OMISSIS), determinandosi dalla data di tale notificazione il decorso del termine per impugnare. La deduzione concernente la diversa data di notificazione della sentenza al difensore risulta inammissibile per genericita’, avendo i ricorrenti omesso di indicare l’atto del processo dal quale far decorrere il termine per impugnare; indicazione tanto piu’ necessaria in quanto, si legge a pag.3 della sentenza, la sentenza di primo grado era stata pubblicata mediante lettura di motivazione contestuale e la pronuncia era stata notificata all’imputato (OMISSIS), dichiarato contumace in primo grado.
1.3. Le argomentazioni svolte in merito all’effetto estensivo dell’impugnazione risultano manifestamente infondate e non sono conferenti, atteso che nessuno dei motivi dell’appello proposto dal coimputato (OMISSIS) e’ stato accolto. L’imputato, che non abbia appellato la sentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile puo’, infatti, ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest’ultima siano stati accolti i motivi di gravame del coimputato senza che sia stato pronunciato l’effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non puo’ dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 9731 dei 25/11/2016, dep.2017, Fiore, Rv. 26922001).
1.4. In ogni caso, le argomentazioni difensive sembrano fondarsi sull’erroneo presupposto che la norma in questione consenta di estendere i motivi d’impugnazione formulati dal coimputato piuttosto che gli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento di un motivo di natura oggettiva che sia stato dedotto dal coimputato; l’effetto estensivo non comporta, in altre parole, alcun obbligo per il giudice di fornire una motivazione concernente motivi d’impugnazione non proposti da colui che invochi tale effetto (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 26691701; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 26169701).
2. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile.
2.1. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, nel ricorso viene riproposta la censura inerente alla mancanza di prove del contributo agevolatore del concorrente nel reato.
2.2. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimita’ (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Confronto del tutto mancante, tanto piu’ che la Corte di Appello ha fornito chiara replica alle censure mosse con l’atto di gravame, specificando che il teste oculare (OMISSIS) aveva notato gli imputati mentre erano intenti a prelevare pannelli metallici dal ponteggio del cantiere edile e a caricarli sul loro camioncino, ossia sul medesimo mezzo che era stato fermato dai Carabinieri.
2.3. E’ appena il caso di sottolineare che la questione del contributo causale agevolatore non si pone nel giudizio di responsabilita’ dei correi, configurandosi a loro carico il concorso nel reato nella veste di autori della condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 5522 del 19/03/1992, Merli, Rv. 19085101).
2.4. Manifestamente inconferenti risultano, peraltro, le argomentazioni a sostegno dell’inutilizzabilita’ della testimonianza della persona offesa fondate sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 39131/2016, in cui si trattava la diversa questione dell’esatto significato da attribuire alla nozione di “quasi-flagranza” in caso di inseguimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base di informazioni testimoniali acquisite nell’immediatezza del fatto ai fini dell’arresto ai sensi dell’articolo 382 c.p.p..
3. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile.
3.1. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’entita’ della pena prevista per il reato contestato e’ di ostacolo all’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis c.p.p. e la questione di legittimita’ costituzionale e’ stata gia’ dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 30083 del 13/02/2018, Carrara, Rv. 273514019) sulla base di un duplice ordine di ragioni.
3.2. In primo luogo, perche’ l’istituto della non punibilita’ del fatto per la sua speciale tenuita’ risponde prevalentemente a finalita’ deflattive e in tale prospettiva la scelta del legislatore, che ha imposto un limite all’apprezzamento discrezionale del giudice con il divieto di bilanciamento per le circostanze ad effetto speciale, non e’ irragionevole laddove si sia inteso evitare che, attraverso il meccanismo di bilanciamento delle circostanze attenuanti si venissero ad includere nella sfera di operativita’ dell’articolo 131 bis c.p., reati che proprio nella forma caratterizzata dall’aggravante speciale eccedono in misura significativa il limite di cinque anni previsto per l’applicabilita’ della causa di non punibilita’.
3.3. In secondo luogo, il riferimento al canone costituzionale della finalita’ rieducativa della pena, pure prospettato dal ricorrente, appare intrinsecamente errato, poiche’ il divieto di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ad effetto speciale appare finalizzato proprio alla piena valutazione della gravita’ della condotta ed alla conseguente individualizzazione della risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento.
4. I ricorsi devono, dunque, dichiararsi inammissibili. Alla inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
– inammissibilita’, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilita’ dei ricorsi stessi, nella misura di Euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

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