Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12558.

Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto

Ordinanza|| n. 12558. Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Data udienza 4 aprile  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Competenza per territorio – Contratto – Clausola derogativa della competenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24998/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 5157/2022 depositata il 22/09/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero Dott.ssa Dell’Erba Rosa Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La ditta (OMISSIS) proponeva ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. avanti il Tribunale di Salerno. Costituitasi la convenuta, con ordinanza del 22 settembre 2022 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Vicenza e condannava parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

Delibando la tempestiva eccezione di parte, l’ordinanza affermava che il Tribunale di Vicenza era stato individuato dalle parti sia nelle condizioni generali di contratto all’articolo 12, sia nell’atto pubblico in cui espressamente lo si indicava quale foro esclusivo convenzionale, sicche’ la dizione utilizzata non avrebbe fatto residuare dubbi su una diversa interpretazione della volonta’ delle parti circa il foro in cui radicare la competenza esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto.

Propone regolamento di competenza la ditta (OMISSIS), sulla scorta di un unico, complesso motivo, domandando l’annullamento dell’ordinanza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Salerno.

Resiste con controricorso la s.p.a. (OMISSIS).

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimita’ dell’udienza camerale, la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura, la ricorrente articola quattro doglianze: a) il Tribunale di Salerno avrebbe mancato di considerare la circostanza che la clausola n. 12 della Proposta d’ordine 22 febbraio 2021 non specifica le controversie per le quali sarebbe competente l’Autorita’ Giudiziaria di Vicenza, risultando cosi’ del tutto generica, nonostante l’adozione del termine “esclusivo”; b) omessa specificazione del contenuto della clausola vessatoria di cui all’articolo 12 cit., giacche’ non sarebbe stato espressamente richiamato il suo contenuto all’atto della seconda firma; c) invalidita’ della clausola di cui all’articolo 10 della scrittura privata autenticata del (OMISSIS): nell’atto sostitutivo della proposta accettata, l’invocata clausola derogativa sarebbe stata ancor piu’ generica della prima, ne’ approvata specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.; d) invalidita’ della clausola di cui all’articolo 12 della Proposta d’Ordine, in quanto non applicabile alla vicenda. La clausola si riferirebbe, in ogni caso, al solo contratto, mentre con il giudizio ex articolo 696 bis c.p.c. il (OMISSIS) aveva introdotto una richiesta di garanzia per vizi e difetti relativi al manufatto acquistato e alla sua messa in opera, sicche’ il petitum in relazione alla causa petendi avrebbe escluso la competenza territoriale convenzionale.

Il motivo, nelle sue varie articolazioni, e’ destituito di fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusivita’ in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volonta’ delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Sez. 6-3, n. 21362 del 6 ottobre 2020; Sez. 6-3, n. 15532 del 14 luglio 2011).

All’uopo, l’ordinanza impugnata ha testualmente affermato “nel caso di specie, la dizione utilizzata sia nelle condizioni di contratto “qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto e’ devoluta in via esclusiva all’autorita’ giudiziaria di Vicenza”, sia nella scrittura privata ove il foro competente in caso di controversia viene individuato esclusivamente in quello di Vicenza non lascia dubbi ad altra interpretazione della volonta’ delle parti se non quella di radicare nel Tribunale di Vicenza la competenze esclusiva per ogni controversia derivante dal contratto (ricomprendendosi anche eventuali azioni di garanzia)”.

L’inequivoca volonta’ dei contraenti e’ stata dunque accertata dal Tribunale attraverso una valutazione di fatto che, applicando coerentemente l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, non risulta smentita dalla ricorrente.

Con riguardo al preteso dovere di riproduzione dell’intero contenuto della clausola nella proposta d’ordine, bastera’ aggiungere che, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’articolo 1341 c.c. della clausola vessatoria e’ rispettato anche nell’ipotesi di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purche’ non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benche’ sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Sez. 6-3, n. 17939 del 9 luglio 2018).

In ogni caso, e per quanto concerne la fattispecie, allorquando la scrittura privata autenticata (in sostituzione della proposta d’ordine accettata) sia la risultante di una contrattazione mirata, nessuna clausola vessatoria puo’ ipotizzarsi, giacche’ possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto alla quale l’altro contraente puo’, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonche’, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Sez. 6-2, n. 9738 del 26 maggio 2020; Sez. 2, n. 6753 del 19 marzo 2018).

Con riguardo, infine, all’asserita limitazione della clausola derogativa della competenza al solo contratto e non alla garanzia per vizi e difetti, giova osservare che la suddetta clausola, riferita a tutte le controversie sorte nell’esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale si voglia porre in discussione la validita’ stessa degli accordi, in quanto le operazioni relative agli effetti di garanzia sono comunque afferenti allo sviluppo (in negativo) delle vicende contrattuali, dal momento che la richiesta risarcitoria trova fondamento e causa in un’anomalia del rapporto, che trae, a sua volta, ragione dalla inesatta esecuzione degli accordi inter partes.

Del resto, anche l’interpretazione complessiva della volonta’ delle parti (“qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto”), ai sensi dell’articolo 1362 c.c., rende incongrua la limitazione della lettura della clausola rispetto alla versione accreditata dal Tribunale di Salerno (per un caso analogo cfr. Sez. 6-3, n. 4035 del 15 febbraio 2017).

Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio verranno liquidate col definitivo.

Si da’ atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza.

Spese al definitivo.

Da’ atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.

 

 

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